AS 2018 4053
Ordinanza del DFF concernente il calcolo dei conferimenti al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria
Ordinanza del DFF concernente il calcolo dei conferimenti al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria
Modifica del 31 ottobre 2018
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza del DFF del 22 novembre 20161 concernente il calcolo dei conferimenti al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 3 capoverso 2 della legge del 21 giugno 20132 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (LFIF); visto l’articolo 57 capoverso 1bis della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie (Lferr),
Art. 1 Calcolo degli importi e del conferimento 1 L’entità degli importi di cui all’articolo 3 capoverso 2 LFIF è calcolata secondo il metodo riportato nell’allegato 1. 2 L’entità del conferimento di cui all’articolo 57 capoverso 1bis Lferr è calcolata secondo il metodo riportato nell’allegato 2. 3 Se a fine esercizio vengono riveduti i parametri sui quali si basa il calcolo, si rinuncia a una correzione a posteriori degli importi.
II
1 L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
2 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 2 secondo la versione qui annessa.
Allegato 1 (art. 1 cpv. 1)
Metodo di calcolo degli importi secondo la LFIF
1. Gli importi nell’anno t sono calcolati come segue:
𝐼𝑡 = 𝑉𝐼 ∗ Indice LFIF𝑡 Per cui: VI: valore iniziale corrispondente agli importi di cui agli articoli 87a capoverso 2 lettera d e 196 numero 3 capoverso 2 della Costituzione federale4; Indice LFIFt: stato dell’indice secondo l’articolo 3 capoverso 2 LFIF nell’anno t, calcolato conformemente al numero 2. 2. L’indice LFIFt si ottiene moltiplicando i due indici parziali nell’anno t esposti qui appresso ed è arrotondato a tre decimali: a. Indice parziale del prodotto interno lordo reale (rPIL) nell’anno t: 𝑟𝑃𝐼𝐿T3 t-1 + 𝑟𝑃𝐼𝐿T4 t-1 + 𝑟𝑃𝐼𝐿T1 t + 𝑟𝑃𝐼𝐿T2 t 𝑟𝑃𝐼𝐿𝑡 = 𝑟𝑃𝐼𝐿T1 2014 + 𝑟𝑃𝐼𝐿T2 2014 + 𝑟𝑃𝐼𝐿T3 2014 + 𝑟𝑃𝐼𝐿T4 2014 Le fonti sono gli aggregati trimestrali (T = trimestre) non rettificati del pro- dotto interno lordo reale pubblicati dalla Segreteria di Stato dell’economia. Lo stato dell’indice parziale è arrotondato a tre cifre decimali. b. Indice parziale di rincaro delle opere ferroviarie (IRF) nell’anno t: 𝐼𝑅𝐹 𝐼 𝑡 𝐼𝑅𝐹𝑡 = 𝐼𝑅𝐹 𝐼𝐼 2014 La fonte è l’indice di rincaro delle opere ferroviarie pubblicato dall’Ufficio federale di statistica. Lo stato dell’indice parziale è arrotondato a tre deci- mali.
4 RS 101
4055
Calcolo dei conferimenti al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria. O del DFF RU 2018
Allegato 2 (art. 1 cpv. 2)
Metodo di calcolo del conferimento secondo la LFerr
1. Il conferimento nell’anno t è calcolato come segue:
𝐼𝑡 = 𝑉𝐼 ∗ Indice LFerr𝑡 Per cui: VI: valore iniziale corrispondente a 500 milioni di franchi secondo l’arti- colo 57 capoverso 1 LFerr; Indice LFerrt: stato dell’indice secondo l’articolo 57 capoverso 1bis LFerr nell’an- no t, calcolato conformemente al numero 2. 2. L’indice LFerrt si ottiene moltiplicando i due indici parziali nell’anno t esposti qui appresso ed è arrotondato a tre decimali: a. Indice parziale del prodotto interno lordo reale (rPIL) nell’anno t: 𝑟𝑃𝐼𝐿T3 t-1 + 𝑟𝑃𝐼𝐿T4 t-1 + 𝑟𝑃𝐼𝐿T1 t + 𝑟𝑃𝐼𝐿T2 t 𝑟𝑃𝐼𝐿𝑡 = 𝑟𝑃𝐼𝐿T1 2016 + 𝑟𝑃𝐼𝐿T2 2016 + 𝑟𝑃𝐼𝐿T3 2016 + 𝑟𝑃𝐼𝐿T4 2016 Le fonti sono gli aggregati trimestrali (T = trimestre) non rettificati del pro- dotto interno lordo reale pubblicati dalla Segreteria di Stato dell’economia. Lo stato dell’indice parziale è arrotondato a tre cifre decimali. b. Indice parziale di rincaro delle opere ferroviarie (IRF) nell’anno t: 𝐼𝑅𝐹 𝐼 𝑡 𝐼𝑅𝐹𝑡 = 𝐼𝑅𝐹 𝐼𝐼 2016 La fonte è l’indice di rincaro delle opere ferroviarie pubblicato dall’Ufficio federale di statistica. Lo stato dell’indice parziale è arrotondato a tre deci- mali.
4056