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AS 2018 4063

AS 2018 4063

Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

Modifica del 31 ottobre 2018

L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e la Segreteria di Stato dell’economia, visto l’articolo 84 lettere a e b dell’ordinanza del 5 giugno 20151 sui prodotti chimici (OPChim), ordina:

I Gli allegati 2 e 3 OPChim sono modificati secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2018.

31 ottobre 2018 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler

1 RS 813.11

2018-2582 4063

O sui prodotti chimici RU 2018

Allegato 2 (art. 2 cpv. 5, 3, 6 cpv. 2 e 4, 14 cpv. 1 lett. b, 20 cpv. 1, 43 cpv. 1, 84 lett. a)

Elenco delle prescrizioni tecniche determinanti

N. 1 nota a piè di pagina Alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e preparati si applicano gli allegati I–VII del regolamento UE-CLP2.

N. 2 lett. b Per determinare le proprietà di sostanze e preparati è necessario eseguire esami: b. secondo le linee guida sui test per prodotti chimici dell’OCSE (OECD Gui- delines for the Testing of Chemicals) nella versione del 27 giugno 20183; oppure

N. 8

8 Disposizioni transitorie della modifica del 31 ottobre 2018

Per le sostanze e i preparati per i quali il nome della sostanza deve essere indi- cato sull’etichetta conformemente all’articolo 18 paragrafi 2 e 3 del regolamento UE-CLP (art. 10 cpv. 1 lett. a), i nomi delle sostanze che differiscono dai nomi ufficiali delle sostanze e che sono inclusi nell’allegato VI del regolamento UE-CLP in virtù del regolamento (UE) 2018/6694 (11° ATP), possono essere utilizzati fino al 31 maggio 2020.

2 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/669, GU L 115 del 4.5.2018, pag 1. 3 Le linee guida dell’OCSE sui test per i prodotti chimici possono essere consultate gratui- tamente all’indirizzo: www.oecd-ilibrary.org > Browse by Theme > Environment > Book Series > OECD Guidelines for the Testing of Chemicals. 4 Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, versione della GU L 115 del 4.5.2018, pag. 1.

O sui prodotti chimici RU 2018

Allegato 3 (art. 70 cpv. 1 e 84 lett. b)

Nota a piè di pagina del titolo

Elenco delle sostanze estremamente problematiche (elenco delle sostanze candidate)5

5 L’elenco delle sostanze candidate non è pubblicato nella RU, ma può essere consultato gratuitamente all’indirizzo www.anmeldestelle.admin.ch > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Diritto in materia di prodotti chimici > Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim). Fa stato la versione del 1° dicembre 2018, che contiene 191 sostanze e gruppi di sostanze.

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