AS 2018 4199
AS 2018 4199
Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
Modifica del 31 ottobre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:
2 Può iscrivere come sostanze di base le sostanze ammesse come tali nell’allegato del regolamento d’esecuzione (UE) n. 540/20112 senza esaminare le condizioni di cui all’articolo 10a capoverso 1.
2 Può rinunciare allo stralcio di una sostanza di base dall’allegato 1 qualora non esista un’alternativa alla sua utilizzazione per lottare contro un organismo nocivo e a condizione che, in condizioni d’uso conformi alle prescrizioni, non abbia alcun effetto nocivo sulla saluta umana. In tal caso l’impiego di tale sostanza di base sarà limitato a tale uso. L’approvazione delle sostanze di base in questione è regolar- mente riesaminata.
Art. 19, 28, 29 cpv. 4 e 5 Abrogati
1 RS 916.161 2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate, GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento d’esecuzione (UE) 2017/1531 della Commissione, del 7 settembre 2017, GU L 232 dell’8.9.2017, pag. 6.
2018-1624 4199
O sui prodotti fitosanitari RU 2018
Art. 29a Riesame mirato delle autorizzazioni 1 D’intesa con i servizi di valutazione, il servizio d’omologazione può riesaminare in qualsiasi momento le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti un principio attivo, un fitoprotettore o un sinergizzante per il quale l’UE ha fissato condizioni o restrizioni in fase di approvazione o di rinnovo dell’approvazione. Può procedere a un riesame mirato qualora sulla base di nuove conoscenze sia necessario un ade- guamento delle condizioni d’uso dei prodotti contenenti un principio attivo, un fitoprotettore o un sinergizzante.
2 Le seguenti informazioni sono richieste dopo ogni rinnovo da parte dell’UE
dell’approvazione di un principio attivo, un fitoprotettore o un sinergizzante: a. i dati necessari all’identificazione del prodotto fitosanitario, compresa la sua composizione completa; b. le informazioni necessarie per identificare il principio attivo, il fitoprotettore o il sinergizzante. 3 Dopo aver consultato i servizi di valutazione, il servizio d’omologazione richiede ai titolari delle autorizzazioni i dati necessari alla valutazione delle condizioni o restrizioni di cui al capoverso 1, comprese le pertinenti informazioni relative al principio attivo, al fitoprotettore o al sinergizzante, e stabilisce un termine di conse- gna. 4 Modifica un’autorizzazione oppure la vincola a nuovi oneri se dalla valutazione dei dati di cui al capoverso 3 risulta che ciò è necessario per soddisfare le condizioni di cui all’articolo 17. Può modificare un’autorizzazione oppure vincolarla a nuove prescrizioni direttamente sulla base dei risultati disponibili della procedura di appro- vazione o di rinnovo dell’approvazione dell’UE.
5 L’autorizzazione è revocata se:
a. non sono fornite le informazioni di cui al capoverso 2; b. il riesame delle informazioni disponibili non consente di concludere che le condizioni di cui all’articolo 17 sono soddisfatte.
6 Prima di modificare o revocare un’autorizzazione, il servizio d’omologazione
informa il titolare e gli concede la possibilità di presentare osservazioni o informa- zioni supplementari.
Art. 34 cpv. 1, frase introduttiva 1 I servizi di valutazione eseguono una valutazione comparativa, all’atto del riesame conformemente all’articolo 8, di un principio attivo approvato come sostanza candi- data alla sostituzione o all’atto del riesame conformemente all’articolo 29a, di un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza. Il servizio d’omologazione revoca o limita l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario in una determinata coltura qualora dalla valutazione comparativa tra rischi e benefici come descritta nell’allegato 4, risulta che:
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Art. 86d Disposizione transitoria della modifica del 31 ottobre 2018 I prodotti fitosanitari la cui durata dell’autorizzazione è limitata secondo il diritto anteriore a una data successiva al 1° gennaio 2019, possono essere immessi sul mercato e utilizzati dopo tale data senza restrizioni temporali fatta salva una decisio- ne di revoca o di modifica emessa in virtù degli articoli 29, 29a o 30.
II L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
31 ottobre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 2 (art. 4 e 5)
Criteri e procedura di approvazione di principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti
N. 3, nota a piè di pagina
3. Criteri per l’approvazione di un principio attivo
I criteri per l’approvazione di un principio attivo corrispondono a quelli fissati nell’allegato II numero 3 del regolamento (CE) n. 1107/20093.
N. 5
5. Principi attivi a basso rischio
5.1. Principi attivi diversi dai microrganismi
5.1.1. Un principio attivo diverso da un microrganismo non è considerato a basso
rischio se adempie una delle seguenti condizioni: a. conformemente al regolamento (CE) n. 1272/20084, è classificato o deve essere classificato in una delle categorie seguenti: – cancerogeno di categoria 1 A, 1B o 2, – mutageno di categoria 1 A, 1B o 2, – tossico per la riproduzione di categoria 1 A, 1B o 2, – sensibilizzante della pelle di categoria 1, – lesioni oculari gravi di categoria 1, – sensibilizzante respiratorio di categoria 1, – tossicità acuta di categoria 1, 2 o 3, – tossicità specifica per alcuni organi bersaglio di categoria 1 o 2, – tossicità per gli organismi acquatici, tossicità acuta o cronica di categoria 1, sulla base di test normalizzati appropriati, – esplosivo, – corrosivo per la pelle, di categoria 1 A, 1B o 1C; b. è stato identificato come sostanza prioritaria in virtù della direttiva c. è considerato perturbatore endocrino; d. ha degli effetti neurotossici o immunotossici.
3 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE; modificato da ultimo dal Regola- mento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33.
4 Cfr. nota ad art. 3 cpv. 1 lett. d.
5 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
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5.1.2. Un principio attivo diverso da un microrganismo non è considerato a basso
rischio se è persistente (tempo di dimezzamento nel suolo superiore a
60 giorni) o se il suo fattore di bioconcentrazione è superiore a 100.
Tuttavia un principio attivo presente naturalmente che non corrisponde a nessuno dei criteri secondo il numero 5.1.1 può essere considerato a basso rischio anche se è persistente (tempo di dimezzamento nel suolo superiore a
60 giorni) o se il suo fattore di bioconcentrazione è superiore a 100.
5.1.3. Un principio attivo diverso da un microrganismo emesso e utilizzato da
piante, animali e altri organismi ai fini della comunicazione è considerato a basso rischio se non corrisponde a nessuno dei criteri secondo il numero 5.1.1.
5.2. Microrganismi
5.2.1. Un principio attivo che è un microrganismo può essere considerato a basso
rischio a meno che a livello del ceppo si siano riscontrate resistenze multiple agli antimicrobici utilizzati in medicina umana o veterinaria. 5.2.2. I baculovirus sono considerati a basso rischio a meno che a livello del ceppo si siano riscontrati effetti nefasti sugli insetti non bersaglio.
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