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AS 2018 4585

Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF)

Modifica del 30 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 settembre 19961 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Art. 12b Domanda secondo l’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF 1 La tassa forfetaria per la domanda secondo l’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF ammonta a 40 franchi. Il pagamento della tassa copre tutte le fasi procedurali suc- cessive e tutte le spese. 2 Il richiedente è tenuto a pagare la tassa in ogni caso e indipendentemente dall’esito della procedura.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

30 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 281.35

2018-2480 4585

Tasse riscosse in applicazione della LF sulla esecuzione e sul fallimento. O RU 2018

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