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Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione

Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione (OFDP)

del 30 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 52 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 20051 sulle finanze della Confederazione (LFC), ordina:

Sezione 1: Istituzione e compiti

Art. 1 Nome Il «Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione» (Fondo) è un fondo speciale ai sensi dell’articolo 52 LFC.

Art. 2 Compiti e competenze

1 Il Fondo sostiene:

a. i militari e i militi della protezione civile che durante l’adempimento del loro obbligo di prestare servizio militare o del loro obbligo di prestare servizio di protezione civile vengono a trovarsi nel bisogno o sono esposti a svantaggi sproporzionati; b. le persone che effettuano impieghi organizzati militarmente nell’ambito del servizio di promovimento della pace e che a causa di tale servizio vengono a trovarsi nel bisogno o sono esposte a svantaggi sproporzionati; c. le persone attribuite o assegnate all’esercito dal Consiglio federale secondo l’articolo 6 della legge militare del 3 febbraio 19952 che a causa del loro ser- vizio vengono a trovarsi nel bisogno o sono esposte a svantaggi sproporzio- nati; d. i parenti o i superstiti delle persone di cui alle lettere a–c, sempre che a causa di danni alla salute o del decesso di dette persone durante il servizio o a cau-

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sa del servizio vengano a trovarsi nel bisogno o siano esposti a svantaggi sproporzionati; e. le persone assistite per legge dalle persone di cui alle lettere a–c, o che con- vivono con esse in un rapporto affine al matrimonio, e che a causa di danni alla salute o del decesso di dette persone durante il servizio o a causa del servizio vengono a trovarsi nel bisogno o sono esposte a svantaggi spropor- zionati. 2 Può concedere contributi, in particolare al Servizio sociale dell’esercito, per l’in- formazione relativa all’aiuto secondo il capoverso 1. 3 Se dopo il versamento dei contributi secondo i capoversi 1 e 2 e dopo la costitu- zione delle riserve rimangono risorse da devoluzioni di terzi, con il consenso dell’autorità di vigilanza può utilizzare tali risorse conformemente alla loro desti- nazione.

Art. 3 Principi

1 Il Fondo opera secondo i principi seguenti:

a. presta aiuto soltanto sussidiariamente, quando:

1. non possono essere pretese prestazioni assicurative o altre prestazioni

contrattuali o legali,

2. le prestazioni di cui al numero 1 non sono sufficienti, oppure

3. è necessaria una prestazione transitoria fino al pagamento delle presta-

zioni di cui al numero 1; b. vigila sull’impiego efficace ed economico delle risorse; c. collabora su base partenariale con altre organizzazioni e istituzioni; d. si dà una struttura amministrativa efficiente ed economica. 2 Le prestazioni transitorie secondo il capoverso 1 lettera a numero 3 sono limitate a 20 000 franchi e sono versate a titolo di prestito. In caso d’indigenza del richiedente i prestiti possono essere concessi senza interesse. Il rimborso del prestito diventa esigibile quando e nella misura in cui possono essere pretese retroattivamente pre- stazioni assicurative o altre prestazioni contrattuali o legali. La rimborsabilità di un prestito che supera queste prestazioni è valutata sulla base del capoverso 1 lettera a numero 2.

3 Non vi è alcun diritto a prestazioni del Fondo.

Sezione 2: Risorse finanziarie e amministrazione

Art. 4 Capitale del Fondo 1 Il capitale del Fondo è costituito in particolare dai proventi correnti dei Fondi seguenti:

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a. Fondo Grenus a favore degli invalidi; b. Fondazione nazionale Winkelried; c. Fondo delle sorelle Josephine e Hedwig Pitschi (per la metà).

