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AS 2018 5019

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD)

Modifica del 7 dicembre 2018

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto gli articoli 5 capoverso 2 e 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 2012 1 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune, ordina:

I Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

7 dicembre 2018 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

1 RS 742.412

2018-2599 5019

Trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune. O RU 2018

Allegato 1 (art. 3 cpv. 2)

Versione applicabile del RID Si applicano le prescrizioni dell’edizione 2019 del RID2.

2 Il RID (appendice C alla Convenzione del 9 mag. 1980 relativa ai trasporti internazionali ferroviari, COTIF; RS 0.742.403.12) non è pubblicato nella RU. Il testo può essere con- sultato in francese, tedesco e inglese sul sito Internet dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF): www.otif.org > Marchandises dangereuses.

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Trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune. O RU 2018

Allegato 2.1 (art. 5 cpv. 1)

Deroghe a singole prescrizioni del RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale Numeri delle prescrizioni Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia del RID nel traffico nazionale

1.1.4.4 I veicoli stradali trasportati per ferrovia (trasporto combinato) nonché

il loro contenuto devono soddisfare anche i requisiti dell’allegato 3 dell’ordinanza del 29 novembre 20023 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR).

2.2.1.2 Gli esplosivi che sono destinati all’impiego su pendii a rischio valanga

e che devono essere trasportati pronti per l’uso non soggiacciono alle prescrizioni del RID se sono soddisfatte le seguenti condizioni: – il trasporto avviene direttamente dal luogo di deposito al luogo di impiego previsto; – gli esplosivi sono imballati, caricati e scaricati dai responsabili degli esplosivi; – il trasporto è accompagnato dai responsabili degli esplosivi; – il trasporto avviene nell’ambito di una corsa di servizio al di fuori dell’orario pubblicato; – oltre ai responsabili degli esplosivi, sul mezzo di trasporto (treno, impianto a fune) è presente solo il personale necessario per l’esecuzione del trasporto stesso; – i responsabili degli esplosivi dispongono del permesso necessario secondo gli articoli 51–60 dell’ordinanza del 27 novembre 20004 sugli esplosivi. 4.1.4.1 P200 (9) I recipienti destinati alle immersioni sottomarine che contengono gas dei codici di classificazione 1A e 1O devono essere sottoposti a un esame visivo ogni due anni e mezzo e a un controllo periodico com- pleto ogni cinque anni.

5.3.1.2 Al posto delle placche e del marchio «materia pericolosa per

5.3.6 l’ambiente», le casse mobili usate esclusivamente per il trasporto di

colli possono essere munite di pannelli color arancio. I pannelli color arancio devono essere apposti su entrambe le fiancate delle casse mobili e soddisfare i requisiti RID 5.3.2.1.8, 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.4 e 5.3.2.2.5. Non è consentita alcuna segnalazione alternativa come fogli autoadesivi, pitture o mediante ogni altro procedimento equivalente. Le casse mobili che trasportano: – colli contenenti materie o oggetti della classe 1 (salvo la divisione 1.4, gruppo di compatibilità S) oppure – materiale radioattivo della classe 7 in imballaggi o grandi imbal- laggi (salvo i colli esonerati) devono essere munite delle apposite placche su entrambe le fiancate e a ogni estremità.

3 RS 741.621 4 RS 941.411

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Trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune. O RU 2018

Numeri delle prescrizioni Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia del RID nel traffico nazionale

5.3.1.3 Se alle casse mobili al posto delle placche e del marchio «materia

pericolosa per l’ambiente» sono apposti pannelli color arancio e questi non sono visibili all’esterno del carro, devono essere apposti pannelli color arancio anche su entrambe le fiancate del carro. Non è consentita alcuna segnalazione alternativa come fogli autoadesivi, pitture o mediante ogni altro procedimento equivalente.

