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AS 2018 4997

Ordinanza concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione

Ordinanza concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (OSIAC)

del 30 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 89g capoverso 2, 89h e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale (LCStr); visti gli articoli 7 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 36 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati (LPD), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’organizzazione, la gestione e l’utilizzo del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC).

Art. 2 Struttura e finalità del sistema d’informazione Il SIAC è costituito da quattro sottosistemi che fungono da supporto alle autorità coinvolte della Confederazione e dei Cantoni nell’adempimento dei rispettivi com- piti secondo l’articolo 89b LCStr: a. il SIAC Veicoli è impiegato per l’ammissione di veicoli alla circolazione stradale e per lo svolgimento di altri compiti connessi ai veicoli; b. il SIAC Persone è impiegato per l’ammissione di persone alla circolazione stradale e per il rilascio di carte tachigrafiche; c. il SIAC Provvedimenti è impiegato per l’esecuzione di procedimenti ammi- nistrativi e penali contro conducenti; d. il SIAC Valutazione è impiegato per la valutazione dei dati memorizzati nel SIAC.

RS 741.58

2018-0950 4997

Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione. O RU 2018

Art. 3 Competenze dell’Ufficio federale delle strade

1 L’Ufficio federale delle strade (USTRA) gestisce il SIAC e ne è responsabile.

2 È responsabile affinché il trattamento dei dati e l’utilizzo del sistema d’informa- zione siano conformi alla legge e garantisce la sicurezza informatica. 3 È competente per il rilascio, la modifica e la revoca delle autorizzazioni di accesso.

4 Coordina le proprie attività con le autorità coinvolte nel SIAC.

5 Emana un regolamento per il trattamento dei dati nel quale definisce in particolare le interfacce tecniche e le procedure di sincronizzazione dei dati.

Sezione 2: Sottosistema SIAC Veicoli

Art. 4 Contenuto Il sottosistema SIAC Veicoli contiene i seguenti dati relativi ai veicoli immatricolati dalle autorità svizzere: a. i dati relativi al veicolo conformemente all’allegato 1 numero 1; b. i dati relativi al detentore conformemente all’allegato 1 numero 2; c. i dati relativi alla targa conformemente all’allegato 1 numero 3.

Art. 5 Competenza per la trasmissione dei dati 1 Le autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per il rilascio e la revo- ca delle licenze di circolazione trasmettono al SIAC i dati di cui all’articolo 4 che rientrano nel loro ambito di competenza e le relative modifiche. 2 I costruttori e gli importatori di veicoli trasmettono al SIAC i dati relativi al veico- lo di cui all’allegato 1 numeri 11–14. 3 Gli organi di polizia nonché gli organi doganali con compiti di polizia stradale trasmettono al SIAC i dati sul blocco e sullo sblocco di veicoli e targhe oggetto di segnalazioni di ricerca, registrati nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 26 ottobre 20163. 4 L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) trasmette al SIAC i dati necessari per il controllo di sdoganamento e imposizione fiscale secondo la legge federale del 21 giugno 19964 sull’imposizione degli autoveicoli (LIAut). Essa può anche affidare tale compito alle autorità competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circo- lazione. 5 L’autorità competente in seno al Dipartimento federale della difesa, della prote- zione della popolazione e dello sport trasmette al SIAC i dati necessari per il razio- namento del carburante nonché l’occupazione e il noleggio di veicoli destinati all’esercito, alla protezione civile e all’approvvigionamento economico del Paese.

3 RS 361.0 4 RS 641.51

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Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione. O RU 2018

6 Gli assicuratori trasmettono al SIAC i dati di cui all’allegato 1 lettera A numero 2 dell’ordinanza del 20 novembre 19595 sull’assicurazione dei veicoli nonché i dati relativi alla sospensione o alla cessazione dell’assicurazione.

