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AS 2018 4615

AS 2018 4615

Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS)

Modifica del 21 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza N-SIS dell’8 marzo 20131 è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1 lett. e cifra 2 1 Per svolgere i propri compiti di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP, le autorità seguenti sono autorizzate ad accedere ai dati SIS per mezzo di una procedura di richiamo: e. nell’Amministrazione federale delle dogane:

2. la divisione principale Antifrode doganale: per eseguire i suoi compiti

nell’ambito degli accertamenti preliminari, delle indagini, del perse- guimento e dell’esecuzione penali, nonché dell’assistenza amministra- tiva e giudiziaria internazionale,

II L’allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

1 RS 362.0

2018-3104 4615

O N-SIS RU 2018

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

21 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

O N-SIS RU 2018

Allegato 3 (art. 7 cpv. 2 e 11 cpv. 1)

1 Diritti d’accesso e di trattamento dei dati memorizzati nel SIS

Abbreviazioni delle autorità La voce «AFD I» è sostituita dalla versione seguente: AFD I Amministrazione federale delle dogane: divisione principale Anti- frode doganale

O N-SIS RU 2018

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