AS 2018 4937
Ordinanza del DDPS sull'identificazione militare
Ordinanza del DDPS sull’identificazione militare
Modifica del 21 novembre 2018
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:
I L’ordinanza del DDPS del 29 novembre 20131 sull’identificazione militare è modi- ficata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «Stato maggiore di condotta dell’esercito» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Comando Istruzione».
Art. 4 Utilizzazione 1 In caso di conflitto armato, le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento servono a proteggere il titolare e come prova della sua nazionalità e identità ai sensi delle Convenzioni di Ginevra. 2 Le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento sono valevoli dal momento della consegna.
3 Non è consentito utilizzare le tessere d’identità nella vita civile.
4 La targhetta di riconoscimento può essere portata anche nella vita civile.
5 Le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento fanno parte dell’equipaggia- mento personale.
1 RS 518.01
2018-1206 4937
Identificazione militare. O del DDPS RU 2018
Art. 8 Raccolta dei dati 1 I dati necessari per le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento sono otte- nuti dal Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA).
2 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 9 cpv. 3
3 Ricevono la tessera d’identità blu:
a. il personale sanitario dell’esercito; b. gli altri militari incorporati in formazioni sanitarie o della Croce Rossa; c. il personale dell’assistenza spirituale dell’esercito; d. gli aiuti sanitari volontari.
Art. 11 cpv. 3 3 I cambiamenti di grado o di funzione d’ufficiale sono iscritti nelle tessere d’iden- tità dall’organo competente per i compiti di controllo secondo gli articoli 102–105 dell’ordinanza del 22 novembre 20172 concernente l’obbligo di prestare servizio militare.
Art. 12, parte introduttiva Le tessere d’identità e le targhette di riconoscimento perse o danneggiate sono sostituite. La loro sostituzione deve essere richiesta al Comando Istruzione mediante il modulo 36.003:
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
21 novembre 2018 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Guy Parmelin
2 RS 512.21
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