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AS 2018 4543

Ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico

Ordinanza concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet)

Modifica del 31 ottobre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 giugno 20141 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 54a capoverso 7 della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie (LFE); visto l’articolo 62 capoverso 6 della legge del 20 giugno 20143 sulle derrate alimentari; visto l’articolo 165g della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura; visto l’articolo 64f della legge del 15 dicembre 20005 sugli agenti terapeutici,

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina la gestione dei seguenti sistemi d’informazione:

a. sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN); b. sistema dʼinformazione per i dati di laboratorio (ALIS); c. sistema d’informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni (Fleko).

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2 Essa comprende in particolare disposizioni riguardanti:

a. le competenze; b. il contenuto e le fonti dei dati; c. i diritti di accesso; d. la comunicazione dei dati; e. la protezione dei dati e la sicurezza informatica; f. l’archiviazione; g. il finanziamento di ASAN e ALIS.

3 ASAN, ALIS e Fleko sono sottosistemi del sistema d’informazione centrale comu-

ne di cui all’articolo 2 lettera a.

Art. 3 Compiti dell’USAV e dell’UFAG 1 L’USAV:

a. provvede alla gestione di ASAN, ALIS e Fleko e ne garantisce la disponibi- lità; b. è responsabile dei sistemi dʼinformazione e, in particolare, adotta le misure necessarie per garantire la gestione economica, così come la protezione e la sicurezza dei dati; c. emana le direttive tecniche di cui all’articolo 30; d. conclude accordi di utilizzazione con i Cantoni; e. allestisce il preventivo annuo e il conto annuale per ASAN e ALIS; f. conclude per ASAN e ALIS accordi con i fornitori di prestazioni che metto- no a disposizione l’infrastruttura e i servizi informatici; 2 L’UFAG conclude per Fleko l’accordo con i fornitori di prestazioni che mettono a disposizione l’infrastruttura e i servizi informatici.

Art. 4, frase introduttiva e lett. f, h e i Nellʼambito dei compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono trattare online i dati di ASAN, ALIS e Fleko: f. le autorità cantonali dʼesecuzione: per adempiere i compiti esecutivi nei set- tori della sicurezza e dellʼigiene delle derrate alimentari, della protezione dagli inganni, della sicurezza degli alimenti per animali, della salute e della protezione degli animali, di una produzione primaria ineccepibile, per adem- piere i compiti cantonali in questi settori, nonché per rettificare i dati; h. i laboratori riconosciuti: per adempiere ai loro obblighi di notifica, per retti- ficare dati inesatti e per informare sui campioni prelevati dalle autorità di esecuzione;

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i. i collaboratori del servizio specializzato e gli amministratori di ASAN, di ALIS e di Fleko: per garantire la funzionalità dei sistemi, eliminare i guasti, concedere i diritti di accesso e fornire supporto agli utenti.

Art. 12 lett. j I dati di ASAN sono accessibili per il tramite dei sistemi dʼinformazione seguenti: j. Fleko.

Art. 15 Abrogato

Titolo dopo l’art. 20 Sezione 3a: Sistema d’informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni

Art. 20a Scopo Fleko serve alla registrazione e alla valutazione dei risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni di cui all’articolo 57 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 20166 concernente la macellazione e il controllo delle carni.

Art. 20b Contenuto

1 Fleko contiene i seguenti tipi di dati:

a. dati di base sui macelli, sulle aziende detentrici di animali, sugli animali e sui laboratori riconosciuti: dati che servono all’identificazione; b. dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione: dati rilevati nel quadro dei compiti d’esecuzione nei settori della salute animale, della sicurezza delle derrate alimentari e della protezione degli animali nell’ambito del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni; c. dati di sistema: dati che servono alla gestione e all’adeguamento di Fleko alle esigenze esecutive; d. dati utenti: dati di autenticazione, ruoli assegnati agli utenti e impostazioni di base per l’utilizzo di Fleko.

2 Il catalogo dei dati figura nell’allegato 2a.

6 RS 817.190

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Art. 20c Accesso ai dati di base Se i compiti di cui allʼarticolo 4 lo esigono, le seguenti persone possono accedere online ai dati di base: a. i collaboratori dellʼUSAV, dellʼUFAG e dell’UCAL; b. i collaboratori delle autorità cantonali dʼesecuzione; c. i collaboratori del servizio specializzato e gli amministratori di Fleko.

