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AS 2018 4353

Ordinanza concernente il sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria

Ordinanza concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (O-SIAMV)

del 31 ottobre 2018

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 64f della legge del 15 dicembre 20001 sugli agenti terapeutici (LATer); visto l’articolo 62 capoverso 6 della legge del 20 giugno 20142 sulle derrate alimentari; visto l’articolo 165g della legge del 29 aprile 19983 sull’agricoltura; visto l’articolo 54a capoverso 7 della legge del 1° luglio 19664 sulle epizoozie, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la gestione del sistema d’informazione sugli anti- biotici nella medicina veterinaria (SI AMV). Essa comprende in particolare disposi- zioni riguardanti: a. il catalogo dei dati; b. i diritti di accesso; c. gli obblighi di notifica; d. l’accesso ai dati per il tramite di altri sistemi d’informazione; e. i compiti dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV); f. la protezione dei dati e la sicurezza dei dati; g. il collegamento con altri sistemi d’informazione.

RS 812.214.4

2018-1664 4353

Sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria. O RU 2018

Art. 2 Contenuto del SI AMV

1 Il SI AMV contiene:

a. i dati sullo smercio di medicamenti con sostanze attive antimicrobiche (anti- biotici):

1. dati sul titolare di un’omologazione per antibiotici (titolare dell’omolo-

gazione),

2. dati sullo studio veterinario o sulla clinica veterinaria, sui mulini di

foraggi e sulle aziende di commercio al dettaglio a cui sono forniti gli antibiotici,

3. dati sugli antibiotici forniti;

b. i dati sull’uso di antibiotici non topici:

1. per gli animali da reddito esclusi gli equidi:

– dati sullo studio veterinario o sulla clinica veterinaria che prescri- ve, dispensa o usa antibiotici, – dati sull’azienda di detenzione di animali da reddito a cui vengono dispensati antibiotici, – dati sugli animali a cui vengono somministrati antibiotici, – dati sugli antibiotici prescritti, dispensati e usati; – i dati comparativi: dati sugli antibiotici prescritti, dispensati e usati per ciascuno studio veterinario o clinica veterinaria oppure per cia- scuna azienda di detenzione di animali da reddito, specie animale, classe di età e categoria di utilizzo rispetto ai relativi dati naziona- li;

2. per gli animali da compagnia e gli equidi da reddito:

– dati sullo studio veterinario o sulla clinica veterinaria che prescri- ve, dispensa o usa antibiotici per uso non topico, – dati sugli animali a cui vengono somministrati antibiotici, – dati sugli antibiotici prescritti, dispensati e usati; c. dati sull’omologazione degli antibiotici; d. dati di sistema: dati che servono all’amministrazione e all’adeguamento del SI AMV; e. i dati sugli utenti: dati relativi all’autentificazione e ai ruoli degli utenti per l’utilizzo del SI AMV.

2 Il catalogo dei dati figura nell’allegato.

Art. 3 Diritti di accesso 1 Nell’ambito dei loro compiti legali, le seguenti autorità e persone possono trattare online i dati del SI AMV: a. l’USAV: tutti i dati; b. gli amministratori del SI AMV: i dati di sistema e i dati sugli utenti per garantire la funzionalità, eliminare i guasti, concedere i diritti di accesso e fornire supporto agli utenti.

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2 Nell’ambito dei loro compiti legali, le seguenti autorità e persone possono consul- tare online i dati del SI AMV: a. l’Ufficio federale dellʼagricoltura: dati sullo smercio e sull’uso; b. le autorità cantonali di esecuzione e i terzi da queste incaricati: dati sullo smercio e sull’uso nei rispettivi ambiti di competenza; c. i veterinari: dati sull’uso che concernono il loro studio veterinario o la loro clinica veterinaria; d. i titolari delle omologazioni: dati sullo smercio che li concernono. 3 I detentori di animali da reddito possono accedere online ai dati sull’uso di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 1 che li concernono tramite la banca dati sul traffico di animali (BDTA) di cui all’ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 5. I detentori di animali da reddito senza accesso alla BDTA possono ottenere i dati dall’USAV.

