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AS 2018 4417

AS 2018 4417

Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OIMSC)

Modifica del 31 ottobre 2018

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ordina:

I L’ordinanza dell’UFAG del 26 novembre 20031 concernente gli aiuti agli investi- menti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura è modificata come segue:

Art. 6 Abrogato

2bis Nel caso di edifici collettivi, per ogni azienda partecipante si applica il contribu- to forfettario di base massimo di cui all’articolo 19 capoverso 2 OMSt, calcolando le unità di bestiame grosso (UBG) computabili e l’importo massimo degli aiuti agli investimenti proporzionalmente alla partecipazione delle singole aziende.

3 Se è statosuperato il sostegno individuale secondo l’articolo 19 capoverso 2

OMSt, in caso di dimissioni anticipate da parte di un socio gli aiuti agli investimenti vanno rimborsati proporzionalmente.

II L’allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.

1 RS 913.211

2018-1633 4417

Aiuti agli investimenti e misure sociali collaterali nell’agricoltura. O dell’UFAG RU 2018

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

31 ottobre 2018 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann

Aiuti agli investimenti e misure sociali collaterali nell’agricoltura. O dell’UFAG RU 2018

Allegato 4

Graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti e per provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici

Rimando parentetico nel numero dell’allegato (art. 5)

Cifra III III. Aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo

1. Contributi

Elemento (costruzione e trasformazione) Contributo federale in franchi per unità

Unità Zona collinare e Zone di montagna zona di montagna I II–IV

Importo di base Caso 7 500 10 000 Stalla UBG 1 500 2 400 Fienile e silo m3 15,00 20,00 Impianto per il deposito di concimi m3 22,50 30,00 aziendali Rimessa m2 25,00 35,00

2. Crediti d’investimento

Elemento Unità Credito d’investimento in franchi (costruzione e trasformazione) Zona di pianura Zona collinare e Zone di montagna zona di montagna I II–IV

Stalla UBG 6 000 4 000 4 000 Fienile e silo m3 90 50 50 Impianto per il deposito m3 110 75 75 di concimi aziendali Rimessa m2 190 115 115

Aiuti agli investimenti e misure sociali collaterali nell’agricoltura. O dell’UFAG RU 2018

3. Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d’investimento

a. La somma degli elementi non può essere superiore all’importo massimo per edifici di economia rurale per azienda e per UBG secondo gli articoli 19 ca- poverso 2 e 46 capoverso 2 lettera a OMSt. b. L’importo di base è versato soltanto in caso di costruzione dell’elemento stalla. In caso di trasformazioni l’importo di base è ridotto proporzionalmen- te. c. Sono sostenute finanziariamente anche le rimesse in aziende senza animali che consumano foraggio grezzo. d. Se vengono sostenuti nuovamente gli stessi edifici o elementi è applicata una riduzione in base al patrimonio edilizio ancora utilizzabile (art. 19 cpv. 5 e

46 cpv. 6 OMSt). Dall’importo massimo degli aiuti agli investimenti sono

dedotti almeno il resto del credito d’investimento per questi provvedimenti e il contributo federale pro rata temporis secondo l’articolo 37 capoverso 6 lettera b OMSt. e. Le stalle per conigli sono sostenute con le stesse aliquote applicate agli edi- fici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo.

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