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AS 2018 4937

Ordinanza del DDPS sull'identificazione militare

Ordinanza del DDPS sull’identificazione militare

Modifica del 21 novembre 2018

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:

I L’ordinanza del DDPS del 29 novembre 20131 sull’identificazione militare è modi- ficata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «Stato maggiore di condotta dell’esercito» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Comando Istruzione».

Art. 4 Utilizzazione 1 In caso di conflitto armato, le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento servono a proteggere il titolare e come prova della sua nazionalità e identità ai sensi delle Convenzioni di Ginevra. 2 Le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento sono valevoli dal momento della consegna.

3 Non è consentito utilizzare le tessere d’identità nella vita civile.

4 La targhetta di riconoscimento può essere portata anche nella vita civile.

5 Le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento fanno parte dell’equipaggia- mento personale.

1 RS 518.01

2018-1206 4937

Identificazione militare. O del DDPS RU 2018

Art. 8 Raccolta dei dati 1 I dati necessari per le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento sono otte- nuti dal Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA).

2 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 9 cpv. 3

3 Ricevono la tessera d’identità blu:

a. il personale sanitario dell’esercito; b. gli altri militari incorporati in formazioni sanitarie o della Croce Rossa; c. il personale dell’assistenza spirituale dell’esercito; d. gli aiuti sanitari volontari.

Art. 11 cpv. 3 3 I cambiamenti di grado o di funzione d’ufficiale sono iscritti nelle tessere d’iden- tità dall’organo competente per i compiti di controllo secondo gli articoli 102–105 dell’ordinanza del 22 novembre 20172 concernente l’obbligo di prestare servizio militare.

Art. 12, parte introduttiva Le tessere d’identità e le targhette di riconoscimento perse o danneggiate sono sostituite. La loro sostituzione deve essere richiesta al Comando Istruzione mediante il modulo 36.003:

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

21 novembre 2018 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Guy Parmelin

2 RS 512.21

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