Art. 4 Obblighi di notifica 1I titolari delle omologazioni devono notificare all’USAV periodicamente, ma almeno una volta all’anno ed entro il 30 gennaio, i dati sullo smercio di cui al nume- ro 1 dell’allegato. 2 I veterinari devono notificare all’USAV periodicamente, ma almeno entro il giorno 20 del mese successivo, i dati sull’uso di cui ai numeri 2.1.1–2.1.6 e 2.2 dell’alle- gato. Devono essere notificati i dati relativi agli antibiotici non topici impiegati: a. per gli animali da reddito, esclusi gli equidi, nell’ambito:

1. della terapia di gruppo per via orale,

2. della terapia di gruppo per via non orale,

3. della terapia individuale,

4. della dispensazione per la scorta;

b. per la terapia di animali da compagnia e di equidi da reddito. 3 Le notifiche di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere trasmesse elettronicamente con il modello di modulo messo a disposizione dall’USAV. I veterinari possono trasmet- tere all’USAV dal software del proprio studio i dati sull’uso di cui al capoverso 2 lettera a numeri 3 e 4 e lettera b, a condizione che la struttura e la forma della noti- fica siano compatibili con il SI AMV e che la trasmissione sia sicura. 4 Su richiesta, in qualsiasi momento i titolari delle omologazioni e i veterinari devo- no mettere a disposizione dell’USAV i dati di cui ai capoversi 1 e 2.

5 L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici trasmette all’USAV:

a. ogni anno una lista di tutti gli antibiotici omologati con i formati disponibili; b. regolarmente le nuove omologazioni e le modifiche delle omologazioni degli antibiotici.

5 RS 916.404.1

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Art. 5 Dati da altri sistemi d’informazione 1 I dati sui titolari delle omologazioni, sugli studi veterinari e sulle cliniche veterina- rie sono accessibili dal registro IDI di cui all’ordinanza del 26 gennaio 20116 sul numero d’identificazione delle imprese. 2 I dati sulle aziende di detenzione di animali da reddito a cui sono dispensati gli antibiotici e sugli animali a cui sono somministrati gli antibiotici possono essere acquisiti dalla BDTA. Se questi dati non sono contenuti della BDTA, è possibile acquisirli dal sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi di cui all’ordinanza del 23 ottobre 20137 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura. 3 I dati sugli antibiotici omologati possono essere acquisiti dall’elenco elettronico di cui all’articolo 67 capoverso 3 LATer.

Art. 6 Statistiche sullo smercio e sull’uso di antibiotici Sulla base dei dati del SI AMV, l’USAV redige una statistica sullo smercio e sull’uso di antibiotici.

Art. 7 Servizio specializzato

1 L’USAV gestisce un servizio specializzato SI AMV.

2 Al servizio specializzato competono:

a. l’attribuzione dei diritti di accesso agli utenti e la loro gestione; b. il supporto agli utenti e la loro informazione su aspetti tecnici, innovazioni e modifiche; c. gli adeguamenti tecnici e specialistici del SI AMV; d. il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai diversi fornitori di prestazioni; e. l’eliminazione di guasti in collaborazione con i fornitori di prestazioni; f. lo svolgimento di corsi di formazione.

Art. 8 Altri compiti dell’USAV 1 L’USAV:

a. conclude accordi con i fornitori di prestazioni che mettono a disposizione l’infrastruttura e i servizi informatici; b. è responsabile dell’attuazione delle prescrizioni della Confederazione in merito alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 2 È responsabile del SI AMV. Nello specifico, adotta le misure necessarie a garantire la gestione economica e la protezione e sicurezza dei dati.

