AS 2018 4275
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
Modifica del 31 ottobre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20111 è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 2 Essa si applica per l’esecuzione della legislazione sulle epizoozie e della legisla- zione sull’agricoltura.
Art. 2 lett. l Le seguenti espressioni significano: l. valore L*: indice del rosso nel colore della carne di vitello.
Art. 5 cpv. 4 4 I macelli devono notificare solo i dati di cui al capoverso 1 lettere b e c nonché all’allegato 1 numero 1 lettera e. Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello, e lì viene smaltito, il macello deve notificare i dati di cui all’alle- gato 1 numero 1 lettera f.
Art. 7 cpv. 2 2 I macelli devono notificare solo i dati di cui al capoverso 1 nonché all’allegato 1 numero 4 lettera e. Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello, e lì viene smaltito, il macello deve notificare i dati di cui all’allegato 1 numero 4 lettera f.
1 RS 916.404.1
2018-1627 4275
Ordinanza BDTA RU 2018
Art. 8 Dati concernenti gli equidi
1 Il proprietario di un equide deve notificare al gestore i seguenti dati:
a. nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica; b. numero di telefono e lingua per la corrispondenza; c. dati di cui all’allegato 1 numero 3 lettere a–i. 2 I dati di cui all’allegato 1 numero 3 lettera h vanno notificati dal vecchio proprieta- rio, quelli di cui all’allegato 1 numero 3 lettera i dal nuovo proprietario. 3 Se alla nascita o all’importazione è stata notificata una statura finale attesa supe- riore a 148 cm e l’animale adulto non la raggiunge, il proprietario deve notificarlo. 4 La persona che identifica l’equide ai sensi dell’articolo 15a capoverso 2 OFE2 deve notificare al gestore i seguenti dati: a. nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica; b. numero di telefono e lingua per la corrispondenza; c. dati di cui all’allegato 1 numero 3 lettera k.
5 Il macello deve notificare al gestore i dati seguenti:
a. nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica; b. numero di telefono e lingua per la corrispondenza; c. coordinate bancarie o postali; d. dati di cui all’allegato 1 numero 3 lettera j; e. dati di cui all’allegato 1 numero 3 lettera d se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello. 6 Vanno inoltre notificate le mutazioni dei dati di cui ai capoversi 1 lettere a e b, 4 lettere a e b nonché 5 lettere a–c.
Art. 16 cpv. 1bis 1bis I detentori presso i quali si è trovato l’animale, il macello nonché un eventuale beneficiario di cessione ai sensi dell’articolo 24 dell’ordinanza del 26 novembre
20033 sul bestiame da macello (OBM) possono consultare, ottenere dal gestore e
utilizzare i seguenti dati: a. i risultati della classificazione neutrale della qualità di cui all’articolo 3 capoverso 1 OBM; b. il peso alla macellazione e il valore L*.
2 RS 916.401 3 RS 916.341
4276
Ordinanza BDTA RU 2018
Art. 26 cpv. 1 lett. f 1 Oltre ai dati di cui agli articoli 4–11 il gestore può trattare ulteriori dati, in partico- lare quelli del tipo indicato qui di seguito: f. classificazione neutrale della qualità, peso alla macellazione e valore L* delle carcasse di animali.
II La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
2 L’articolo 7 capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2020.
31 ottobre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4277
Ordinanza BDTA RU 2018
Allegato (cifra II)
Modifica di un altro atto normativo
L’ordinanza del 28 ottobre 20154 sugli emolumenti per il traffico di animali è modi- ficata come segue:
Allegato n. 4.3.1
Franchi
4 Mancate notifiche o indicazioni mancanti o lacunose
4.3 Equidi:
4.3.1 notifica mancante secondo l’articolo 8 capoversi 1 lettera c,
2, 4 lettera c e 5 lettere d ed e dell’ordinanza BDTA 5.—
4 RS 916.404.2
4278