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Regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale
Regolamento sull’organizzazione del Tribunale penale federale (Regolamento sull’organizzazione del TPF, ROTPF)
Modifica del 21 agosto 2018
Il Tribunale penale federale (TPF) decreta:
I Il regolamento del 31 agosto 20101 sull’organizzazione del TPF è modificato come segue:
Art. 3a cpv. 3 3 Per la costituzione delle corti e la nomina dei loro presidenti e vicepresidenti la Commissione amministrativa prepara una proposta.
Art. 5 cpv. 2 lett. a
2 Alla Commissione amministrativa competono inoltre:
a. la proposta alla Corte plenaria relativa alla costituzione delle corti e la nomina dei loro presidenti e vicepresidenti, così come l’assegnazione dei giudici non di carriera alle corti (fatto salvo l’art. 42 cpv. 1bis LOAP) e l’assunzione del segretario generale e del suo sostituto (art. 53 cpv. 2 lett. e, f e g LOAP);
Art. 10 cpv. 2bis 2bis Nell’organizzazione della gestione degli incarti il segretariato generale assicura una completa separazione fra le corti, segnatamente in ambito informatico.
Art. 12 lett. c Secondo l’articolo 33 LOAP, il Tribunale penale federale si compone di: c. una Corte d’appello.
1 RS 173.713.161
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Art. 13 Composizione delle corti 1 Le corti sono composte dai giudici loro assegnati dalla Corte plenaria (art. 53 cpv. 2 lett. e LOAP); è fatto salvo l’articolo 42 capoverso 1 bis LOAP.
2 Alle corti possono essere assegnati giudici non di carriera conformemente agli
articoli 41 capoverso 2 e 53 capoverso 2 lettera f LOAP; sono fatti salvi gli arti- coli 41 capoverso 2bis e 42 capoverso 1bis LOAP. 3 Ciascun giudice delle corti penali e delle corti dei reclami penali può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una di queste corti diversa dalla sua (art. 55 cpv. 3, primo periodo LOAP), fermo restando il prioritario impiego dei giudici non di carriera. 4 Se necessario, e unicamente se un giudice non di carriera non può prestare il pro- prio concorso, i giudici delle corti dei reclami penali prestano il proprio concorso nella Corte d’appello (art. 55 cpv. 3, secondo periodo LOAP). 5 In caso di divergenze riguardo al concorso di un giudice in una corte diversa dalla propria, i presidenti delle corti interessate possono chiedere alla Commissione am- ministrativa di regolare la divergenza. Il giudice interessato è sentito. 6 Sono fatti salvi i motivi di ricusazione di cui all’articolo 56 del Codice di procedu- ra penale (CPP) 2.
Art. 14 Presidenza delle corti
1 La presidenza delle corti è disciplinata dall’articolo 56 LOAP.
2 La rappresentanza della presidenza delle corti è disciplinata dall’articolo 56 capo- verso 2 LOAP. 3 Le funzioni che i testi tedesco e francese del CPP 3 attribuiscono rispettivamente alla/al «Präsidentin oder Präsident des betreffenden Gerichts» e al «président du tribunal», sono assunte dal presidente della corte interessata; quest’ultimo le può delegare al presidente del collegio giudicante.
Art. 18, rubrica Abrogata
Titolo prima dell’art. 19 Sezione 3: Compiti della Corte dei reclami penali
Art. 19, rubrica Abrogata
2 RS 312.0 3 RS 312.0
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Titolo prima dell’art. 19a Sezione 4: Compiti della Corte d’appello
Art. 19a 1 La Corte d’appello giudica gli appelli e le domande di revisione (art. 38a LOAP).
2 Essa giudica nella composizione di tre giudici, salvo che la legge attribuisca tale competenza a chi dirige il procedimento (art. 38b LOAP). 3 Una decisione presa non durante il dibattimento o in assenza di un dibattimento può essere adottata mediante circolazione degli atti in caso di unanimità e se nessun membro né il cancelliere del collegio giudicante chiede la seduta di discussione.
II Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.
21 agosto 2018 In nome del Tribunale penale federale: Il presidente, Tito Ponti La segretaria generale, Mascia Gregori Al-Barafi
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