AS 2018 4613
Ordinanza sul Registro nazionale di polizia
Ordinanza sul Registro nazionale di polizia
Modifica del 21 novembre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 ottobre 20081 sul Registro nazionale di polizia è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 1 lett. h
1 Ai dati elencati nell’articolo 4 hanno accesso, per mezzo di una procedura di
richiamo automatizzata, le seguenti unità organizzative della Confederazione: h. il Corpo delle guardie di confine e la divisione principale Antifrode doga- nale;
II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
21 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 361.4
2018-3102 4613
Registro nazionale di polizia. O RU 2018
Allegato (art. 5 cpv. 3)
Diritti d’accesso al Registro nazionale di polizia
La sezione «Corpo delle guardie di confine» è sostituita dalla versione seguente:
Corpo delle guardie di confine e divisione principale Antifrode doganale Identifica- Data Motivo Autorità Fonte zione delle dell’iscri- dell’iscri- competente d’informa- persone zione zione zione
Ambito di comando Operazioni, X X X X X Cdo CGCF Centrali d’intervento, cdi reg CGCF X X X X X Pianificazione e impiego, cdi reg X X X X X CGCF Uffici di collegamento/CCPD, X X X X X CGCF Responsabili delle applicazioni e X X X X X dei processi, Cdo CGCF Divisione principale Antifrode X X X X X doganale
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