AS 2018 4569
Ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione
Ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC)
Modifica del 21 novembre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza SIMIC del 12 aprile 20061 è modificata come segue:
Art. 9 lett. p e q La SEM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri: p. l’Amministrazione federale delle dogane (AFD), per l’adempimento dei suoi compiti:
1. nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sull’im-
portazione di beni (imposta sull’importazione),
2. nell’ambito dell’antifrode doganale per l’identificazione delle persone;
q. Abrogata
Art. 10 lett. m e n La SEM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo: m. l’AFD, per l’adempimento dei suoi compiti:
1. nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sull’im-
portazione di beni (imposta sull’importazione),
2. nell’ambito dell’antifrode doganale per l’identificazione delle persone;
n. Abrogata
1 RS 142.513
2018-2901 4569
O SIMIC RU 2018
II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
21 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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O SIMIC RU 2018
Allegato 1 (art. 4 cpv. 3)
Livelli d’accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati
Legenda Unità organizzative … AFD Amministrazione federale delle dogane, compresa la divisione principale Antifrode doganale …
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O SIMIC RU 2018
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