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AS 2018 4567

Ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti

Ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d’informazione visti (Ordinanza VIS, OVIS)

Modifica del 21 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza VIS del 18 dicembre 20131 è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1 lett. m e n 1 Le autorità seguenti possono accedere in rete ai dati del sistema ORBIS per svol- gere i compiti assegnati loro: m. l’Amministrazione federale delle dogane:

1. per l’adempimento dei suoi compiti nell’ambito della riscossione

dell’imposta sul valore aggiunto sull’importazione di beni (imposta sull’importazione),

2. per l’identificazione delle persone nell’ambito dell’antifrode doganale;

n. Abrogata

II L’allegato 2 è modificato come segue: Unità organizzative … AFD: Amministrazione federale delle dogane, compresa la divisione principale Antifrode doganale …

1 RS 142.512

2018-3100 4567

O VIS RU 2018

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

21 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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