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AS 2018 4683

Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)

Modifica del 14 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 gennaio 19711 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 39 cpv. 2 e 3 2 Per la fissazione della quota percentuale a carico della Confederazione sono deter- minanti i casi correnti del mese di maggio dell’anno per cui sono accordati i sussidi. 3 Le basi di calcolo relative ai casi di cui al capoverso 2 vanno comunicate all’Uffi- cio centrale di compensazione entro il 10 giugno dell’anno per cui sono accordati i sussidi. L’Ufficio federale stabilisce i dettagli della comunicazione.

Art. 41 cpv. 2 2 L’Ufficio federale accorda trimestralmente ai Cantoni un’anticipazione nell’anno per cui sono accordati i sussidi. L’importo totale delle anticipazioni non supera di regola, per Cantone e per anno, l’80 per cento dei sussidi presumibili.

Art. 42b cpv. 2 2 Fanno stato i casi correnti del mese di maggio dell’anno per cui sono accordati i sussidi.

1 RS 831.301

2018-2205 4683

Prestazioni complementari all’AVS e all’AI. O RU 2018

Art. 42c cpv. 2 e 3 2 L’Ufficio federale accorda trimestralmente ai Cantoni un’anticipazione nell’anno per cui sono accordati i sussidi. L’importo totale delle anticipazioni non supera di regola, per Cantone e per anno, l’80 per cento dei sussidi presumibili. Il calcolo è effettuato sulla base del numero di casi dell’anno precedente. 3 Il conguaglio è effettuato entro la metà di dicembre dell’anno per cui sono accor- dati i sussidi.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

14 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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