Sezione 3: Sottosistema SIAC Persone

Art. 6 Contenuto Il sottosistema SIAC Persone contiene: a. per quanto riguarda le autorizzazioni a condurre rilasciate da autorità svizze- re o straniere a persone domiciliate in Svizzera:

1. i dati relativi al titolare conformemente all’allegato 2 numero 11,

2. i dati relativi alla licenza conformemente all’allegato 2 numero 12,

3. i dati relativi alla categoria conformemente all’allegato 2 numero 13;

b. per quanto riguarda le carte tachigrafiche:

1. i dati relativi alle carte del conducente conformemente all’allegato 2

numero 21,

2. i dati relativi alle carte dell’officina conformemente all’allegato 2 nu-

mero 22,

3. i dati relativi alle carte dell’azienda conformemente all’allegato 2 nu-

mero 23,

4. i dati relativi alle carte di controllo conformemente all’allegato 2 nume-

ro 24.

Art. 7 Competenza per la trasmissione dei dati relativi alle autorizzazioni a condurre 1 Le autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per il rilascio e la revo- ca delle autorizzazioni a condurre trasmettono al SIAC i dati di cui all’articolo 6 lettera a che rientrano nel loro ambito di competenza e le relative modifiche. 2 Gli organi di polizia nonché gli organi doganali incaricati di compiti di polizia stradale trasmettono al SIAC i dati relativi al ritiro di una licenza di condurre e ai divieti di circolare ordinati sul posto. La registrazione nel SIAC si cancella automa- ticamente dopo 10 giorni, sempre che l’autorità competente per il ritiro non abbia tramesso modifiche dei dati.

Art. 8 Competenza per la registrazione e la trasmissione dei dati relativi alle carte tachigrafiche 1 L’USTRA registra nel SIAC i dati relativi alle carte del conducente e alle carte dell’azienda di cui all’allegato 2 numeri 21 e 23 nonché le relative modifiche.

5 RS 741.31

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Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione. O RU 2018

2 Le autorità cantonali competenti (art. 23 cpv. 1 dell’ordinanza del 19 giugno 1995 6 per gli autisti, OLR 1) trasmettono al SIAC i dati relativi alle carte di controllo di cui all’allegato 2 numero 24 nonché le relative modifiche. 3 L’AFD trasmette al SIAC i dati relativi alle carte dell’officina di cui all’allegato 2 numero 22 nonché le relative modifiche.

Sezione 4: Sottosistema SIAC Provvedimenti

Art. 9 Contenuto Il sottosistema SIAC Provvedimenti contiene i dati, elencati nell’allegato 3, relativi ai provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 89c lettera d LCStr riguardanti le persone domiciliate in Svizzera e all’estero.

Art. 10 Competenza per la trasmissione dei dati Le autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per la revoca delle auto- rizzazioni a condurre trasmettono al SIAC i dati di cui all’articolo 9 che rientrano nel loro ambito di competenza.

Sezione 5: Sottosistema SIAC Valutazione

Art. 11 Contenuto 1 Il sottosistema SIAC Valutazione contiene, in forma pseudonimizzata o anonimiz- zata, i dati registrati nei sottosistemi SIAC Veicoli, SIAC Persone e SIAC Provve- dimenti. 2 Il numero di identificazione personale (PIN SIAC Persone) e il numero di matrico- la non sono visibili durante il trattamento dei dati nel SIAC Valutazione.

Art. 12 Trasferimento dei dati 1 I dati sono trasferiti dai sottosistemi SIAC Veicoli, SIAC Persone e SIAC Provve- dimenti al sottosistema SIAC Valutazione in forma pseudonimizzata o anonimizza- ta.

2 La pseudonimizzazione è effettuata:

a. per i dati personali, utilizzando il rispettivo PIN SIAC Persone; b. per i dati relativi al veicolo, utilizzando il rispettivo numero di matricola.

6 RS 822.221

5000

Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione. O RU 2018

Art. 13 Valutazione e collegamento con i dati contenuti in altre fonti

1 Ai fini di cui all’articolo 89b lettere h e i LCStr, l’USTRA può:

a. collegare tra loro i dati del SIAC Valutazione e valutarli; b. collegare i dati del SIAC Valutazione con dati contenuti nel sistema di valu- tazione del sistema di informazione sugli incidenti stradali e valutarli; c. collegare i dati del SIAC Valutazione con dati tecnici contenuti in altre fonti e valutarli. 2 Al collegamento con i dati dell’Ufficio federale di statistica (UST) o con dati rilevati nel quadro della legge del 9 ottobre 19927 sulla statistica federale (LStat) si applica l’articolo 14a LStat.