2 Nel capitale del Fondo confluiscono inoltre:

a. i proventi di altri fondi speciali, sempre che le condizioni loro imposte lo consentano; b. le devoluzioni dirette di terzi al Fondo; c. il saldo del conto del Servizio sociale dell’esercito e devoluzioni di terzi a quest’ultimo; d. le devoluzioni di terzi alla Confederazione che, in virtù delle condizioni im- poste, possono essere destinate direttamente al patrimonio del Fondo; e. i ricavi da interessi e i redditi di capitali provenienti dagli investimenti del capitale del Fondo; f. il capitale e i proventi delle casse di soccorso delle unità, degli stati maggiori e dei corpi di truppa dell’esercito sciolti, purché gli organi competenti di det- te casse non abbiano disposto diversamente.

Art. 5 Amministrazione del patrimonio

1 Il Consiglio del Fondo amministra il patrimonio del Fondo secondo i principi

ammessi dalla pratica commerciale. Amministra i valori immobiliari d’intesa con il competente organo della costruzione e degli immobili di cui all’articolo 8 dell’ordi- nanza del 5 dicembre 20083 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confede- razione. 2 Le liquidità del Fondo e il capitale dei fondi amministrati dal Consiglio del Fondo sono collocati di principio presso l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) e amministrati nel quadro della tesoreria centrale. Le eccezioni sono convenute con l’AFF. Per l’esecuzione del traffico dei pagamenti e per la custodia dei titoli, d’in- tesa con l’AFF il Consiglio del Fondo può gestire conti e depositi in una banca assoggettata alla legge dell’8 novembre 19344 sulle banche. 3 La rimunerazione delle risorse del Fondo e dei fondi di cui all’articolo 4 capo- verso 1 è retta dall’articolo 70 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile 2006 5 sulle finanze della Confederazione. 4 Ogni anno l’AFF mette a disposizione del Consiglio del Fondo i redditi dei capitali e i ricavi da interessi.

3 RS 172.010.21 4 RS 952.0 5 RS 611.01

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Art. 6 Spese amministrative

1 Le spese amministrative sono coperte con le risorse del Fondo.

2 Le spese del Servizio sociale dell’esercito derivanti dall’articolo 9 capoverso 4 e dall’articolo 13 capoverso 2 sono assunte dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Art. 7 Riserva L’autorità di vigilanza stabilisce l’ammontare e l’utilizzazione delle riserve dopo avere sentito il Consiglio del Fondo.

Sezione 3: Organi del Fondo

Art. 8 Organi Il Fondo ha gli organi seguenti: a. il Consiglio del Fondo; b. l’organo di revisione.

Art. 9 Consiglio del Fondo

1 Il Consiglio del Fondo consta di cinque a sette membri.

2 Si compone di specialisti militari e civili.

3 Le regioni linguistiche e i sessi devono essere adeguatamente rappresentati.

4 Il capo del Servizio sociale dell’esercito partecipa alle sedute del Consiglio del Fondo con funzione consultiva.

Art. 10 Nomina e durata della carica 1 L’autorità di vigilanza nomina i membri del Consiglio del Fondo per quattro anni. La durata del mandato è limitata complessivamente a 12 anni e termina alla fine del corrispondente anno civile. In casi singoli motivati l’autorità di vigilanza può pro- rogare la durata del mandato fino a 16 anni al massimo. 2 L’autorità di vigilanza designa il presidente d’intesa con il Consiglio del Fondo. Per il rimanente, il Consiglio del Fondo si costituisce da sé. 3 Sei mesi prima della scadenza del periodo amministrativo, il presidente in carica sottopone all’autorità di vigilanza le proposte di candidature.

Art. 11 Riunioni, quorum

1 Il Consiglio del Fondo si riunisce almeno una volta l’anno.

2 Può deliberare se sono presenti almeno la metà dei suoi membri.

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3 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il presidente.

4 Le decisioni possono essere prese anche mediante circolazione degli atti. Sono

valide quando la maggioranza dei membri accetta una proposta. Sono registrate nel verbale della riunione successiva del Consiglio del Fondo.

Art. 12 Indennità

1 I membri del Consiglio del Fondo hanno diritto a un’indennità, sempre che non

abbiano alcun rapporto di lavoro con l’Amministrazione federale, e al rimborso delle spese.

