AS 2018 5029
Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti
Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (Ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti, OAMed)
del 14 novembre 2018
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 15 dicembre 20001 sugli agenti terapeutici (LATer), ordina:
Capitolo 1: Oggetto e definizioni
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina:
a. la fabbricazione di medicamenti; b. il commercio all’ingrosso di medicamenti; c. l’importazione, l’esportazione e il transito di medicamenti; d. il commercio di medicamenti all’estero a partire dalla Svizzera; e. il prelievo di sangue per trasfusioni o per la fabbricazione di medicamenti nonché di ulteriori elementi essenziali della sicurezza della trasfusione nel trattamento del sangue o di emoderivati labili; f. le attività di mediatore o di agente relative ai medicamenti; g. le autorizzazioni temporanee dell’uso di medicamenti secondo l’articolo 9b cpv. 1 LATer. 2 Fatta eccezione per gli articoli 27, 28 e 47, la presente ordinanza si applica per analogia anche al trattamento di espianti standardizzati di cui all’articolo 2 capo- verso 1 lettera c dell’ordinanza del 16 marzo 20072 sui trapianti. 3 Gli articoli 29–38 non si applicano agli espianti standardizzati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c numero 2 dell’ordinanza del 16 marzo 2007 sui trapianti.
RS 812.212.1
2018-0857 5029
O sull’autorizzazione dei medicamenti RU 2018
Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. principi attivi farmaceutici: le sostanze o miscele alle quali è attribuito l’effetto di un medicamento pronto per l’uso e che sono impiegate in medi- camenti pronti per l’uso; b. medicamenti immunologici: i medicamenti utilizzati per generare un’immu- nità attiva o passiva oppure per diagnosticare una condizione d’immunità, in particolare vaccini, tossine e sieri, nonché i medicamenti destinati a indivi- duare o indurre una determinata alterazione acquisita nella risposta immuno- logica a un agente allergizzante, come gli allergeni; c. medicamento pronto per l’uso: medicamento la cui partita ha ottenuto la li- berazione tecnica in considerazione dell’intero processo di fabbricazione ed esiste in una forma e in una presentazione tali da consentirne un uso confor- me all’impiego cui è destinato; d. sangue: sangue umano; e. emoderivati labili: i prodotti ottenuti direttamente oppure ricavati dopo una o poche fasi di fabbricazione dal sangue di un donatore e che senza alcun in- tervento esterno si modificano rapidamente, in particolare preparati cellulari e plasma; f. mangimi medicati: i medicamenti per uso veterinario pronti per l’uso, com- posti di una premiscela di medicamenti e di foraggio o di acqua potabile; g. premiscele di medicamenti: medicamenti per uso veterinario composti di principi attivi e di sostanze ausiliarie, destinati all’aggiunta ai foraggi medi- cinali, all’acqua potabile oppure alla somministrazione diretta a un gruppo di animali; h. partita: una quantità omogenea e definita di materia prima, di medicamenti o di materiale da imballaggio, ottenuta in un solo processo lavorativo o in una serie di processi; i. sistema di garanzia della qualità chimico-farmaceutica: l’insieme di tutte le misure al fine di garantire che i medicamenti dispongano della qualità neces- saria all’uso previsto; j. operatore sanitario: medici, dentisti, veterinari e farmacisti; k. azienda: le singole parti o i gruppi di edifici o impianti, situati in una o più sedi, i veicoli e altri mezzi, che sono coinvolti nella fabbricazione, nel con- trollo, nell’importazione, nell’esportazione, nel commercio all’ingrosso o nel commercio all’estero di medicamenti oppure nelle attività di mediatore o di agente relative ai medicamenti; l. commercio all’ingrosso: tutte le attività relative alla consegna o alla cessio- ne, a titolo oneroso o gratuito, di medicamenti, che vanno dall’acquisto alla fornitura, passando dalla conservazione fino all’immagazzinamento, all’of- ferta e alla promozione di medicamenti a persone autorizzate a commer- ciarli, prepararli, dispensarli o utilizzarli professionalmente;
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m. importazione: tutte le attività di cui alla lettera l relative alla spedizione di medicamenti in Svizzera; n. esportazione: tutte le attività di cui alla lettera l relative alla spedizione di medicamenti al di fuori della Svizzera; o. liberazione tecnica: decisione che, a conclusione della fabbricazione o di una fase di fabbricazione, conferma che la partita in questione corrisponde, quanto a composizione, a procedimento di fabbricazione, a specifiche e a qualità, ai requisiti dei committenti interni o esterni ed è stata fabbricata se- condo le norme della Buona prassi di fabbricazione (norme GMP 3) di cui agli allegati 1 o 2.