Sezione 6: Disposizioni comuni

Art. 14 Qualità e rettifica dei dati 1 L’autorità che registra o trasmette al SIAC i dati è responsabile della loro corret- tezza e completezza. L’autorità che constata dati incompleti o errati provvede alla rettifica. 2 L’USTRA verifica la completezza e l’attendibilità dei dati registrati nel SIAC. In caso di dati incompleti o errati, ne dispone la rettifica.

Art. 15 Trasmissione di dati La trasmissione di dati al SIAC deve avvenire attraverso le interfacce e le procedure per il confronto dei dati definite dall’USTRA.

Art. 16 Trattamento dei dati e accesso mediante procedura di richiamo 1 Oltre alle autorità di cui all’articolo 89d LCStr, anche l’AFD può trattare i dati necessari per: a. il controllo dello sdoganamento e dell’imposizione secondo la LIAut8; b. la riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni conformemente alla legge del 19 dicembre 19979 sul traffico pesante. 2 I servizi che possono accedere ai dati del SIAC mediante procedura di richiamo in virtù dell’articolo 89e LCStr designano le persone autorizzate a tal fine.

7 RS 431.01 8 RS 641.51 9 RS 641.81

5001

Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione. O RU 2018

Art. 17 Statistiche e liste

1 L’USTRA pubblica annualmente:

a. una statistica sulle autorizzazioni a condurre; b. una statistica sui provvedimenti amministrativi. 2 Ogni anno compila una lista delle officine autorizzate e delle relative carte. Nella lista sono elencate le officine autorizzate all’installazione, all’esame successivo e alla riparazione di tachigrafi conformemente all’articolo 101 dell’ordinanza del 19 giugno 199510 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali. 3 L’UST pubblica la statistica dei veicoli conformemente all’articolo 127 dell’ordi- nanza del 27 ottobre 197611 sull’ammissione alla circolazione.

Art. 18 Comunicazione dei dati

1 Sulla base di una convenzione sulle prestazioni e sulla protezione dei dati,

l’USTRA mette a disposizione del Centro danni DDPS i dati del SIAC Veicoli necessari all’adempimento dei suoi compiti legali. 2 L’USTRA può mettere a disposizione di autorità, organizzazioni e privati i dati del SIAC relativi ai detentori di veicoli e alle autorizzazioni a condurre e i dati tecnici. Sono esclusi i dati personali degni di particolare protezione. A tal fine stipula con- venzioni sulle prestazioni e sulla protezione dei dati. Queste ultime possono preve- dere autorizzazioni di accesso al SIAC Valutazione.

3 Si può rinunciare a un’apposita convenzione se vengono messi a disposizione

esclusivamente informazioni anonimizzate o dati tecnici.

4 L’USTRA può rendere accessibili anche al pubblico informazioni anonimizzate o

dati tecnici.

5 La comunicazione di dati a fini statistici o di ricerca è retta dalla LPD e

dall’ordinanza del 14 giugno 199312 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, nonché dalla LStat13 e dall’ordinanza del 30 giugno 199314 sulle rilevazioni statistiche.

Art. 19 Scambio di dati con autorità estere 1 I dati del SIAC possono essere comunicati ad autorità estere se un trattato interna- zionale lo prevede. 2 Per verificare l’unicità della carta del conducente secondo l’articolo 13b capo- verso 4 OLR 115 è consentito lo scambio di dati con le competenti autorità estere.

10 RS 741.41 11 RS 741.51 12 RS 235.11 13 RS 431.01 14 RS 431.012.1 15 RS 822.221

5002

Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione. O RU 2018

Art. 20 Sicurezza dei dati 1 I servizi autorizzati all’accesso adottano nel loro ambito di competenza i provve- dimenti organizzativi e tecnici che, secondo le disposizioni della Confederazione in materia di protezione dei dati, sono necessari per tutelare i loro dati dalla perdita e da qualsiasi trattamento o consultazione illeciti e da sottrazione. 2 Nell’ambito del trattamento dei dati devono essere registrati automaticamente i nomi degli utenti che hanno trattato i dati, nonché le date delle relative operazioni e i dati interessati.