2 L’indennità ammonta a 200 franchi al massimo per giorno di seduta, compresi i

lavori di preparazione. Per il presidente ammonta a 250 franchi al massimo. Il mem- bro del Consiglio del Fondo che assume la funzione di segretario riceve, per le sue spese, un’indennità forfettaria annua massima di 5000 franchi.

3 Il regolamento interno disciplina i dettagli.

Art. 13 Gestione 1 Il Consiglio del Fondo stabilisce in un regolamento interno i principi della propria attività nonché i dettagli dell’organizzazione e della gestione. 2 Può delegare al capo del Servizio sociale dell’esercito compiti e poteri decisionali in relazione con il versamento di indennità secondo l’articolo 2 capoverso 1. 3 Il regolamento interno, il preventivo, il conto annuale e il rapporto annuale necessi- tano dell’approvazione dell’autorità di vigilanza.

Sezione 4: Competenze

Art. 14 Consiglio del Fondo

1 Il Consiglio del Fondo ha i compiti seguenti:

a. stabilisce le linee guida dell’attività del Fondo; b. emana un regolamento interno (art. 13 cpv. 1); c. decide in merito alle prestazioni, sempre che la decisione non sia delegata al capo del Servizio sociale dell’esercito (art. 13 cpv. 2); d. provvede all’amministrazione del patrimonio (art. 5); e. vigila sulle attività del Servizio sociale dell’esercito nella misura in cui quest’ultimo eserciti compiti e poteri decisionali delegati; f. adotta il preventivo, il conto annuale e il rapporto annuale; g. adempie tutti i compiti che non rientrano nelle competenze di un altro orga- no; h. amministra i fondi di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a–c.

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2 Può delegare singole sue competenze a uno o più membri.

3 L’autorità di vigilanza può autorizzare l’utilizzo dei capitali del Fondo di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a–c per i compiti secondo l’articolo 2, purché le rispettive condizioni imposte lo consentano. Può affidare al Consiglio del Fondo l’amministrazione di altri fondi che sottostanno alla sua vigilanza, ma che non contribuiscono alla costituzione del capitale del Fondo. 4 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia, tenendo conto delle condizioni imposte dal relativo fondo.

Art. 15 Organo di revisione

1 La funzione di organo di revisione è assunta dalla Revisione interna del DDPS.

2 L’organo di revisione ha i compiti seguenti:

a. verifica se la contabilità e il conto annuale sono conformi alle basi legali e al regolamento interno; b. presenta annualmente al Consiglio del Fondo e all’autorità di vigilanza un rapporto sui risultati della verifica secondo la lettera a. 3 Può consultare tutti i documenti necessari alla verifica e raccogliere informazioni orali o scritte presso gli organi del Fondo.

Sezione 5: Procedura e vigilanza

Art. 16 Domande di aiuto 1 Le domande di aiuto secondo l’articolo 2 capoverso 1 sono presentate al Servizio sociale dell’esercito. Se non gli sono delegati poteri decisionali, esso trasmette le domande, corredate del suo parere, al Consiglio del Fondo per decisione. 2 Le domande di aiuto secondo l’articolo 2 capoversi 2 e 3 sono presentate al Consi- glio del Fondo. 3 Il Consiglio del Fondo stabilisce nel regolamento interno i criteri e la procedura per la valutazione delle domande di aiuto e per la decisione sulle prestazioni.

Art. 17 Vigilanza

1 Il Fondo sottostà alla vigilanza del DDPS.

2 Il Consiglio del Fondo sottopone al DDPS per approvazione:

a. il regolamento interno; b. il preventivo annuale; c. il conto annuale con il rapporto annuale del Consiglio del Fondo e il rap- porto annuale dell’organo di revisione (art. 15 cpv. 2 lett. b).

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Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 5 maggio 19996 sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione è abrogata.

Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

30 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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