6 RS 431.031 7 RS 919.117.71

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Art. 9 Comunicazione di dati alle autorità I dati non degni di particolare protezione possono essere comunicati alle autorità interessate, online o in un’altra modalità appropriata, per l’esecuzione coordinata negli ambiti salute degli animali, protezione degli animali, sicurezza degli agenti terapeutici e igiene delle derrate alimentari.

Art. 10 Comunicazione di dati per scopi scientifici e statistici 1 Qualora l’USAV sia tenuto, in conformità al diritto svizzero o internazionale, a redigere rapporti, divulga in forma anonima i dati necessari. 2 Su richiesta, per scopi di ricerca può mettere a disposizione i dati dal SI AMV in forma anonima. 3 Tiene conto dei requisiti definiti nella legge del 9 ottobre 1992 8 sulla statistica federale.

Art. 11 Comunicazione di dati ad altre persone e organizzazioni Altre persone e organizzazioni possono richiedere all’USAV di consultare i dati del SI AMV. La consultazione è concessa se essi hanno ottenuto l’autorizzazione da parte delle persone interessate.

Art. 12 Protezione dei dati L’USAV provvede affinché siano rispettate le disposizioni in materia di protezione dei dati. Per le misure organizzative e tecniche necessarie emana un regolamento per il trattamento dei dati.

Art. 13 Diritti delle persone interessate 1 I diritti delle persone i cui dati sono trattati nel SI AMV, in particolare il diritto d’accesso e di distruzione, sono disciplinati dalla legge federale del 19 giugno 1992 9 sulla protezione dei dati. 2 Se una persona intende far valere determinati diritti, deve comprovare la sua iden- tità e presentare una domanda scritta all’USAV.

Art. 14 Rettifica di dati 1 I titolari delle omologazioni e i veterinari sono responsabili della rettifica di notifi- che errate.

2 Qualora constatino di aver notificato dati inesatti, trasmettono all’USAV una

notifica correttiva.

8 RS 431.01 9 RS 235.1

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3 Qualora i detentori di animali da reddito constatino di aver notificato dati sull’uso inesatti relativi alla loro azienda di detenzione, possono richiederne la rettifica al veterinario.

Art. 15 Sicurezza informatica Le misure atte a garantire la sicurezza informatica sono rette dalle direttive emanate dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 14 lettera e dell’ordinanza del 9 dicem- bre 201110 sull’informatica nell’Amministrazione federale.

Art. 16 Archiviazione e distruzione dei dati 1 L’archiviazione dei dati è retta dalle prescrizioni della legge del 26 giugno 199811 sull’archiviazione.

2 La distruzione dei dati avviene dopo al massimo 30 anni.

Art. 17 Direttive tecniche e modelli di moduli

1 L’USAV emana direttive tecniche in particolare su:

a. la specificazione di interfacce e meccanismi di trasmissione dei dati tra il SI AMV e altri sistemi d’informazione o software degli studi veterinari; b. le frequenze di trasmissione dei dati; c. la standardizzazione dei contenuti dei dati; d. i requisiti tecnici e organizzativi per l’utilizzo del SI AMV; e. la forma e l’uso del catalogo di dati; f. la forma della notifica correttiva. 2 Per le notifiche di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 mette a disposizione modelli di moduli elettronici.

Art. 18 Accesso ai dati del SI AMV Il sistema d’informazione ASAN di cui all’ordinanza del 6 giugno 201412 concer- nente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico può accedere ai dati del SI AMV.

Art. 19 Modifica dell’allegato Il Dipartimento federale dell’interno può apportare modifiche tecniche all’allegato previa consultazione delle cerchie interessate.

10 RS 172.010.58 11 RS 152.1 12 RS 916.408

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Art. 20 Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 18 agosto 200413 sui medicamenti veterinari

Art. 3 cpv. 1 lett. c Abrogata

Art. 16 cpv. 3 3 Il veterinario responsabile tecnico fornisce la ricetta all’azienda di produzione e al detentore di animali e ne conserva un esemplare nella cartella medica.

