Lexipedia

AS 2018 4185

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

Modifica del 31 ottobre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 2 e 3 2 Il contributo forfettario di base si compone di un importo fisso massimo di 15 000 franchi per singolo caso e di un importo forfettario per ogni unità di bestiame grosso (UBG). Esso ammonta a:

per UBG Contributo forfetta- rio di base massimo per azienda franchi franchi

a. edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo, per UBG, ma al massimo per azienda:

1. zona collinare e zona di montagna I 3050 155 000

2. zone di montagna II–IV 4400 215 000

b. edifici alpestri 2600 nessun limite

3 Abrogato

Art. 46 cpv. 4 4 Per gli edifici di economia rurale ai sensi del capoverso 2 lettera b che adempiono i requisiti dei sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali confor-