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AS 2018 4691

AS 2018 4691

Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)

Modifica del 30 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui contributi per singole colture è modificata come segue:

Art. 2 lett. f Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a: f. barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero 2100

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019 e si applica fino al 31 dicembre 2021; dopo tale data tutte le modifiche ivi contenute decadono.

30 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 910.17; RU 2018 3943

2018-2757 4691

O sui contributi per singole colture RU 2018

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