Art. 20d Accesso ai dati raccolti nell’ambito dellʼesecuzione Se i compiti di cui allʼarticolo 4 lo esigono, le seguenti persone possono accedere online ai dati raccolti durante l’esecuzione: a. i collaboratori dell’USAV, dell’UFAG, dell’UCAL, del servizio specia- lizzato e gli amministratori dell’USAV di Fleko: a tutti i dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione; b. i collaboratori delle autorità cantonali d’esecuzione e gli amministratori can- tonali di Fleko ai seguenti dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione:

1. i dati che hanno inserito personalmente,

2. i dati risultanti dalle notifiche delle autorità cantonali d’esecuzione,

3. i dati provenienti da unʼunità amministrativa diversa dalla propria, qua-

lora siano necessari allʼadempimento dei compiti dʼesecuzione; c. i collaboratori dei laboratori riconosciuti: ai dati relativi ai campioni raccolti dai veterinari ufficiali e inviati ai laboratori.

Art. 20e Accesso ai dati di sistema Se i compiti di cui allʼarticolo 4 lo esigono, gli amministratori dell’USAV di Fleko possono accedere online ai dati di sistema.

Art. 20f Accesso ai dati utenti Se i compiti di cui allʼarticolo 4 lo esigono, gli amministratori di Fleko possono accedere online ai dati utenti.

Art. 20g Collegamento con altri sistemi d’informazione 1 ASAN può accedere tramite Fleko ai dati sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni. 2 La BDTA può accedere da Fleko ai dati sui risultati del controllo degli animali da macello e a quelli del controllo delle carni che riguardano la commestibilità. 3 Fleko può accedere dalla BDTA ai dati sulle persone, sulle aziende detentrici di animali e sugli animali nonché sulle notifiche di macellazione.

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Art. 20h Servizio specializzato

1 Al servizio specializzato competono:

a. la concessione dei diritti di accesso agli amministratori di Fleko e la loro gestione; b. il supporto agli utenti e la loro informazione su aspetti tecnici, innovazioni e modifiche; c. gli adeguamenti tecnici e specialistici di Fleko; d. il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai diversi fornitori di prestazioni; e. l’eliminazione di guasti in collaborazione con i fornitori di prestazioni; 2 Il servizio specializzato collabora con i rappresentanti delle autorità cantonali e dei macelli.

Art. 24 Comunicazione di dati ad altre persone e organizzazioni Altre persone e organizzazioni possono chiedere all’USAV, all’UCAL o alle autorità cantonali di esecuzione di consultare i dati di ASAN, ALIS e Fleko. La consulta- zione è concessa se essi hanno ottenuto l’autorizzazione da parte delle persone interessate.

Art. 25 cpv. 2 2 I Cantoni e i laboratori riconosciuti sono responsabili, per il loro settore, delle misure necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati. Garantiscono lʼaccesso sicuro ad ASAN, ad ALIS e a Fleko, in particolare attraverso misure tecniche e organizzative.

Art. 26 cpv. 1 1 I diritti delle persone i cui dati sono trattati in ASAN, in ALIS o in Fleko, in parti- colare i diritti in materia di comunicazione, rettifica e distruzione di dati, si fondano sulla legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati.

Art. 27 Rettifica di dati Le autorità o i laboratori riconosciuti che hanno inserito o trasmesso i dati ad ASAN, ad ALIS o a Fleko provvedono alla rettifica dei dati inesatti.

Art. 28 cpv. 2 2 Le disposizioni concernenti la sicurezza dei sistemi devono costituire parte inte- grante degli accordi di prestazione conclusi con terzi volti a garantire la manuten- zione tecnica di ASAN, ALIS e Fleko nonché degli accordi di utilizzazione conclusi con i Cantoni.

7 RS 235.1

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Inserire prima del titolo della sezione 5

Art. 29a Finanziamento di ASAN e di ALIS 1 I costi di gestione di ASAN e di ALIS sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni. I Cantoni partecipano ai costi per il servizio specializzato con un importo annuo pari a 250 000 franchi. 2 Gli importi a carico dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di posta- zioni dʼaccesso di cui questi dispongono.

3 Il pagamento degli importi a carico dei Cantoni per le postazioni dʼaccesso è

disciplinato nell’accordo di utilizzazione. Ciascun Cantone si assume il pagamento per almento tre postazioni di accesso. I Cantoni con oltre tre postazioni dʼaccesso beneficiano di una riduzione dellʼimporto a loro carico per le postazioni dʼaccesso supplementari. 4 I costi di gestione del sistema, al netto degli importi corrisposti dai Cantoni per le postazioni dʼaccesso, sono suddivisi fra i singoli Cantoni in funzione delle postazio- ni dʼaccesso di cui dispongono.

