AS 2018 4069
AS 2018 4069
Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Modifica del 31 ottobre 2018
L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e la Segreteria di Stato dell’economia, visto l’allegato 1.10 numero 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), ordina:
I L’allegato 1.10 ORRPChim è modificato come segue:
N. 1 cpv. 1, note a piè di pagina 1 Le sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione di cui all’alle- gato XVII appendici 1–6 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento EU- REACH)2 nonché le sostanze e i preparati che contengono sostanze di questo tipo non possono essere forniti al grande pubblico se il loro contenuto in massa supera il valore soglia determinante di cui all’allegato I punto 1.1.2.2 del regolamento (CE) n. 1272/20083.
1 RS 814.81 2 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dic. 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) 2018/675, GU L 114 del 4.5.2018, pag. 4. 3 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/669, GU L 115 del 4.5.2018, pag. 1.
2018-2583 4069
O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2018
N. 4
4 Disposizione transitoria della modifica del 31 ottobre 2018
Le sostanze che in virtù del regolamento (UE) 2018/6754 sono ora elencate nell’alle- gato XVII appendici 1–6 del regolamento EU-REACH nonché le sostanze e i prepa- rati che contengono sostanze di questo tipo possono essere forniti al grande pubblico fino al 31 maggio 2019.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2018.
31 ottobre 2018 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler
4 Regolamento (UE) 2018/675 della Commissione, del 2 maggio 2018, recante modifica delle appendici dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze CMR, ver- sione della GU L 114 del 4.5.2018, pag. 4.