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AS 2018 4925

Ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare

Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM)

Modifica del 21 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 novembre 20171 concernente l’obbligo di prestare servizio mili- tare è modificata come segue:

Art. 12 Momento e durata del reclutamento (art. 9 e 41 cpv. 3 LM) 1 Le persone soggette all’obbligo di leva sono chiamate al reclutamento al più tardi nell’anno in cui compiono i 24 anni. Le persone soggette all’obbligo di leva che non sono state chiamate al reclutamento entro il compimento del 21° anno d’età sono interpellate annualmente per scritto dal comandante di circondario per quanto con- cerne il periodo della scuola reclute. 2 Il Cdo Istr può, su loro domanda, consentire alle Svizzere e agli Svizzeri che entro l’anno in cui compiono 24 anni non sono stati chiamati al reclutamento o non hanno ancora ricevuto una decisione definitiva in merito alla loro idoneità al servizio, di assolvere posticipatamente il reclutamento, sempre che le condizioni di cui all’arti- colo 9 capoverso 3 LM siano adempiute e sussista una necessità da parte dell’eser- cito. La domanda può essere presentata una sola volta. 3 Il reclutamento avviene al più presto 12 mesi e al più tardi tre mesi prima dell’ini- zio della scuola reclute. In casi motivati il Cdo Istr può, a loro richiesta, autorizzare un reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva immediatamente prima dell’inizio della scuola reclute. 4 Il reclutamento dura al massimo tre giorni. Se entro questo termine non è possibile prendere alcuna decisione in merito all’idoneità, le persone soggette all’obbligo di leva interessate sono chiamate a un reclutamento complementare. Per gli esami atti- tudinali è possibile protrarre il reclutamento di due giorni al massimo.

1 RS 512.21

2018-2739 4925

Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2018

Art. 56 Momento e durata della scuola reclute (art. 41 cpv. 3 e 49 LM) 1 L’entrata alla scuola reclute avviene al più presto tre mesi prima e al più tardi 12 mesi dopo il reclutamento. Il Cdo Istr può, in via eccezionale, prolungare questo termine se sussiste una necessità da parte dell’esercito.

2 Le persone reclutate secondo l’articolo 12 capoverso 2 prestano la loro scuola

reclute il più presto possibile, ma al più tardi 12 mesi dopo il reclutamento. Se entro la fine dell’anno successivo all’anno di reclutamento non hanno assolto con successo la scuola reclute, esse sono prosciolte dall’esercito. 3 I soldati aspiranti medici militari, farmacisti, dentisti o veterinari che non compio- no l’istruzione dei quadri per conseguire il grado di tenente, prestano il resto della scuola reclute di sei settimane anche dopo il compimento del 25° anno d’età.

4 La durata delle scuole reclute è disciplinata nell’allegato 2.

II L’allegato 2 è modificato come segue:

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 2» (art. 56 cpv. 4, 64 cpv. 1, 65 cpv. 1 e 2, 72 cpv. 2 lett. b n. 1, 113 cpv. 2)

III L’ordinanza dell’11 settembre 19962 sul servizio civile è modificata come segue:

Art. 24 cpv. 2 lett. c 2 Le seguenti persone che presentano una domanda di ammissione al servizio civile prima dell’entrata in servizio non sono più tenute a entrare in servizio: c. le persone secondo l’articolo 12 capoverso 3 OOPSM3 che sono state reclu- tate immediatamente prima della scuola reclute.

2 RS 824.01 3 RS 512.21

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Obbligo di prestare servizio militare. O RU 2018

IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

21 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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