Capitolo 2: Autorizzazioni d’esercizio Sezione 1: Autorizzazione di fabbricazione
Art. 3 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione 1 Chi richiede un’autorizzazione di fabbricazione dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) deve dimostrare che: a. dispone di un efficace sistema di garanzia della qualità chimico-farmaceutica e che la direzione e il personale dei singoli settori interessati vi partecipino attivamente; b. ogni settore ha a disposizione un numero sufficiente di persone competenti e formate per assolvere i rispettivi compiti, in modo da raggiungere gli obiet- tivi della garanzia della qualità; c. dispone di un responsabile tecnico secondo gli articoli 5 e 6; d. l’organizzazione aziendale è adatta allo scopo; e. l’azienda è organizzata, concepita, rinnovata e mantenuta in modo che sia garantita la fabbricazione sicura di medicamenti e i locali ed equipaggiamen- ti che possono influenzare la qualità dei medicamenti sono qualificati a tal fine; f. è disponibile un sistema di documentazione che contempla istruzioni di la- voro, descrizioni dei procedimenti e verbali in merito alle operazioni rilevan- ti nel quadro della fabbricazione; g. sono convalidati i procedimenti di fabbricazione, di esame e di pulizia; h. il controllo della qualità è indipendente dalla produzione; i. sono rispettati gli obblighi secondo gli articoli 4 e 7 e nella fabbricazione di emoderivati labili sono inoltre rispettati gli obblighi secondo gli articoli 24–38.
3 Sta per: Good Manufacturing Practice
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2 I compiti delle persone con funzione direttiva devono essere fissati in capitolati d’oneri e i loro rapporti gerarchici in organigrammi.
3 Swissmedic può precisare requisiti e dettagli tecnici.
Art. 4 Responsabilità e Buona prassi di fabbricazione 1 La persona che detiene un’autorizzazione secondo l’articolo 3 è responsabile dei processi di trasformazione e delle fasi di lavoro che attua.
2 La fabbricazione di medicamenti deve avvenire secondo le norme GMP di cui
all’allegato 1 o 2.
3 Nella fabbricazione di medicamenti della medicina complementare devono essere
seguite per analogia le norme GMP e rispettate le prescrizioni specifiche delle farmacopee riconosciute da Swissmedic, nonché le particolarità dei rispettivi orien- tamenti terapeutici.
Art. 5 Vigilanza tecnica sull’azienda 1 Il responsabile tecnico esercita la vigilanza tecnica diretta sull’azienda e assicura in particolare un trattamento appropriato dei medicamenti. 2 Risponde della qualità dei medicamenti fabbricati e assicura il rispetto delle dispo- sizioni del diritto in materia di agenti terapeutici.
3 È autorizzato a emanare istruzioni nel suo campo d’attività.
4 Insieme alla direzione dell’azienda, assicura la propria supplenza con specialisti sufficientemente qualificati.
5 Se l’azienda interrompe l’attività commerciale o se ne presume un’imminente
interruzione, il responsabile tecnico deve notificare i fatti a Swissmedic senza indu- gio. 6 Non può entrare a far parte di un organo di vigilanza dell’azienda e deve decidere in piena autonomia rispetto alla direzione della stessa se liberare o respingere una partita. Swissmedic può rilasciare un’autorizzazione anche alle aziende che, a causa delle piccole dimensioni, non sono in grado di mettere in atto tale separazione delle funzioni. 7 Sempreché l’estensione e la natura dell’azienda consentano l’esercizio di questa attività in un rapporto di lavoro a tempo parziale, le responsabilità sono disciplinate per scritto ed è stabilito il tempo di presenza minimo.
