AS 2018 4739
Ordinanza sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione
Ordinanza sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM)
Modifica del 14 novembre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 ottobre 20161 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM) è modificata come segue:
Ingresso vista la legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); visto l’articolo 27 capoversi 5 e 6 della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale; visti gli articoli 2a capoverso 2 e 186 della legge federale del 3 ottobre 20084 sui sistemi d’informazione militari (LSIM),
Art. 5 cpv. 1 lett. c
1 Gli organi federali responsabili dei sistemi IAM sono:
c. la Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della prote- zione della popolazione e dello sport per il sistema IAM gestito dalla Base d’aiuto alla condotta (BAC) dell’Esercito svizzero;
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Art. 8 cpv. 1 lett. h 1 Nei sistemi IAM e nei servizi di elenchi possono essere trattati dati relativi alle seguenti persone: h. militari e militi della protezione civile.
Art. 14 cpv. 2 2 Sono fatte salve le disposizioni sulla distruzione di dati biometrici secondo l’articolo 2a LSIM.
II L’allegato è modificato come segue: Lett. a n. 11, b n. 2 e 10 nonché f e g
Sistemi IAM con Sistemi IAM con
Servizi di elenchi persone secondo gli persone secondo l’art.
art. 8 e 9 lett. a 9 lett. b
a. Dati personali
11. Immagine del viso per documenti d’identificazione x x
b. Dati relativi al rapporto con il datore di lavoro/mandante
2. Informazioni concernenti l’organizzazione e i posti x x x
in organico*
10. Numero del documento d’identità e/o del badge x x x
f. Dati sui controlli di sicurezza relativi alle persone, se l’esito di quest’ultimi è una dichiarazione di sicurezza non vincolata o se l’autorità decisionale ha emanato una decisione positiva
1. Livello di controllo x
2. Data della prossima ripetizione del controllo x
di sicurezza g. Dati che possono essere trattati soltanto nel sistema IAM gestito dalla Base d’aiuto alla condotta (BAC) dell’Esercito svizzero (art. 5 cpv. 1 lett. c)
1. Numero d’assicurato AVS (art. 2 cpv. 1 lett. b LSIM) x x
2. Particolari caratteristiche biometriche personali: x
scansione dell’iride, scansione delle vene, impronte digitali, impronta della mano, caratteristiche della forma del viso e profilo vocale (art. 2a LSIM)
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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
14 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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