Art. 35 cpv. 2 Abrogato

Art. 36 cpv. 1

1 L’USAV tratta i dati personali di cui agli articoli 16, 33 e 35.

2. Ordinanza BDTA del 26 ottobre 201114

Titolo prima dell’art. 12 Sezione 3: Diritti di accesso e collegamento con altri sistemi d’informazione

Art. 18a Collegamento con il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria Il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria secondo l’ordi- nanza del 31 ottobre 201815 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria può accedere ai dati sulle aziende di detenzione e sugli animali contenuti nella banca dati.

13 RS 812.212.27 14 RS 916.404.1 15 RS 812.214.4

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3. Ordinanza del 6 giugno 201416 concernente i sistemi dʼinformazione

per il servizio veterinario pubblico

Art. 12 lett. i I dati di ASAN sono accessibili per il tramite dei sistemi dʼinformazione seguenti: i. sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (SI AMV) secondo l’ordinanza del 31 ottobre 201817 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria.

4. Ordinanza del 23 ottobre 201318 sui sistemi d’informazione nel

campo dell’agricoltura

Art. 5a Collegamento con altri sistemi d’informazione Il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria secondo l’ordinanza del 31 ottobre 201819 concernente il sistema d’informazione sugli anti- biotici nella medicina veterinaria può accedere ai dati sulle aziende e sugli animali contenuti in AGIS.

Art. 21 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

2 L’articolo 4 capoverso 2 lettera a numeri 3 e 4 nonché lettera b entra in vigore il 1° ottobre 2019.

31 ottobre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

16 RS 916.408 17 RS 812.214.4 18 RS 919.117.71 19 RS 812.214.4

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Allegato (art. 2 cpv. 2, 4 cpv. 1 e 2 nonché 19)

Catalogo dei dati

1 Dati sullo smercio

1.1 Titolare dell’omologazione

– Nome dell’impresa – Indirizzo

1.2 Studio veterinario o clinica veterinaria, mulino di foraggi

e azienda di commercio al dettaglio a cui sono forniti gli antibiotici – Nome – Global Location Number (GLN) oppure, se non disponibile, numero cliente

1.3 Preparato

– Nome commerciale – Numero di omologazione – Formati

1.4 Quantità venduta

– Numero di confezioni per ciascun preparato e formato per studio veterinario o clinica veterinaria, mulino di foraggi o azienda di com- mercio al dettaglio

2 Dati sull’uso di antibiotici non topici

2.1 Animali da reddito esclusi gli equidi

2.1.1 Studio veterinario o clinica veterinaria che prescrive, dispensa

o usa un antibiotico – Nome e indirizzo dello studio o della clinica veterinaria – Numero d’identificazione dell’impresa (IDI) dello studio veterinario o della clinica veterinaria

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2.1.2 Azienda di detenzione di animali da reddito a cui è dispensato

oppure per i cui animali è usato l’antibiotico – Nome e indirizzo dell’azienda di detenzione di animali da reddito – Numero BDTA dell’azienda di detenzione di animali da reddito oppure, per detenzioni senza numero BDTA, numero SI AMV.

2.1.3 Terapia di gruppo per via orale

2.1.3.1 Animali a cui è somministrato l’antibiotico

– Categoria di utilizzo – Identificazione del gruppo

2.1.3.2 Dati sulla prescrizione, sulla dispensazione e sull’uso

dell’antibiotico – Numero univoco della ricetta – Data della consultazione – Numero di animali da sottoporre a terapia per ciascuna prescrizione – Peso per animale – Crescita per giorno di ingrasso – Indicazione – Nome del preparato – Tipo di foraggio – Numero dei giorni di trattamento – Dosaggio giornaliero per animale – Modalità di somministrazione – Alimento per animale e giorno rispettivamente per effettivo – Per i foraggi medicinali: tipo di alimento per animali, azienda di pro- duzione e foraggio nonché quantità ordinata – Per le premiscele di medicamenti: quantità somministrata – Istruzioni e osservazioni destinate al detentore di animali