Art. 6 Requisiti personali del responsabile tecnico
1 Ilresponsabile tecnico deve disporre delle necessarie conoscenze tecniche ed
essere affidabile. Inoltre deve adempiere i seguenti requisiti professionali: a. per la fabbricazione di medicamenti pronti per l’uso o di prodotti intermedi deve disporre di un diploma di farmacista e della necessaria esperienza;
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b. per la fabbricazione di emoderivati labili o di medicamenti immunologici deve disporre di una formazione universitaria in medicina o in scienze natu- rali e della necessaria esperienza; c. per la fabbricazione di principi attivi farmaceutici o di foraggi medicinali deve disporre di una formazione universitaria in scienze naturali e della ne- cessaria esperienza; d. per la fabbricazione di radiofarmaci deve disporre di un certificato di radio- farmacia rilasciato dalla European Association of Nuclear Medicine e della necessaria esperienza.
2 Se una persona può dimostrare conoscenze ed esperienze sufficienti, Swissmedic
può riconoscere anche altre formazioni professionali. 3 In merito all’articolo 5 e al presente articolo, Swissmedic può precisare ulteriori dettagli, segnatamente il tempo di presenza minimo in azienda del responsabile tecnico e i requisiti riguardanti la formazione e l’esperienza.
Art. 7 Liberazione tecnica 1 Il responsabile tecnico decide in merito alla liberazione tecnica di una partita del prodotto. 2 Rilascia un certificato di partita nel quale conferma che la partita in questione corrisponde ai requisiti dei committenti interni o esterni quanto a composizione, procedimento di fabbricazione, specifiche e qualità, ed è stata fabbricata secondo le norme GMP di cui all’allegato 1 o 2.
Art. 8 Autorizzazione di fabbricazione cantonale
1 Le farmacie ospedaliere e le persone in possesso di un’autorizzazione secondo
l’articolo 30 LATer che fabbricano medicamenti secondo l’articolo 9 capoversi 2 lettere a–cbis o 2bis LATer devono effettuare un’analisi dei rischi conformemente all’allegato 3. È fatto salvo il capoverso 6. 2 Lo svolgimento di tale analisi dei rischi deve essere documentato. Tale documen- tazione deve essere presentata, su richiesta, all’autorità cantonale di vigilanza. 3 Se dall’analisi dei rischi scaturisce un valore inferiore al valore limite stabilito nell’allegato 3, invece dell’autorizzazione di Swissmedic è necessaria un’autorizza- zione di fabbricazione cantonale. 4 L’autorizzazione è rilasciata se è garantito il rispetto della Buona prassi di fabbri- cazione di medicamenti in piccole quantità conformemente all’allegato 2. 5 I Cantoni disciplinano le altre condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui al capoverso 3 ed effettuano controlli periodici nelle aziende.
6 Chi fabbrica radiofarmaci deve disporre di un’autorizzazione di Swissmedic.
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Art. 9 Rilevazione dei medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere a–cbis LATer I Cantoni possono effettuare rilevazioni presso i fabbricanti in merito ai medicamen- ti fabbricati secondo l’articolo 9 capoversi 2 lettere a–cbis e 2bis LATer. Su richiesta, i fabbricanti sono tenuti a comunicare ai Cantoni i dati necessari.
Art. 10 Medicamenti omologati dai Cantoni Per la fabbricazione di medicamenti secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera f LATer non è necessaria l’autorizzazione di Swissmedic.
Sezione 2: Autorizzazione di importazione, di commercio all’ingrosso e di esportazione
Art. 11 Presupposti generali
1 Chi richiede un’autorizzazione di importazione di medicamenti deve dimostrare
che: a. dispone di un efficace sistema di garanzia della qualità chimico-farmaceutica e che la direzione e il personale dei singoli settori interessati vi partecipano attivamente; b. ogni settore ha a disposizione un numero sufficiente di persone competenti e formate per assolvere i rispettivi compiti, in modo da raggiungere gli obiet- tivi della garanzia della qualità; c. i compiti delle persone con funzione direttiva sono fissati in capitolati d’oneri e i loro rapporti gerarchici in organigrammi; d. dispone di un responsabile tecnico secondo gli articoli 17 e 18; e. l’organizzazione aziendale è adatta allo scopo; f. l’azienda è organizzata, concepita, rinnovata e mantenuta in modo che sia garantita l’importazione sicura dei medicamenti; g. è disponibile un sistema di documentazione che contempla istruzioni di la- voro, descrizioni dei procedimenti e verbali in merito alle operazioni rilevan- ti nel quadro dell’importazione; h. sono rispettati i requisiti e gli obblighi secondo gli articoli 15 e 16; i. il fabbricante dei medicamenti da importare dispone di un’autorizzazione di fabbricazione di un Paese il cui sistema di controllo della GMP è considerato equivalente da Swissmedic oppure che i medicamenti sono fabbricati secon- do le norme GMP vigenti in Svizzera. 2 Chi richiede un’autorizzazione di commercio all’ingrosso o un’autorizzazione di esportazione di medicamenti deve soddisfare i presupposti di cui al capoverso 1 lettere a–h, essendo le lettere f e g applicabili per analogia.
