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AS 2018 4749

AS 2018 4749

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)

Modifiche del 19 giugno 2018 e dell’8 ottobre 2018 Approvate dal Consiglio federale il 30 novembre 2018

L’organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione (OPC) decreta:

I Il regolamento di previdenza del 15 giugno 20071 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione è modificato come segue:

Art. 3 cpv. 2 2 Gli impiegati di datori di lavoro che non disciplinano lo stipendio secondo l’OPers sono assicurati nel piano standard o nel piano per i quadri secondo l’ordinanza sul personale del datore di lavoro.

Art. 12, rubrica e cpv. 1 Obbligo di informazione di PUBLICA, certificato di previdenza 1 All’atto della sua ammissione a PUBLICA la persona assicurata riceve un certifi- cato di previdenza, nel quale figurano le indicazioni determinanti per la previdenza professionale dell’assicurato. Quest’ultimo riceve almeno una volta all’anno un certificato di previdenza.

Art. 57 cpv. 3 3 Nel calcolo dell’avere di vecchiaia secondo il capoverso 1 non sono presi in consi- derazione i riscatti effettuati dopo l’insorgere dell’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità. Tali riscatti sono rimborsati.

1 RS 172.220.141.1

2018-2924 4749

Impiegati e beneficiari di rendite della Cassa di previdenza RU 2018 della Confederazione. R di previdenza

Art. 85 cpv. 1, 2, 5 e 6 1 La prestazione di uscita è calcolata in base all’articolo 15 LFLP (diritti nel primato dei contributi) e corrisponde alla somma dell’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 36 disponibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro e dell’eventuale avere di risparmio speciale ai sensi dell’articolo 36a. In ogni caso sussiste almeno il diritto alla prestazione di uscita secondo l’articolo 17 LFLP o all’avere di vecchiaia secondo l’articolo 15 LPP, qualora quest’ultimo superi la prestazione di uscita secondo l’articolo 17 LFLP. 2 Deduzione fatta dei prelievi anticipati per la proprietà d’abitazioni, del ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza e dei pagamenti in seguito a divorzio, l’importo minimo di cui all’articolo 17 LFLP si compone della somma: a. delle prestazioni di uscita apportate e dei riscatti effettuati dalla persona assicurata, entrambi con interesse; b. dei contributi di risparmio versati durante il periodo di contribuzione dalla persona assicurata (art. 24 e 25) e aumentati del quattro per cento per anno di età a contare dal 20° anno di età, ma al massimo del 100 per cento; è fatto salvo il capoverso 5; c. degli eventuali riscatti effettuati dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 87, con interesse. 5 Per i contributi di risparmio che la persona assicurata ha versato al posto del datore di lavoro in caso di congedo non pagato di cui all’articolo 18a o di mantenimento della previdenza di cui all’articolo 18c, non viene calcolato un supplemento ai sensi del capoverso 2 lettera b.

6 Abrogato

Art. 107 Abrogato

Art. 108 cpv. 2 Abrogato

II Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.

8 ottobre 2018 In nome dell’organo paritetico: Il presidente, Thomas Schmutz La segretaria, Sibylle Schmid

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