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AS 2018 4929

Ordinanza del DDPS concernente l'Istituto di medicina aeronautica

Ordinanza del DDPS concernente l’Istituto di medicina aeronautica (OIMA)

del 21 novembre 2018

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 20 dell’ordinanza del 19 novembre 20031 sul servizio di volo militare (OSVM); visto l’articolo 25 capoverso 3 dell’ordinanza del 14 novembre 1973 2 sulla navigazione aerea (ONA), ordina:

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina i compiti, le competenze e l’organizzazione

dell’Istituto di medicina aeronautica delle Forze aeree (IMA). 2 L’IMA è l’istituto specializzato della Confederazione nel campo della medicina e della psicologia aeronautiche.

Art. 2 Accertamenti dell’idoneità 1 L’IMA accerta l’idoneità dei candidati all’istruzione aeronautica preparatoria e dei candidati destinati a far parte del personale aeronavigante dell’esercito, in particolare piloti militari, esploratori paracadutisti, operatori di ricognitori telecomandati, opera- tori di bordo e fotografi di bordo di professione. 2 Verifica l’idoneità dei candidati destinati a far parte del personale militare di professione delle Forze aeree e dei gruppi di specialisti nonché dei candidati all’istruzione a ufficiale di stato maggiore generale.

RS 512.271.5

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Istituto di medicina aeronautica. O del DDPS RU 2018

Art. 3 Verifica dell’idoneità L’IMA svolge i seguenti accertamenti: a. controlla periodicamente l’idoneità medica e psicologica al volo dei candi- dati destinati a far parte del personale aeronavigante dell’esercito e del per- sonale aeronavigante dell’esercito; b. accerta e verifica periodicamente l’idoneità medica e psicologica al volo dei titolari di una licenza di pilota civile che effettuano voli con aeromobili mili- tari; c. accerta l’idoneità medica e psicologica di militari e civili a effettuare voli come passeggeri di velivoli militari equipaggiati con seggiolini eiettabili; d. verifica periodicamente lo stato di salute di alti ufficiali superiori delle For- ze aeree e di membri di gruppi di specialisti; e e. verifica periodicamente l’idoneità a effettuare impieghi all’estero dei candi- dati destinati a far parte del personale aeronavigante dell’esercito, del perso- nale aeronavigante dell’esercito, degli alti ufficiali superiori delle Forze aeree e dei membri di gruppi di specialisti.

Art. 4 Assistenza nel campo della medicina e della psicologia aeronautiche L’IMA è competente per l’assistenza nel campo della medicina e della psicologia aeronautiche al personale aeronavigante dell’esercito e ai gruppi di specialisti.

Art. 5 Istruzione e impiego

1 L’IMA impartisce lezioni di medicina e psicologia aeronautiche al personale

aeronavigante dell’esercito e ad altri gruppi di specialisti. 2 Collabora agli impieghi e all’istruzione nell’ambito del Servizio di soccorso aereo dell’esercito. 3 Ha il compito di selezionare i futuri medici aeronautici nonché di provvedere alla loro formazione medico-aeronautica e al perfezionamento dei medici aeronautici militari.

4 Provvede ai preparativi in vista di una mobilitazione.

Art. 6 Ricerca e consulenza 1 L’IMA tratta sul piano sia scientifico che pratico tutte le questioni inerenti alla medicina e alla psicologia aeronautiche. 2 Collabora al miglioramento della sicurezza di volo, alla prevenzione degli incidenti aeronautici e in occasione delle indagini relative a incidenti aeronautici militari.

3 È competente per le questioni medico-tecniche inerenti all’equipaggiamento di

protezione e salvataggio destinato al personale aeronavigante dell’esercito. 4 Intrattiene contatti specialistici con comitati del settore, scuole universitarie e istituzioni in Svizzera e all’estero.

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Art. 7 Attività di regolamentazione 1 L’IMA ha il compito di definire le condizioni di carattere medico e psicologico per l’ammissione dei militari al servizio di volo e al servizio di lancio militari. 2 Definisce le condizioni secondo il capoverso 1 in collaborazione con il comandante delle Forze aeree, con la brigata d’istruzione e d’allenamento delle Forze aeree o con gli organi di selezione interessati.

3 Emana prescrizioni medico-aeronautiche destinate al personale aeronavigante

dell’esercito nonché prescrizioni tecniche destinate ai medici aeronautici militari.

Art. 8 Aeromedical Center L’IMA gestisce il centro medico aeronautico (Aeromedical Center, AeMC) secondo le disposizioni delle autorità civili competenti.

Art. 9 Subordinazione L’IMA è subordinato al comandante delle Forze aeree.

Art. 10 Competenza specialistica 1 Il medico in capo dell’esercito è competente per le questioni generali inerenti al servizio sanitario. 2 Il medico in capo dell’UFAC è competente per le questioni inerenti alla medicina aeronautica in relazione con la gestione dell’AeMC. 3 Il capo dell’IMA è l’unica persona competente per tutte le questioni e le decisioni inerenti alla medicina e alla psicologia aeronautiche a livello di aviazione militare. 4 Il capo dell’IMA è competente per i medici aeronautici incorporati nell’esercito.

Art. 11 Periti L’IMA può ricorrere a periti.

Art. 12 Assunzione delle spese mediche 1 Se l’IMA ordina visite o perizie supplementari per la valutazione dell’idoneità dei candidati, la valutazione dell’idoneità al volo o al lancio del personale aeronavigante dell’esercito o la valutazione di alti ufficiali superiori delle Forze aeree e di membri di gruppi di specialisti, i costi che ne derivano sono a carico della Confederazione. 2 A seconda della categoria di personale, i costi dei trattamenti effettuati dai medici di fiducia dell’IMA e da terapisti su ordine dell’IMA sono a carico dell’assicura- zione militare, della Confederazione o dell’assicurazione malattie. 3 I costi per le visite e le perizie concernenti candidati di cui all’articolo 2 capo- verso 2 o titolari di una licenza di pilota civile sono a carico degli interessati.

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Art. 13 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del DDPS del 15 novembre 20013 concernente l’Istituto di medicina aeronautica è abrogata.

Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

21 novembre 2018 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Guy Parmelin

3 RU 2001 2748

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