Art. 21 Contrassegnazione dei dati non più attuali 1 Dopo il ritiro dalla circolazione di un veicolo, i relativi dati contenuti nel SIAC Veicoli devono essere contrassegnati di conseguenza. 2 Se una persona rinuncia a un’autorizzazione a condurre o se l’autorità competente notifica il decesso di una persona, i relativi dati contenuti nel SIAC Persone devono essere contrassegnati di conseguenza. 3 Dopo la scadenza di una carta tachigrafica, i relativi dati contenuti nel SIAC Per- sone devono essere contrassegnati di conseguenza. 4 Se una persona o un’azienda rinuncia a una carta tachigrafica o se l’autorità com- petente notifica lo scioglimento di un’azienda, i relativi dati contenuti nel SIAC Persone devono essere contrassegnati di conseguenza.

Art. 22 Distruzione e archiviazione dei dati 1 I dati non più attuali relativi ad autorizzazioni a condurre o carte tachigrafiche (art. 21 cpv. 2–4) vengono distrutti nel SIAC Persone entro dieci anni dal momento in cui sono stati contrassegnati. 2 I dati relativi a rifiuti, revoche e divieti di fare uso di autorizzazioni a condurre nonché divieti di circolare vengono distrutti nel SIAC Provvedimenti dieci anni dopo la loro scadenza o annullamento, quelli relativi ad altri provvedimenti cinque anni dopo il loro passaggio in giudicato. 3 I dati relativi all’annullamento di licenze di condurre in prova vengono distrutti nel SIAC Provvedimenti dieci anni dopo il rilascio di una nuova licenza. 4 Se viene registrato un nuovo provvedimento relativo a una persona, i dati di tutti quelli precedentemente disposti contro la stessa vengono distrutti soltanto dopo la scadenza dell’ultimo termine di conservazione. 5 Se l’autorità competente notifica il decesso di una persona, vengono distrutti nel SIAC Provvedimenti tutti i dati relativi ai provvedimenti che la riguardano.

6 I dati contenuti nel SIAC Veicoli e nel SIAC Valutazione vengono distrutti non

appena non sono più necessari.

7 I dati non più necessari e destinati alla distruzione sono proposti dall’USTRA

all’Archivio federale a fini di archiviazione.

5003

Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione. O RU 2018

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 23 Adeguamento degli allegati 1 e 2 L’USTRA può modificare le variabili riportate negli allegati 1 e 2.

Art. 24 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 4.

Art. 25 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

30 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

5004

Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione. O RU 2018

Allegato 1 (art. 4)

Dati del sottosistema SIAC Veicoli

1 Veicolo

11 Dati identificativi

– numero di matricola – numero di telaio

12 Dati amministrativi

– messa in o fuori circolazione – licenza di circolazione – indirizzo del luogo di stanza – indirizzo del conducente – controllo periodico del veicolo – veicolo sostitutivo

13 Dati relativi al tipo di veicolo

– numero dell’approvazione generale o dell’approvazione del tipo – marca – tipo

14 Dati tecnici

15 Dati assicurativi

16 Altri dati destinati a uno scopo specifico (art. 89b LCStr)

– blocco – controllo di sdoganamento e imposizione secondo la LIAut16 – riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni – razionamento di carburante nonché requisizione e locazione di veicoli a favore dell’esercito, della protezione civile e dell’approvvigionamento economico del Paese.

2 Detentore

21 Dati identificativi

– identificazione del detentore

22 Dati amministrativi

– tipo di persona – nome o ragione sociale – indirizzo

16 RS 641.51

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– data di nascita – luogo di origine o di nascita – nazionalità – sesso – lingua – riservatezza informazioni

3 Targa

31 Dati identificativi

– identificazione della targa

32 Dati amministrativi

– messa in o fuori circolazione – riservatezza informazioni

33 Altri dati destinati a uno scopo specifico (art. 89b LCStr)

– blocco

5006

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Allegato 2 (art. 6)

Dati del sottosistema SIAC Persone

1 Autorizzazioni a condurre

11 Titolare

111 Elementi identificativi

– numero di identificazione personale (PIN SIAC Persone)