5 I Cantoni si assumono i costi per la trasmissione dei dati.

Art. 30 lett. d e g LʼUSAV emana in particolare istruzioni tecniche su: d. requisiti tecnici e organizzativi per lʼutilizzo di ASAN, di ALIS e di Fleko; g. forma e utilizzo del catalogo dati di Fleko.

II Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 2a conformemente alla versione qui annessa.

III La modifica di altri atti legislativi è disciplinata nell’allegato.

IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

31 ottobre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 2a (art. 20b cpv. 2)

Catalogo dati di Fleko

1 Dati di base

1.1 Identificazione dell’azienda di provenienza degli animali e dei macelli

1.2 Indirizzo dell’azienda di provenienza degli animali e dei macelli

1.3 Identificazione degli animali

1.4 Nome e indirizzo dei laboratori riconosciuti

2 Dati raccolti nell’ambito dellʼesecuzione

2.1 Generalità

2.1.1 Macello

2.1.2 Nome del responsabile del controllo delle carni

2.1.3 Animale o gruppo di animali

2.1.4 Numero di animali controllati

2.1.5 Azienda di provenienza degli animali

2.2 Risultati del controllo degli animali da macello

2.2.1 Risultati del controllo degli animali da macello per gruppo di animali o per singolo animale

2.3 Risultati del controllo delle carni

2.3.1 Prelievo di campioni per analisi di laboratorio nell’ambito della sorveglianza degli effettivi svizzeri. 2.3.2 Risultati del controllo delle carni della carcassa o di parti di essa per gruppo di animali in riferimento alla commestibilità 2.3.3 Risultati del controllo delle carni della carcassa o di parti di essa per singoli animali in riferimento alla commestibilità

2.4 Decisioni e misure

2.4.1 Commestibilità

2.4.2 Non commestibilità

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3 Dati di sistema

3.1 Informazioni sul ricevimento della notifica in caso di trasmissione elettro-

nica

3.2 File log del sistema

3.3 Cataloghi su:

3.3.1 Specie animali

3.3.2 Criteri di verifica del controllo degli animali da macello

3.3.3 Motivi della confisca

3.3.4 Motivi della confisca parziale

4 Dati utenti

4.1 Identificazione dell’utente

4.2 Ruolo dell’utente

4.3 Autorità

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Allegato (cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 16 dicembre 20168 concernente la macellazione e

il controllo delle carni

Ingresso visti gli articoli 9 capoversi 2 e 3, 10 capoversi 3 e 4, 31 capoversi 3 e 4,

32 capoverso 1 e 44 della legge del 20 giugno 20149 sulle derrate alimentari

(LDerr), visti gli articoli 22 e 53 capoversi 1 e 3 della legge del 1° luglio 1966 10 sulle epizoozie,

Art. 57 cpv. 2 2 L’autorità cantonale di esecuzione registra i risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni nell’apposito sistema d’informazione Fleko di cui all’ordinanza del 6 giugno 201411 concernente i sistemi d’informazione per il servi- zio veterinario pubblico (O-SISVet) oppure li fa trasmettere a Fleko dai sistemi informatici dei macelli. Devono essere registrati o comunicati i numeri BDTA dei macelli e i dati di cui all’allegato 2a numero 2 O-SISVet.

Art. 59 cpv. 4 Abrogato

2. Ordinanza BDTA del 26 ottobre 201112

Art. 4 cpv. 3 3 Per animali della specie bovina, bufali e bisonti nonché per aziende detentrici di tali animali i Cantoni notificano al gestore della banca dati lo stato sanitario riguardo alla BVD degli animali e delle aziende detentrici e i cambiamenti dello stato sanita- rio.

8 RS 817.190 9 RS 817.0 10 RS 916.40 11 RS 916.408 12 RS 916.404.1

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Art. 4a Dati sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni La banca dati può accedere ai dati sui risultati del controllo degli animali da macello e su quelli del controllo delle carni riguardanti la commestibilità, di cui al capitolo 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 201613 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC), dal sistema d’informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni (Fleko) di cui all’ordinanza del 6 giugno 201414 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico.

Art. 18b Collegamento con il sistema d’informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni Fleko può accedere dalla banca dati ai dati sulle persone, sulle aziende detentrici di animali e sugli animali nonché sulle notifiche di macellazione.

13 RS 817.190 14 RS 916.408

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