AS 2018 4933
Ordinanza del DDPS concernente la franchigia di porto militare
Ordinanza del DDPS concernente la franchigia di porto militare
del 21 novembre 2018
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l’articolo 3 dell’ordinanza del 21 novembre 20181 concernente la posta da campo, ordina:
Art. 1 Scopo La presente ordinanza disciplina il genere e l’entità delle prestazioni e designa gli aventi diritto per quanto riguarda la franchigia di porto militare.
Art. 2 Campo d’applicazione
1 La franchigia di porto è limitata al territorio della Svizzera.
2 La franchigia di porto in occasione di impieghi all’estero è disciplinata separata- mente in ogni singolo caso.
Art. 3 Invii militari Sono considerati invii militari: a. gli invii spediti, nell’esclusivo interesse del servizio, da militari incorporati, in servizio o fuori del servizio, a organi di comando e a uffici delle ammini- strazioni militari; b. gli invii degli organi di comando dell’esercito inviati esclusivamente nell’ambito di affari di servizio.
Art. 4 Invii personali 1 Sono considerati invii personali quelli che concernono affari personali del militare e la cui spedizione è resa necessaria dalla sua assenza a causa del servizio militare.
2 Singoli invii professionali sono considerati invii personali.
RS 513.316.2 1 RS 513.316
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Franchigia di porto militare. O del DDPS RU 2018
Art. 5 Aventi diritto Hanno diritto a invii e prestazioni che beneficiano della franchigia di porto le per- sone e gli organi seguenti: a. i militari in servizio e i militari che non sono in servizio; b. gli organi di comando dell’esercito:
1. il comando degli stati maggiori e delle unità dell’esercito,
2. il comando delle scuole e dei corsi militari;
c. i membri del Servizio della Croce Rossa.
Art. 6 Genere degli invii e delle prestazioni
1 Beneficiano della franchigia di porto gli invii e le prestazioni seguenti:
a. per i militari in servizio: gli invii personali e militari non raccomandati di lettere e pacchetti spediti e ricevuti; b. per i militari che non sono in servizio: gli invii militari non raccomandati di lettere e pacchetti spediti; c. per gli organi di comando dell’esercito:
1. invii militari di lettere spedite, comprese le lettere con avviso di ricevi-
mento,
2. i pacchetti militari spediti, comprese le prestazioni supplementari,
3. tasse riscosse posticipatamente per invii militari ricevuti nonché rispe-
diti o rimandati al mittente. 2 In merito alla franchigia di porto per gli invii e le prestazioni, i membri del Servi- zio della Croce Rossa sono equiparati ai militari.
Art. 7 Divieto di cedere il diritto alla franchigia di porto Gli organi di comando dell’esercito e i militari non sono autorizzati a offrire, a chi non ne ha il diritto, la possibilità di spedire invii in franchigia di porto.
Art. 8 Riscossione posticipata delle tasse 1 In caso di inosservanza delle prescrizioni formali e delle altre prescrizioni concer- nenti la franchigia di porto militare, gli invii sono soggetti alle tasse ordinarie ed è richiesta una riscossione posticipata delle tasse. 2 La pretesa senza causa legittima della franchigia di porto militare va notificata alla direzione della posta da campo per la riscossione posticipata delle tasse.
Art. 9 Militari fuori delle formazioni di truppa I militari che prestano servizio fuori delle formazioni di truppa devono consegnare i loro invii personali allo sportello postale presentando l’ordine di marcia.
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Art. 10 Esecuzione Il capo della posta da campo dell’esercito, d’intesa con la Base logistica dell’esercito, definisce in apposite istruzioni le prescrizioni formali e l’entità delle prestazioni, in particolare i limiti di peso, della franchigia di porto militare.
Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 26 novembre 19992 concernente la franchigia di porto militare è abrogata.
Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
21 novembre 2018 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Guy Parmelin
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