112 Dati relativi al conducente autorizzato

– nome – data di nascita – luogo di origine o di nascita – nazionalità – sesso – foto formato passaporto digitalizzata – data di inserimento della foto digitalizzata – firma digitalizzata – data di inserimento della firma digitalizzata – data dell’ultima visita medica di controllo – data della prossima visita medica di controllo – frequenza della visita medica di controllo – indirizzo – Cantone competente

12 Licenza

– tipo di licenza – stato della licenza – numero della licenza – numero della carta vergine – data di rilascio – autorità di rilascio – data di scadenza – indicazioni supplementari – sospensione della licenza (dal / al) – autorità responsabile della sospensione

13 Categoria

– categoria di licenza – sospensione della categoria – autorità responsabile della sospensione

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– data di rilascio – luogo d’esame (Cantone o Stato) – data di scadenza – limitazioni

2 Carte tachigrafiche

21 Carta del conducente

211 Dati identificativi

– numero di identificazione del titolare – numero di identificazione della carta – numero di identificazione personale del titolare (PIN SIAC Persone)

212 Dati relativi al titolare

– nome – data di nascita – luogo di origine o di nascita – nazionalità – sesso – foto formato passaporto digitalizzata – data di inserimento della foto digitalizzata – firma digitalizzata – data di inserimento della firma digitalizzata – indirizzo – dati relativi alla licenza di condurre

213 Dati relativi alla carta

– stato della carta – lingua per la gestione delle indicazioni sul display del tachigrafo – numero di identificazione del certificato della carta – data della richiesta – data di ricezione – data di rilascio – autorità di rilascio – inizio del periodo di validità – fine del periodo di validità

22 Carta dell’officina

221 Dati identificativi

– numero di identificazione dell’officina – numero di identificazione del tecnico d’officina – numero di identificazione della carta

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222 Dati relativi all’officina

– nome o ragione sociale – indirizzo – sede dell’officina – autorizzazione – certificato di controllo

223 Dati relativi al tecnico d’officina

– nome – data di nascita – luogo di origine o di nascita – nazionalità – sesso – data dell’ultimo corso per tecnico – indirizzo

224 Dati relativi alla carta

– stato della carta – lingua per la gestione delle indicazioni sul display del tachigrafo – numero di identificazione del certificato della carta – data della richiesta – data di ricezione – data di rilascio – autorità di rilascio – inizio del periodo di validità – fine del periodo di validità

23 Carta dell’azienda

231 Dati identificativi

– numero di identificazione dell’azienda – numero di identificazione della carta

232 Dati relativi all’azienda

– nome o ragione sociale – indirizzo – sede dell’azienda – numero dell’autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada

233 Dati relativi alla carta

– stato della carta – lingua per la gestione delle indicazioni sul display del tachigrafo – numero di identificazione del certificato della carta – data della richiesta

5009

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– data di ricezione – data di rilascio – autorità di rilascio – inizio del periodo di validità – fine del periodo di validità

24 Carta di controllo

241 Dati identificativi

– numero di identificazione dell’autorità di controllo – numero di identificazione della carta

242 Dati relativi all’autorità di controllo

– denominazione e funzione – indirizzo

243 Dati relativi alla carta

– stato della carta – lingua per la gestione delle indicazioni sul display del tachigrafo – numero di identificazione del certificato della carta – data della richiesta – data di ricezione – data di rilascio – autorità di rilascio – inizio del periodo di validità – fine del periodo di validità

5010

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Allegato 3 (art. 9)

Dati del sottosistema SIAC Provvedimenti

1 Provvedimenti amministrativi

11 Dati identificativi

– numero di identificazione personale (PIN SIAC Persone)

12 Dati relativi alla licenza di condurre

– tipo – categorie

13 Dati relativi ai provvedimenti

– tipo di provvedimenti – durata in mesi nonché inizio e fine dei provvedimenti – motivi all’origine dei provvedimenti – menzione se i provvedimenti derivano da fatti commessi all’estero – indicazione di eventuali incidenti provocati da un’infrazione – tipo di veicolo con cui è stata commessa l’infrazione – menzione se l’infrazione è stata giudicata grave, mediamente grave o leggera – data dell’infrazione – autorità cui compete la decisione – data della decisione

