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AS 2018 4697

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)

Modifica del 30 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato dell’ordinanza del 28 ottobre 20151 sugli emolumenti per il traffico di animali è modificato secondo la versione dell’allegato 1 qui annessa.

II L’allegato dell’ordinanza del 28 ottobre 20152 sugli emolumenti per il traffico di animali nella versione della modifica del 25 aprile 20183 è modificato secondo la versione dell’allegato 2 qui annessa.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

2 La cifra II entra in vigore il 1° gennaio 2020.

30 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 RU 2018 2091

2018-3014 4697

Emolumenti per il traffico di animali. O RU 2018

Allegato 1 Allegato (art. 3 e 4 cpv. 1)

Emolumenti

N. 1–3

Franchi

1 Fornitura di marche auricolari

1.1 Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane,

per esemplare:

1.1.1 per animali della specie bovina, bufali e bisonti

(marca auricolare doppia) 3.60

1.1.2 per animali delle specie ovina e caprina –.45

1.1.3 per animali della specie suina –.25

1.1.4 per la selvaggina dell’ordine degli artiodattili tenuta in parchi –.25

1.2 Sostituzione di marche auricolari per animali delle specie

bovina, ovina e caprina, bufali e bisonti, con un termine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare 1.80

1.3 Spese di spedizione, per invio:

1.3.1 costi forfettari 1.50

1.3.2 spese di spedizione secondo

la tariffa postale

1.3.3 supplemento per la spedizione entro 24 ore 7.50

2 Registrazione di equidi

2.1 Registrazione di un equide alla notifica della nascita

o della prima importazione 28.50

2.2 Registrazione a posteriori di un equide nato o importato

per la prima volta prima del 1° gennaio 2011 43.—

3 Notifica di animali macellati

Notifica della macellazione di un animale:

3.1 animali della specie bovina, bufali e bisonti 3.60

3.2 animali della specie suina –.07

3.3 equidi 3.60

4698

Emolumenti per il traffico di animali. O RU 2018

Allegato 2 Allegato (art. 3 e 4 cpv. 1)

Emolumenti

N. 1, 3 e 4.4.1

Franchi

1 Fornitura di marche auricolari

1.1 Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane,

per esemplare:

1.1.1 per animali della specie bovina, bufali e bisonti

(marca auricolare doppia) 3.60

1.1.2 per animali delle specie ovina e caprina:

1.1.2.1 marca auricolare doppia senza microchip –.75
1.1.2.2 marca auricolare doppia con microchip 1.75

1.1.3 per animali della specie suina –.25

1.1.4 per la selvaggina dell’ordine degli artiodattili tenuta in parchi –.25

1.2 Sostituzione di marche auricolari con un termine di consegna

di cinque giorni feriali, per esemplare:

1.2.1 marche auricolari senza microchip per animali delle specie

bovina, ovina e caprina, nonché bufali e bisonti 1.80

1.2.2 marche auricolari con un microchip per animali delle specie

ovina e caprina 2.80

1.3 Spese di spedizione, per invio:

1.3.1 costi forfettari 1.50

1.3.2 spese di spedizione secondo la

tariffa postale

1.3.3 supplemento per la spedizione entro 24 ore 7.50

3 Notifica di animali macellati

Notifica della macellazione di un animale:

3.1 animali della specie bovina, bufali e bisonti 3.60

3.2 animali della specie suina –.07

3.3. animali delle specie ovina e caprina –.40

3.4 equidi 3.60

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Emolumenti per il traffico di animali. O RU 2018

Franchi

4 Mancate notifiche o indicazioni mancanti o lacunose

4.4 Equidi:

4.4.1 notifica mancante secondo l’articolo 8 capoversi 1 lettera c, 2,

4 lettera c e 5 lettere d ed e dell’ordinanza BDTA 5.—

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