2.1.4 Terapia di gruppo per via non orale

2.1.4.1 Animali a cui è somministrato l’antibiotico

– Categoria di utilizzo

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2.1.4.2 Dati sulla prescrizione, sulla dispensazione e sull’uso

dell’antibiotico – Numero univoco della prescrizione – Data della consultazione – Data della dispensazione – Numero di animali da sottoporre a terapia per ciascuna prescrizione – Peso per animale – Indicazione – Nome del preparato – Numero dei giorni di trattamento – Quantità applicata per animale per somministrazione – Modalità di somministrazione – Quantità somministrata

2.1.5 Terapia individuale

2.1.5.1 Animale a cui è somministrato l’antibiotico

– Animale da reddito – Specie animale e categoria di utilizzo

2.1.5.2 Dati sulla prescrizione, sulla dispensazione e sull’uso

dell’antibiotico – Numero univoco della prescrizione – Data della consultazione – Data della dispensazione – Indicazione – Nome del preparato – Numero dei giorni di trattamento – Quantità applicata per somministrazione – Modalità di somministrazione – Quantità totale necessaria di preparato – Quantità somministrata

2.1.6 Dispensazione per la scorta

2.1.6.1 Animale a cui è somministrato l’antibiotico

– Specie animale

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2.1.6.2 Dati sulla prescrizione, sulla dispensazione e sull’uso

dell’antibiotico – Numero univoco della prescrizione – Data della dispensazione – Nome del preparato – Quantità somministrata

2.1.7 Dati comparativi

2.1.7.1 Dati sulla prescrizione, sulla dispensazione e sull’uso di antibiotici per ciascuno studio veterinario o clinica veterinaria rispetto alla media sviz- zera degli studi veterinari e delle cliniche veterinarie. 2.1.7.2 Dati sulla prescrizione, sulla dispensazione e sull’uso di antibiotici per ciascuna azienda di detenzione di animali in relazione alla singola specie, categoria di età e di utilizzo dell’animale rispetto alla media svizzera della corrispondente categoria di età e di utilizzo.

2.2 Animale da compagnia ed equide da reddito

2.2.1 Studio veterinario o clinica veterinaria che prescrive, dispensa

o usa un antibiotico – Nome e indirizzo dello studio o della clinica veterinaria – IDI dello studio veterinario o della clinica veterinaria – Numero di consultazioni annue per animale

2.2.2 Animale a cui è somministrato l’antibiotico

– Animale da compagnia o equide da reddito – Specie animale

2.2.3 Dati sulla prescrizione, sulla dispensazione e sull’uso

dell’antibiotico – Numero univoco della prescrizione – Data della consultazione – Data della dispensazione – Peso dell’animale – Indicazione – Nome del preparato – Numero dei giorni di trattamento – Quantità applicata per somministrazione – Modalità di somministrazione

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– Quantità totale necessaria di preparato – Quantità somministrata

3 Dati sull’omologazione degli antibiotici

– Titolare dell’omologazione – Nome commerciale del preparato – Numero di omologazione – Codice ATCvet20 – Specie animale di destinazione – Forma galenica – Quantità di principio attivo per unità – Formati – Posologia raccomandata – Termine d’attesa

4 Dati di sistema

– Indicazioni sul ricevimento della notifica in caso di trasmissione elet- tronica – File log del sistema

5 Dati utente

– Identificazione dell’utente – Ruolo dell’utente

20 Il codice ATCvet (Anatomical Therapeutic Chemical Classification system for veterinary medicinal products) è disponibile in inglese (versione ufficiale) sul sito Internet del WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology al seguente indirizzo: www.whocc.no/ATCvet > ATCvet Index.

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