5011

Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione. O RU 2018

Allegato 4 (art. 24)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I Sono abrogate:

1. l’ordinanza del 23 agosto 200017 concernente il registro delle autorizzazioni

a condurre;

2. l’ordinanza del 18 ottobre 200018 sul registro ADMAS;

3. l’ordinanza del 3 settembre 200319 sul registro MOFIS;

4. l’ordinanza del 29 marzo 200620 sul registro delle carte per l’odocronografo.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 19 settembre 200621 sul Codice penale e

sul Codice penale militare

Art. 18 cpv. 1 e 2 lett. c 1 Passata in giudicato la sentenza, il giudice comunica immediatamente il divieto di condurre disposto in virtù dell’articolo 67e CP all’autorità competente secondo l’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 30 novembre 201822 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione.

2 L’autorità competente:

c. trasmette al sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione i dati relativi al divieto di condurre.

17 RU 2000 2300, 2002 3316, 2003 3375, 2004 5071, 2006 1685, 2007 105, 2010 1653, 2011 3903 18 RU 2000 2800, 2002 3320, 2004 2871 5073, 2007 107 5043, 2010 1655 19 RU 2003 3376, 2007 109, 2008 4943, 2010 1657 20 RU 2006 1703, 2011 3911 21 RS 311.01 22 RS 741.58

5012

Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione. O RU 2018

2. Ordinanza RIPOL del 26 ottobre 201623

Art. 11 cpv. 1 lett. b e c e 2 lett. b e c 1 Tramite RIPOL è possibile consultare i dati dei sistemi d’informazione seguenti:

b. il sottosistema SIAC Veicoli del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC Veicoli); c. il sottosistema SIAC Persone del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC Persone); 2 Il RIPOL può inoltre scambiare elettronicamente dati con i sistemi d’informazione seguenti: b. SIAC Veicoli; c. SIAC Persone;

3. Ordinanza N-SIS dell’8 marzo 201324

Art. 17 cpv. 3 lett. a 3 RIPOL diffonde automaticamente nel SIS le segnalazioni di oggetti che sono state registrate tramite uno dei seguenti sistemi d’informazione: a. il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) di cui agli articoli 89a-89h della legge federale del 19 dicembre 195825 sulla circo- lazione stradale;

4. Ordinanza Interpol del 21 giugno 201326

Art. 10, rubrica e cpv. 1 frase introduttiva Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) 1 Per procedere a confronti con gli avvisi di ricerca, l’UCN può consultare i seguenti dati del SIAC:

23 RS 361.0 24 RS 362.0 25 RS 741.01 26 RS 366.1

5013

Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione. O RU 2018

5. Ordinanza dell’11 febbraio 200427 sulla circolazione stradale militare

Art. 32 Competenza L’UCNEs rilascia l’autorizzazione a condurre militare e trasmette i dati al sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione. Esso decide eventuali condizioni e restrizioni militari.

6. Ordinanza del 23 agosto 201728 sul trattamento dei dati nell’AFD

Allegato 67 n. 3.2

3.2 La ripresa dei dati necessari per la riscossione della TTPCP dal sistema

d’informazione sull’ammissione alla circolazione è ammessa.

7. Ordinanza del 20 novembre 195929 sull’assicurazione dei veicoli

Art. 4 cpv. 3 3 Gli attestati d’assicurazione devono essere rilasciati in forma elettronica e trasmes- si dall’assicuratore al sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione. La forma e le modalità di trasmissione degli attestati d’assicurazione sono disciplinate dall’allegato 1.

Art. 49a, rubrica e cpv. 1 Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione e registro separato 1 Per adempiere i propri compiti, il centro d’informazione (art. 79a LCStr) utilizza il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione.

Allegato 1 lett. A n. 3, frase introduttiva

3. All’assicuratore sono ritrasmessi i seguenti dati per il tramite del sistema

d’informazione sull’ammissione alla circolazione:

27 RS 510.710 28 RS 631.061 29 RS 741.31

5014

Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione. O RU 2018

8. Ordinanza del 27 ottobre 197630 sull’ammissione alla circolazione

Art. 2 cpv. 3 3 Per i sottosistemi del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni: a. SIAC Provvedimenti: sottosistema SIAC Provvedimenti; b. SIAC Persone: sottosistema SIAC Persone.

