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AS 2018 4325

Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di concimi

Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di concimi

del 26 novembre 2018

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 21 dell’ordinanza del 10 maggio 20171 sull’approvvigionamento economico del Paese, ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica ai concimi seguenti:

Voce di tariffa2 Designazione della merce

ex 2834.2100 Nitrato di potassio, per concimazione 3102.1000/9090 Concimi azotati ex 3105.2000/5900, 9000 Prodotti contenenti azoto, fosfati e potassio

Art. 2 Quantità massima La quantità massima di concimi che può essere liberata corrisponde alla differenza tra il fabbisogno comprovato in Svizzera e la quantità liberamente disponibile sul mercato interno.

Art. 3 Liberazione di scorte 1 Il proprietario di scorte obbligatorie che non dispone di scorte d’esercizio suffi- cienti e si trova nell’impossibilità di compensare in altro modo tale carenza può chiedere la liberazione delle scorte obbligatorie al settore alimentazione. La doman- da deve essere motivata. 2 Il settore alimentazione determina la quantità liberata nonché il periodo di tempo durante il quale il proprietario di scorte obbligatorie può disporre di tale quantità. Esso emana una decisione e informa la Segreteria di Stato dell’economia.

RS 531.211.32

2018-3509 4325

Liberazione di scorte obbligatorie di concimi. O del DEFR RU 2018

Art. 4 Adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie Prima che i concimi siano prelevati da una scorta obbligatoria occorre adeguare il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie stipulato con l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE).

Art. 5 Obbligo di fornitura 1 Il proprietario di una scorta obbligatoria autorizzato a liberarla è tenuto a rifornire i clienti svizzeri. 2 Il proprietario è autorizzato a fornire al cliente solo le quantità necessarie per coprire il suo fabbisogno effettivo. 3 Se il proprietario non adempie agli obblighi previsti dai capoversi 1 e 2, il settore alimentazione può revocare l’autorizzazione accordatagli per la liberazione delle scorte obbligatorie o respingere le sue successive richieste di liberazione. 4 Il proprietario di una scorta obbligatoria può rifiutarsi di fornire concimi a clienti insolvibili.

Art. 6 Obbligo di tenere una contabilità e di fare rapporto I proprietari sono tenuti a contabilizzare tutte le loro scorte nonché le relative entrate e uscite e a presentare un rapporto settimanale al settore alimentazione.

Art. 7 Opposizione Conformemente all’articolo 45 della legge del 17 giugno 20163 sull’approvvigiona- mento del Paese (LAP), il proprietario di scorte obbligatorie può impugnare le decisioni del settore alimentazione mediante opposizione per scritto entro cinque giorni dalla notifica.

Art. 8 Disposizioni penali Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite conformemente all’articolo 49 LAP4.

Art. 9 Esecuzione L’UFAE e il settore alimentazione sono responsabili dell’esecuzione della presente ordinanza.

3 RS 531 4 RS 531

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Liberazione di scorte obbligatorie di concimi. O del DEFR RU 2018

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 10 dicembre 2018.

26 novembre 2018 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

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