AS 2018 4071
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione (OSGS)
Modifica del 15 ottobre 2018
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:
I L’ordinanza del DFGP del 19 marzo 20061 sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione è modificata come segue:
Art. 2 lett. c ed e La presente ordinanza si applica agli strumenti destinati alla misurazione delle frazioni di gas di scarico, agli strumenti destinati alla misurazione del fumo diesel e agli strumenti destinati alla misurazione delle nanoparticelle, utilizzati per: c. i controlli periodici dei sistemi di filtri antiparticolato conformemente all’articolo 15 dell’ordinanza del 14 ottobre 20152 sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere e all’articolo 5 delle disposizioni esecutive del DATEC del 28 agosto 20173 dell’ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere; e. i controlli e le misurazioni delle emissioni conformemente all’articolo 13 dell’ordinanza del 16 dicembre 19854 contro l’inquinamento atmosferico effettuati sulle macchine di cantiere nonché sulle macchine e sugli apparec- chi con motori a combustione;
II Gli allegati 1, 4 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.
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Strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione. O del DFGP RU 2018
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2018.
15 ottobre 2018 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga
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Strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione. O del DFGP RU 2018
Allegato 1 (art. 4)
Requisiti specifici degli strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico
Lett. B n. 3.2
3.2 Gli errori massimi tollerati nel calcolo del parametro lambda sono dello
0,3 %. Per il calcolo del valore reale convenzionale si ricorre alla formula che figura nella sezione 5.3.7.3 del Regolamento n. 835 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE). A tale scopo sono utilizzati i valori indicati dallo strumento di misurazione.
5 Regolamento n. 83 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite
(UN/ECE) – Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto ri- guarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore, GU L 42 del 15.2.2012, pag. 1.
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Allegato 4 (art. 9a e 9c)
Requisiti specifici degli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione
Lett. A Diametro di mobilità Diametro di mobilità Media geometrica legata ai numeri di una distribuzione unimodale dei misurandi con uno scarto tipo geometrico tra 1.4 e 1.6 che, durante la misu- razione eseguita in un analizzatore di mobilità secondo la norma ISO 15900:20096, presenta la stessa mobilità elettrica di particella di forma sferi- ca il cui diametro è conosciuto.
Lett. B n. 2.1 Le seguenti condizioni di funzionamento nominali devono essere soddis- fatte:
2.1 Ambienti climatici, meccanici e elettromagnetici:
– campo per la pressione ambiente da 860 hPa a 1060 hPa; – classe ambientale meccanica M2; – classe ambientale elettromagnetica E2.
Lett. B n. 3
3 Errori massimi tollerati
Gli errori massimi tollerati sono definiti come segue: a seconda della dimensione e della composizione delle particelle, lo stru- mento di misurazione deve mantenere per tutto il campo di misurazione un’efficienza E entro i valori di variazione critici di cui alla tabella 1. Efficienza degli strumenti di misurazione di nanoparticelle Tabella 1
Diametro di mobilità Valori limite dell’efficienza E
nanoparticelle 23 nm E < 50 % nanoparticelle 41 nm E > 40 % nanoparticelle 80 nm 70 % < E < 130 %
6 ISO 15900:2009, Determination of particle size distribution – Differential electrical mobility analysis for aerosol particles. Il testo della norma può essere ottenuto presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), 8400 Winterthur, www.snv.ch oppure con- sultato gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna.
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Diametro di mobilità Valori limite dell’efficienza E
nanoparticelle 200 nm E < 300 % goccioline di tetracontano 30 nm E<5% (concentrazione numerica fino a 105 cm–3)
Lett. B n. 5.2 abrogato
Lett. B n. 7.2
7.2 La misurazione ufficiale deve:
– essere iniziata e finita dall’utilizzatore; – essere eseguita senza interruzioni; – determinare il valore medio a partire da 3 valori misurati nel seguente modo: 15 s attesa, 5 s prima misurazione, 5 s pausa, 5 s seconda misu- razione, 5 s pausa, 5 s terza misurazione; – indicare almeno i valori seguenti: il valore misurato attuale, il valore medio e la durata della misurazione, in secondi, dall’inizio della misu- razione ufficiale.
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Allegato 5 (art. 9d)
Marcature di conformità e iscrizioni supplementari richieste per gli strumenti di misurazione di nanoparticelle
N. 1 lett. c Gli strumenti di misurazione delle nanoparticelle devono essere muniti: c. delle seguenti iscrizioni:
1. il nome del fabbricante,
2. il numero del certificato di esame del tipo,
3. il modello e il numero di serie dello strumento di misurazione,
4. il limite superiore e inferiore di temperatura (allegato 1 n. 1.3.1
dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione).
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