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AS 2018 4331

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Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 22 novembre 2018

La Direzione generale delle dogane, visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modifi- cato come segue:

Modifica dell’aliquota di dazio per la voce di tariffa 1104.2932

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1104. Altri cereali lavorati di orzo per la fabbricazione 8.40

29 32 di derrate alimentari,

con residui per il foraggiamento

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2018.

22 novembre 2018 Direzione generale delle dogane: Christian Bock

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