AS 2018 4567
Ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti
Ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d’informazione visti (Ordinanza VIS, OVIS)
Modifica del 21 novembre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza VIS del 18 dicembre 20131 è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 1 lett. m e n 1 Le autorità seguenti possono accedere in rete ai dati del sistema ORBIS per svol- gere i compiti assegnati loro: m. l’Amministrazione federale delle dogane:
1. per l’adempimento dei suoi compiti nell’ambito della riscossione
dell’imposta sul valore aggiunto sull’importazione di beni (imposta sull’importazione),
2. per l’identificazione delle persone nell’ambito dell’antifrode doganale;
n. Abrogata
II L’allegato 2 è modificato come segue: Unità organizzative … AFD: Amministrazione federale delle dogane, compresa la divisione principale Antifrode doganale …
1 RS 142.512
2018-3100 4567
O VIS RU 2018
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
21 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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