Art. 4 cpv. 4 4 Le autorizzazioni giusta i capoversi 1–3 devono essere registrate nel SIAC Perso- ne.

Art. 11b cpv. 1 lett. e 1 L’autorità cantonale verifica se sono adempiuti i requisiti per l’ottenimento di una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il traspor- to professionale di persone. Essa: e. verifica se il richiedente è registrato nel SIAC Provvedimenti.

N. 124

124 Esame teorico di base e prima registrazione dei dati

nel SIAC Persone

Art. 14 Prima registrazione dei dati nel SIAC Persone Prima del rilascio della licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre delle categorie speciali G o M l’autorità d’ammissione trasmette al SIAC Persone le generalità del richiedente e i dati necessari per il rilascio della licenza.

Art. 80 cpv. 4 4 Un detentore che prende in leasing o lascia, spesso o durevolmente, usare a terzi il suo veicolo, può chiedere all’autorità d’immatricolazione, mediante formulario elettronico ufficiale, che un cambiamento di detentore necessiti della sua approva- zione o di quella di un’altra persona fisica o giuridica menzionata nel formulario. Se non può ricorrere al formulario elettronico, può presentare la richiesta per iscritto. L’autorità d’immatricolazione riporta questa limitazione nella licenza di circolazione e trasmette i dati al sistema d’informazione all’ammissione alla circolazione se è in possesso della richiesta al momento dell’immatricolazione.

Sezione N. 314 (art. 125 e 126) Abrogato

30 RS 741.51

5015

Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione. O RU 2018

9. Ordinanza del 19 giugno 199531 concernente l’approvazione del tipo

di veicoli stradali

Art. 11 Abrogato

Art. 12 cpv. 2, frase introduttiva 2 Quest’ultimo, sulla base degli elementi distintivi rilevanti e della classificazione per il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione e per le licenze di circolazione, decide:

Appendice 3 n. 8.4

8.4 Consegna a un’autorità cantonale di dati relativi ai tipi

di veicoli messi in commercio in Svizzera, per anno (incl. 6 aggiornamenti) 150.—

10. Ordinanza del 19 giugno 199532 per gli autisti

Art. 13b cpv. 2 2 La richiesta di una carta del conducente deve essere inoltrata all’Ufficio federale delle strade e contiene i dati del richiedente conformemente all’allegato 2 numero

212 dell’ordinanza del 30 novembre 201833 concernente il sistema d’informazione

sull’ammissione alla circolazione (OSIAC).

Art. 13c cpv. 1 e 2 1 Le carte dell’officina sono rilasciate alle officine che dispongono di un’autorizza- zione di cui all’articolo 101 dell’ordinanza del 19 giugno 199534 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) e non soddisfano le condizioni per il rilascio di una carta dell’azienda. In casi motivati le carte dell’officina possono essere rilasciate anche alle officine che soddisfano le condizioni per il rilascio di una carta dell’azienda se le loro attività aziendali non pregiudicano il sistema di sicurez- za secondo il regolamento (UE) n. 165/201435.

31 RS 741.511 32 RS 822.221 33 RS 741.58 34 RS 741.41 35 Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei tra- sporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, versione della GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1.

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2 La richiesta di una carta dell’officina deve essere inoltrata all’Amministrazione federale delle dogane e contiene i dati relativi all’officina e al corrispondente tecnico conformemente all’allegato 2 numeri 222 e 223 OSIAC36.

Art. 13d cpv. 2 2 La richiesta di una carta dell’azienda deve essere inoltrata all’Ufficio federale delle strade e contiene i dati relativi all’azienda conformemente all’allegato 2 numero 232 OSIAC37.

Art. 13e cpv. 2 2 La richiesta di una carta di controllo deve essere inoltrata all’autorità competente e contiene i dati relativi all’autorità di controllo conformemente all’allegato 2 nume- ro 242 OSIAC38.

36 RS 741.58 37 RS 741.58 38 RS 741.58

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