5.3.1.5 Al posto delle placche e del marchio «materia pericolosa per

5.3.6 l’ambiente», i carri usati esclusivamente per il trasporto di colli

possono essere muniti di pannelli color arancio. I pannelli color arancio devono essere apposti su entrambe le fiancate dei carri e soddisfare i requisiti RID 5.3.2.1.8, 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.4 e 5.3.2.2.5. Non è consentita alcuna segnalazione alternativa come fogli autoade- sivi, pitture o mediante ogni altro procedimento equivalente. I carri che trasportano: – colli contenenti materie o oggetti della classe 1 (salvo la divisione 1.4, gruppo di compatibilità S) oppure – materiale radioattivo della classe 7 in imballaggi o grandi imbal- laggi (salvo i colli esonerati) devono essere muniti delle apposite placche su entrambe le fiancate. 5.4.1.1.1 Per designare la merce nel documento di trasporto si può procedere come segue: Ad eccezione delle materie e degli oggetti della classe 7, è ammessa una rubrica collettiva a condizione che al documento di trasporto sia allegata una lista (p. es. una bolla di consegna o un «titolo per il trasporto stradale») contenente le indicazioni prescritte in 5.4.1.1.1 RID. La rubrica collettiva deve essere completata dall’abbreviazione «RSD» e dal rinvio «cfr. lista allegata» (p. es. «sostanze chimiche RSD, cfr. lista allegata»). Non è necessario riportare una croce nel documento di trasporto.

6 I container-cisterna cubici (precedentemente denominati «contenitori-

cisterna») ammessi per il trasporto di determinate sostanze secondo le prescrizioni del numero 1.2.8.5 dell’appendice X RSD, in vigore fino al 31 dicembre 1987, possono essere riutilizzati come contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) per il trasporto di tali sostanze a condizione che soddisfino le prescrizioni del RID: 6.5.3, 6.5.4.4, 6.5.4.5 e 6.5.5.1 (eccezion fatta per 6.5.5.1.5 e 6.5.5.1.6). Container-cisterna di cantiere: I container-cisterna di cantiere possono essere impiegati per il traspor- to di carburante diesel (n. ONU 1202) se conformi alle prescrizioni dei capitoli 1.6, 4.8 e 6.14 dell’appendice 1 SDR relative alla costruzione, all’uso e ai controlli. La sezione 7.5.7 RID si applica per analogia.

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Trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune. O RU 2018

Allegato 2.2 (art. 5 cpv. 1)

Deroghe a singole prescrizioni del RID per il trasporto di merci pericolose tramite impianti di trasporto a fune nel traffico nazionale

In aggiunta alle deroghe elencate nell’allegato 2.1, al trasporto di merci pericolose tramite impianti di trasporto a fune nel traffico nazionale si applicano le seguenti deroghe:

Numeri delle prescrizioni Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose tramite impianti del RID di trasporto a fune nel traffico nazionale

1.10.3 Le prescrizioni relative al piano di sicurezza non sono applicabili.

3.3 La prescrizione speciale 640 non è applicabile al trasporto di diesel,

gasolio e olio da riscaldamento leggero (ONU 1202).

3.4.13 a) Le prescrizioni non sono applicabili.

5.2.1.8 Le prescrizioni riguardanti la caratterizzazione di colli contenenti

materie pericolose per l’ambiente secondo i criteri del capoverso 2.2.9.1.10 RID non sono applicabili.

5.3.1.3 Cabine e seggiole di impianti di trasporto a fune non soggiacciono alle
5.3.1.4 prescrizioni riguardanti la caratterizzazione.
5.3.1.5 Le prescrizioni riguardanti la caratterizzazione di container, grandi
5.3.1.6 container, CGEM, container-cisterna e cisterne mobili con il marchio

5.3.2 «materia pericolosa per l’ambiente» secondo i criteri del capoverso

5.3.3 2.2.9.1.10 RID non sono applicabili.

5.3.4 5.3.5

5.4 Le prescrizioni non sono applicabili.

6.5.4.4.1 b) Le prescrizioni relative all’ispezione non sono applicabili agli IBC e ai container-cisterna cubici di cui all’allegato 2.1 della presente ordinan- za destinati al trasporto di diesel, gasolio e olio da riscaldamento leggero (ONU 1202). 6.5.4.4.2 b) Gli IBC e i container-cisterna cubici di cui all’allegato 2.1 della presente ordinanza destinati al trasporto di diesel, gasolio e olio da riscaldamento leggero (ONU 1202) devono essere sottoposti a una appropriata prova di tenuta ad intervalli non superiori a cinque anni.

6.8.2 Le cisterne devono soddisfare le prescrizioni del RID o le prescrizioni

dell’Accordo europeo del 30 settembre 19575 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR). 6.8.2.4.3 Le prescrizioni del RID e dell’ADR relative ai controlli intermedi non sono applicabili alle cisterne destinate al trasporto di diesel, gasolio e olio da riscaldamento leggero (ONU 1202).

7.5.3 Le prescrizioni non sono applicabili.

5 RS 0.741.621

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Trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune. O RU 2018

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