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3 Swissmedic può precisare requisiti e dettagli tecnici.
Art. 12 Ulteriori presupposti 1 Chi richiede un’autorizzazione di commercio all’ingrosso o un’autorizzazione di importazione di medicamenti e vuole inoltre, in quanto titolare dell’omologazione, liberare sul mercato medicamenti pronti per l’uso, deve soddisfare i presupposti secondo l’articolo 11 e assicurare che: a. di ogni partita di un medicamento con obbligo di omologazione liberato sul mercato sia trattenuto un campione d’analisi che consenta l’esecuzione di almeno due analisi di liberazione complete; b. per ogni partita sia disponibile un campione in visione; c. siano disponibili i documenti generali e specifici della partita concernenti la fabbricazione di un medicamento, inclusi i documenti riguardanti la sua libe- razione tecnica e il controllo del medicamento; d. per la farmacovigilanza sia disponibile una persona che abbia le relative co- noscenze tecniche e si assuma l’impegno, conformemente agli articoli 35 e
39 dell’ordinanza del 21 settembre 20184 sui medicamenti (OM), di notifica-
re effetti indesiderati dei medicamenti; e. siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 13. 2 La persona di cui al capoverso 1 lettera d non deve obbligatoriamente fare parte dell’impresa, ma le sue responsabilità devono in ogni caso essere disciplinate per scritto. 3 Chi richiede un’autorizzazione di commercio all’ingrosso o un’autorizzazione di importazione o di esportazione di medicamenti e vuole inoltre, in quanto committen- te, far fabbricare o far controllare i medicamenti da terzi deve soddisfare i presuppo- sti secondo l’articolo 11 e assicurare che: a. il mandatario disponga delle informazioni e delle qualifiche richieste per fabbricare il medicamento in modo conforme; b. ogni partita del medicamento soddisfi i requisiti predefiniti relativi alla com- posizione, al procedimento di fabbricazione, alle specifiche e alla qualità e sia fabbricata secondo le norme GMP; c. siano disponibili i documenti generali e specifici concernenti la fabbricazio- ne, inclusi i documenti riguardanti la liberazione tecnica e il controllo del medicamento.
4 Swissmedic può precisare requisiti e dettagli tecnici.
Art. 13 Liberazione sul mercato 1 Il responsabile tecnico del titolare dell’omologazione decide in merito alla libera- zione sul mercato prima dell’immissione in commercio di una partita.
4 RS 812.212.21
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2 Verifica se:
a. è stato presentato un certificato di partita del fabbricante valido e se la partita è stata fabbricata secondo le norme GMP di cui all’allegato 1; b. la partita in questione corrisponde ai requisiti dell’omologazione; c. i presupposti di cui agli articoli 11 e 12 sono soddisfatti; e d. l’intera catena di fornitura è conforme all’omologazione e alle norme della Buona prassi di distribuzione (norme GDP5) di cui all’allegato 4.
3 Swissmedic può definire ulteriori criteri di verifica.
4 Il responsabile tecnico conferma di avere effettuato il controllo secondo i capo- versi 2 e 3.
Art. 14 Analisi successiva Se i medicamenti pronti per l’uso vengono fabbricati in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione sul reciproco riconoscimento dei sistemi di controllo GMP e se sussistono fondati dubbi riguardo alla sicurezza o alla qualità delle partite da importare, Swissmedic può ordinare che ogni partita sia sottoposta in Svizzera a un’analisi successiva.
