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AS 2018 4279

Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura

Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr)

Modifica del 31 ottobre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agri- coltura è modificata come segue:

Art. 14 lett. d Il sistema d’informazione centrale sui trasferimenti di sostanze nutritive (HODUFLU) contiene i seguenti dati: d. l’indicazione se esiste un accordo tra un Cantone e un gestore per l’utilizzo di alimenti per animali a tenore ridotto di azoto e fosforo.

Art. 20 Portale Internet Agate L’UFAG gestisce il portale Internet Agate. Questo mette a disposizione dei suoi utenti un accesso centralizzato ai sistemi d’informazione di diritto pubblico per l’amministrazione dei dati agricoli, al settore veterinario e a garanzia della sicurezza alimentare (sistemi collegati).

Art. 20a Sistema di gestione delle identità del portale Internet Agate 1 Il sistema di gestione delle identità (sistema IAM 2) del portale Internet Agate effettua l’autenticazione e l’autorizzazione preliminare di persone, macchine e sistemi per il portale Internet Agate e per i sistemi collegati.

2 Esso tratta i dati delle seguenti persone:

a. gestori ai sensi dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla terminologia agri- cola;

1 RS 919.117.71

2 IAM = Identity and Access Management

3 RS 910.91

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Sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura. O RU 2018

b. detentori di animali ai sensi dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epi- zoozie; c. proprietari di equidi ai sensi dell’ordinanza sulle epizoozie; d. persone, oltre a quelle di cui alle lettere a–c, assoggettate all’obbligo di noti- fica nei settori dell’amministrazione dei dati agricoli e della sicurezza ali- mentare; e. collaboratori dell’amministrazione pubblica nonché persone, imprese od or- ganizzazioni che operano su mandato di diritto pubblico; f. altre persone, segnatamente consulenti, che su mandato delle persone di cui alle lettere a–c sono autorizzate ad accedere a determinati settori. 3 Il trattamento dei dati è retto dall’ordinanza del 19 ottobre 20165 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione ed è limitato agli attributi dell’utente secondo l’allegato 4.

4 L’UFAG, su richiesta, può autorizzare il gestore di un sistema d’informazione

esterno affinché l’autenticazione di persone per questo sistema d’informazione avvenga tramite il sistema IAM del portale Internet Agate. Il sistema d’informazione esterno deve: a. rivolgersi a persone di cui al capoverso 2; e b. fornire un sostegno determinante agli utenti nella gestione o nell’ammini- strazione della loro azienda agricola o detentrice di animali. 5 Per sistemi d’informazione esterni nel sistema IAM sono registrati nuovi utenti se sono necessari alla sua gestione tecnica.

Art. 21 Acquisizione dei dati per il sistema IAM del portale Internet Agate 1 Il sistema IAM acquisisce i dati delle persone di cui all’articolo 20a capoverso 2 lettere a e b da AGIS. 2 L’UFAG rileva i dati di altre persone. Questi dati possono essere registrati diretta- mente dalle persone interessate o possono essere forniti all’UFAG dai responsabili di un sistema collegato.

Art. 22 Trasmissione di dati dal sistema IAM del portale Internet Agate 1 L’UFAG può trasmettere dati personali dal sistema IAM del portale Internet Agate alle competenti autorità cantonali, se ciò permette di sostenere l’esecuzione. 2 Può prevedere che tramite sistemi collegati sia possibile acquisire dati personali dal sistema IAM. 3 Può trasmettere dati personali dal sistema IAM a un sistema d’informazione ester- no ai sensi dell’articolo 20a capoverso 4, a condizione che la persona interessata abbia dato il suo consenso.

4 RS 916.401 5 RS 172.010.59

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Art. 22a e 27 cpv. 4 Abrogati

II La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

31 ottobre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato (cifra II)

Modifica di un altro atto normativo

L’ordinanza del 16 giugno 20066 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agri- coltura è modificata come segue:

Art. 3a lett. c Non sono riscosse tasse per: c. l’uso di servizi elettronici dell’UFAG da parte di terzi che agiscono unica- mente nell’ambito di un mandato di diritto pubblico o che sostengono l’attuazione del diritto europeo.

Allegato 1 n. 10 Franchi

10 Ordinanza del 23 ottobre 20137 sui sistemi d’informazione

nel campo dell’agricoltura

10.1 Allacciamento di un sistema d’informazione esterno al sistema

IAM del portale Internet Agate (art. 20a cpv. 4): a. importo forfetario unico per i lavori di allacciamento 1300–3300 b. importo forfetario annuo a copertura dei costi per la licenza e l’assistenza 500–2000

6 RS 910.11 7 RS 919.117.71

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