AS 2018 4619
Ordinanza sul Servizio informazioni dell'esercito
Ordinanza sul Servizio informazioni dell’esercito (O-SIEs)
Modifica del 21 novembre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 dicembre 20091 sul Servizio informazioni dell’esercito è modifi- cata come segue:
Art. 3
1 Il SIEs ha i compiti e le competenze seguenti:
a. acquisisce informazioni concernenti l’estero rilevanti per l’esercito secondo l’articolo 99 capoverso 1 LM e le valuta; b. analizza il contesto strategico-militare; c. appoggia i comandi militari in occasione della pianificazione e della con- dotta di impieghi fornendo informazioni sulla minaccia e sull’ambiente; d. provvede a monitorare l’evoluzione delle forze armate estere e di organizza- zioni comparabili e a dedurne conoscenze per l’ulteriore sviluppo e l’istru- zione dell’esercito nonché per la gestione della prontezza; e. sviluppa la dottrina dell’esercito in materia di servizio informazioni e dirige la sua implementazione; f. partecipa allo sviluppo di nuovi sistemi informativi per l’esercito. 2 Svolge le sue attività all’attenzione del Comando dell’esercito, delle truppe nonché delle autorità e degli organi di comando responsabili nazionali, cantonali e, se del caso, multinazionali. 3 Il SIEs informa a scadenze regolari il capo dell’esercito sulla propria attività.
1 RS 510.291
2017-1746 4619
Servizio informazioni dell’esercito. O RU 2018
Art. 5 cpv. 2 Abrogato
Art. 6 Collaborazione con servizi esteri 1 Per adempiere i suoi compiti legali, il SIEs può collaborare a livello bilaterale o multilaterale con autorità e organi di comando esteri. 2 Contatti regolari del SIEs con autorità e organi di comando esteri necessitano di un’autorizzazione annuale del Consiglio federale. 3 Per coordinare i contatti con autorità e organi di comando esteri il SIEs definisce con il SIC una politica comune in materia di servizi partner e allestisce una pianifi- cazione dei contatti. 4 Il SIEs è competente per i contatti con autorità e organi di comando esteri che svolgono compiti informativi militari.
5 Nel quadro di impieghi all’estero in servizio di promovimento della pace e in
servizio d’appoggio, gli organi della truppa incaricati delle attività informative operano sul posto secondo le istruzioni tecniche del SIEs. 6 Il SIEs e il SIC possono mettere reciprocamente a disposizione collegamenti per le comunicazioni con autorità e organi di comando esteri.
Art. 11 cpv. 2 e 3 lett. c
2 Sono fonti informative in particolare:
a. le persone che comunicano al SIEs informazioni sensibili; b. gli organi di sicurezza svizzeri ed esteri con i quali il SIEs collabora; c. l’esplorazione radio; d. l’imagery intelligence (IMINT). 3 In occasione della ponderazione di cui al capoverso 1 devono essere osservati i principi seguenti: c. per quanto concerne l’esplorazione radio e l’imagery intelligence, tutte le informazioni sull’infrastruttura, i mezzi tecnici impiegati e i metodi operativi sono tenute segrete, salvo che la loro comunicazione non pregiudichi l’adempimento del compito da parte del SIEs.
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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
21 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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