AS 2018 4205
Ordinanza sulla messa in commercio di concimi
Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon)
Modifica del 31 ottobre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 gennaio 20011 sui concimi è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 lett. c
2 L’ordinanza non si applica:
c. ai concimi destinati a piante acquatiche in acquari.
Art. 5 cpv. 2 lett. cbis
2 Sono considerati concimi ai sensi della presente ordinanza:
cbis. concimi minerali ottenuti dal riciclaggio: concimi con elementi nutritivi in parte o completamente ottenuti dal trattamento delle acque di scarico comu- nali, dei fanghi di depurazione o delle ceneri contenute nei fanghi di depura- zione;
Art. 10 cpv. 1 lett. b n. 4bis 1I seguenti concimi necessitano, per l’omologazione, di un’autorizzazione dell’UFAG: b. concimi delle seguenti categorie di concimi: 4bis. concimi minerali ottenuti dal riciclaggio,
1 RS 916.171
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Art. 12 cpv. 1 lett. c
1 L’UFAG può concedere, prima della fine della procedura di autorizzazione e per
cinque anni al massimo a decorrere dall’inoltro della domanda, un’autorizzazione provvisoria per un concime che appare idoneo all’utilizzazione prevista e non costi- tuisce un pericolo per l’ambiente né, indirettamente, per l’uomo, se: c. questo è importato o distribuito esclusivamente per scopi scientifici.
II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
31 ottobre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato (n. II)
Modifica di altri atti normativi
I seguenti atti normativi sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 4 dicembre 20152 sui rifiuti
Art. 15 cpv. 3 3 Nel processo di recupero del fosforo dai rifiuti di cui al capoverso 1 o 2 le sostanze nocive contenute in detti rifiuti devono essere eliminate utilizzando le più recenti tecnologie. Se il fosforo recuperato è impiegato per la produzione di un concime devono essere soddisfatti i requisiti di cui all’allegato 2.6 numero 2.2.4 ORRPChim3.
2. Ordinanza del 18 maggio 20054 sulla riduzione dei rischi inerenti
ai prodotti chimici
Allegato 2.6 n. 2.2.1, titolo, e cpv. 1, frase introduttiva e 2.2.4
2.2.1 Concimi organici, concimi ottenuti dal riciclaggio, tranne i
concimi minerali ottenuti dal riciclaggio, e concimi aziendali 1 Il tenore di inquinanti nei concimi organici, nei concimi ottenuti dal riciclaggio, tranne i concimi minerali ottenuti dal riciclaggio, e nei concimi aziendali non deve superare i seguenti valori limite:
2.2.4 Concimi minerali ottenuti dal riciclaggio
1 Il tenore inorganico di inquinanti nei concimi minerali ottenuti dal riciclaggio con fosforo recuperato non deve superare i seguenti valori limite:
Inquinante Valore limite in grammi per tonnellata di fosforo (P)
Piombo (Pb) 500 Cadmio (Cd) 25 Rame (Cu) 3 000 Nichel (Ni) 500
2 RS 814.600 3 RS 814.81 4 RS 814.81
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Inquinante Valore limite in grammi per tonnellata di fosforo (P)
Mercurio (Hg) 2 Zinco (Zn) 10 000 Arsenico (As) 100 Cromo (Cr) 1 000
2 Il tenore organico di inquinanti nei concimi minerali ottenuti dal riciclaggio con fosforo recuperato non deve superare i seguenti valori limite:
Inquinante Valore limite
Idrocarburi aromatici policiclici (PAH): 25 grammi per tonnellata di fosforo (P)1 Bifenili policlorati (PCB) 0,5 grammi per tonnellata di fosforo (P)2
120 nanogrammi I-TEQ per chilogrammo
Diossine (PCDD) e furani (PCDF) di fosforo (P)3 1 Somma dei seguenti 16 composti PAH prioritari dell’EPA (Priority pollutants list): naftali- na, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, ben- zo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, inde- no(1,2,3-cd)pirene, dibenz(a,h)antracene e benzo(ghi)perilene 2 Somma dei 7 isomeri secondo l’IRMM (Institute for Reference Materials and Measure- ments) IUPAC-n. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
3 I-TEQ = equivalente internazionale di tossicità
3 I concimi minerali ottenuti dal riciclaggio con azoto o potassio recuperato non devono superare i valori limite per i concimi ottenuti dal riciclaggio di cui al numero 2.2.1.
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