AS 2018 4691
AS 2018 4691
Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)
Modifica del 30 novembre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui contributi per singole colture è modificata come segue:
Art. 2 lett. f Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a: f. barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero 2100
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019 e si applica fino al 31 dicembre 2021; dopo tale data tutte le modifiche ivi contenute decadono.
30 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 910.17; RU 2018 3943
2018-2757 4691
O sui contributi per singole colture RU 2018