Lexipedia

AS 2018 4557

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud

Modifica del 30 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 12 agosto 20151 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2–4bis 2 Sono vietati la fornitura diretta o indiretta di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica e la messa a disposi- zione di mercenari armati, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di materiale di cui al capoverso 1 oppure in relazione ad attività militari nella Repub- blica del Sudan del Sud. 3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, all’esportazione e al transito: a. di materiale d’armamento, di altro materiale connesso e delle relative attività di assistenza tecnica e formazione destinati esclusivamente a sostenere il personale delle Nazioni Unite, inclusa la missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sudan del Sud e delle forze di sicurezza ad interim delle Nazioni Unite per Abyei, o a essere utilizzati da detto personale; b. di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti e i caschi antiproiettile, desti- nati all’uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite o della Confederazione, dei rappresentanti dei media o del personale umanitario ed esportati temporaneamente nella Repubblica del Sudan del Sud. 4 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e dopo aver informato il comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, può autorizzare deroghe

1 RS 946.231.169.9

2018-3402 4557

Provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud. O RU 2018

ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito: a. di equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione nonché delle relative attività di assistenza tecnica e formazione; b. di materiale d’armamento e altro materiale connesso che viene esportato temporaneamente nel Sudan del Sud dalle forze di uno Stato in conformità con il diritto internazionale e che contribuisce esclusivamente e direttamente a proteggere o evacuare i cittadini dello Stato stesso e le persone su cui quest’ultimo ha responsabilità consolari nel Sudan del Sud; c. di materiale d’armamento, di altro materiale connesso e delle relative attività di assistenza tecnica e formazione destinati esclusivamente a sostenere gli interventi dell’unità regionale dell’Unione africana contro l’«Esercito di resistenza del Signore», o a essere utilizzati da detta unità. 4bis La SECO, d’intesa con i servizi competenti del DFAE e in conformità alle deci- sioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per: a. la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di materiale d’armamento, di altro materiale connesso e delle relative attività di assistenza tecnica e formazione destinati esclusivamente a sostenere l’attuazione del Trattato di pace; b. qualsiasi vendita o fornitura di armi o di materiale connesso o la fornitura di assistenza e personale.

II La presente ordinanza entra in vigore il 14 dicembre 2018.

30 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4558