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Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino
Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)
Modifica del 31 ottobre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino è modificata come segue:
Titolo dopo l’art. 27 Sezione 3a: Definizioni ed esigenze relative ai vini svizzeri
Art. 27a Fabbricazione di vino bianco, rosso e rosato 1 Il vino bianco svizzero è vino ottenuto da uve bianche oppure da uve nere torchiate non fermentate. 2 Il vino rosso e il vino rosato (rosé) svizzeri sono vini ottenuti da sole uve nere macerate o fermentate parzialmente a contatto con il mosto per un tempo più o meno lungo e in seguito torchiate. È fatto salvo l’articolo 27d capoverso 6.
Art. 27b Titolo alcolometrico Il limite massimo del titolo alcolometrico totale può essere superiore al 15 per cento vol. per i vini svizzeri ottenuti senza operazioni di arricchimento.
Art. 27c Edulcorazione dei vini svizzeri a denominazione di origine controllata L’edulcorazione dei vini svizzeri a denominazione di origine controllata (DOC) è vietata. I Cantoni possono autorizzare l’edulcorazione dei vini DOC se sono adem- piute le condizioni secondo l’appendice 11 all’allegato 9 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 sulle bevande.
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Art. 27d Taglio e assemblaggio 1 Per taglio s’intende la miscelazione di uve, mosti d’uva o vini di origine o prove- nienza diverse. 2 Per assemblaggio s’intende la miscelazione di uve, mosti d’uva o vini della stessa origine o provenienza.
3 Non sono considerati taglio o assemblaggio:
a. l’arricchimento; b. l’edulcorazione; c. l’aggiunta, per il vino spumante, di «sciroppo di dosaggio» o di «sciroppo zuccherino».
4 I vini svizzeri non possono essere tagliati con vino estero.
5 Possono essere tagliati con vini svizzeri soltanto se sono rispettate le seguenti prescrizioni: a. i vini a denominazione di origine controllata (DOC) possono essere tagliati al massimo al 10 per cento con vini di uguale colore; b. i vini con indicazione geografica tipica possono essere tagliati al massimo al
15 per cento con vini di uguale colore.
6 I vini rosati svizzeri a denominazione di origine controllata (DOC) possono essere tagliati al massimo al 10 per cento con vini bianchi svizzeri se le disposizioni canto- nali applicabili lo consentono. Sono fatte salve le disposizioni dell’allegato 1.
7 Le restrizioni secondo il capoverso 6 non si applicano alla preparazione delle
partite (cuvées) destinate alla fabbricazione di vino spumante o frizzante svizzero.
Art. 27e Denominazione specifica 1 I vini svizzeri devono recare, invece della denominazione specifica «vino», il nome della categoria a cui appartengono in virtù dell’articolo 63 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura. 2 L’etichetta dei vini svizzeri della categoria «vini a denominazione di origine con- trollata» deve inoltre contenere la corrispondente origine geografica. 3 L’etichetta dei vini svizzeri della categoria «vini con indicazione geografica tipica» deve inoltre contenere l’indicazione della corrispondente provenienza geografica. 4 L’etichetta dei vini svizzeri della categoria «vino da tavola» deve inoltre contenere l’indicazione «svizzero». È vietata l’aggiunta di altre indicazioni quali origine, provenienza, vitigno o annata.
5 I capoversi 1–4 sono altresì applicabili al vino liquoroso svizzero.
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Titolo dopo l’art. 27e Sezione 3b: Disposizioni concernenti i vini, i vini spumanti e i vini liquorosi svizzeri ed esteri
Art. 27f I vini, i vini spumanti e i vini liquorosi svizzeri ed esteri devono soddisfare le dispo- sizioni in materia di definizioni, pratiche e trattamenti enologici e caratterizzazione di cui agli articoli 69–76 e 84–86 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20163 sulle bevande.
Art. 29 cpv. 1 lett. d n. 2
1 Per ogni partita di uva il vinificatore deve registrare:
d. il quantitativo di uva in kg:
2. per le partite delle aziende giusta l’articolo 35 capoverso 3: stimato o
pesato, a meno che il Cantone ne prescriva la pesatura;
Art. 47 cpv. 2 2 L’organo di controllo di cui all’articolo 36 esegue, nel quadro del controllo del commercio dei vini, gli articoli 19, 21–24, 27a–27f, 34–34e.
Art. 48b Disposizione transitoria della modifica del 31 ottobre 2018 I vini svizzeri a denominazione di origine controllata (DOC) prodotti con uve della vendemmia 2018 e di anni precedenti devono adempiere le esigenze in materia di edulcorazione stabilite dal diritto federale e cantonale previgente.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
31 ottobre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 RS 817.022.12
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