Art. 15 Responsabilità e Buona prassi di distribuzione
1 La persona che detiene un’autorizzazione secondo l’articolo 11 è responsabile
delle attività che svolge. 2 L’importazione, l’esportazione e il commercio all’ingrosso di medicamenti pronti per l’uso devono essere conformi alle norme GDP di cui all’allegato 4. Tali norme si applicano per analogia anche ai medicamenti veterinari e ai medicamenti non pronti per l’uso.
Art. 16 Obbligo di documentazione Per garantire la tracciabilità, la persona che detiene l’autorizzazione conserva in particolare i documenti seguenti: a. la denominazione esatta del medicamento; b. la data della transazione; c. la quantità; d. il numero di partita; e. la data di scadenza; f. nome e indirizzo del fornitore e del destinatario.
5 Sta per: Good Distribution Practices
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Art. 17 Vigilanza tecnica sull’azienda 1 Il responsabile tecnico esercita la vigilanza tecnica diretta sull’azienda e assicura in particolare un trattamento appropriato dei medicamenti.
2 Fa in modo che l’importazione, l’esportazione e il commercio all’ingrosso dei
medicamenti corrispondano alle norme GDP di cui all’allegato 4 e assicura il rispet- to delle disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici.
3 È autorizzato a emanare istruzioni nel suo campo d’attività.
4 Insieme alla direzione dell’azienda, assicura la propria supplenza con specialisti sufficientemente qualificati. 5 Se l’azienda interrompe la sua attività commerciale o se ne presume un’imminente interruzione, il responsabile tecnico deve notificare i fatti a Swissmedic senza indu- gio. 6 Non può entrare a far parte di un organo di vigilanza dell’azienda e deve decidere in piena autonomia rispetto alla direzione della stessa se liberare o respingere una partita. Swissmedic può rilasciare un’autorizzazione anche alle aziende che, a causa delle piccole dimensioni, non sono in grado di mettere in atto tale separazione delle funzioni. 7 Sempreché l’estensione e la natura dell’azienda consentano l’esercizio di questa attività in un rapporto di lavoro a tempo parziale, le responsabilità sono disciplinate per scritto ed è stabilito il tempo di presenza minimo.
Art. 18 Requisiti personali del responsabile tecnico 1 Il responsabile tecnico deve disporre della formazione, delle conoscenze tecniche e dell’esperienza necessarie ed essere affidabile. 2 Per il rilascio di un’autorizzazione secondo l’articolo 12 capoversi 1 e 2, deve inoltre adempiere i seguenti requisiti e compiti: a. possedere il diploma di farmacista e la necessaria esperienza per la fabbrica- zione di medicamenti pronti per l’uso. Swissmedic può riconoscere anche al- tre formazioni se la persona interessata dimostra che le sue conoscenze ed esperienze nel settore dei medicamenti sono sufficienti; b. con la liberazione sul mercato assicura che ogni partita sia immessa sul mer- cato svizzero soltanto se sono soddisfatti tutti i presupposti applicabili di cui agli articoli 11–13 e l’intera catena di fornitura è conforme all’omologazione e alle norme GDP. 3 In merito all’articolo 17 e al presente articolo, Swissmedic può precisare ulteriori dettagli, segnatamente il tempo di presenza minimo in azienda del responsabile tecnico e i requisiti riguardanti la formazione e l’esperienza.
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Art. 19 Importazione di medicamenti non omologati per sperimentazioni cliniche 1 L’importazione di medicamenti utilizzati nel quadro di una sperimentazione clinica secondo il protocollo della sperimentazione necessita di un’autorizzazione di Swissmedic. Quest’ultima include l’importazione singola di medicamenti immuno- logici, di sangue e di emoderivati. 2 Non è necessaria alcuna autorizzazione se la persona o l’istituzione che importa il medicamento detiene già un’autorizzazione di cui all’articolo 11.
Art. 20 Eccezioni all’obbligo di autorizzazione 1 I medici e i veterinari con esercizio transfrontaliero della professione nel quadro degli accordi internazionali vigenti possono importare o esportare senza autorizza- zione medicamenti pronti per l’uso in piccole quantità, sempreché sia indispensabile per l’esercizio della loro professione. 2 Il titolare di un’autorizzazione cantonale per la dispensazione di medicamenti in qualità di farmacia pubblica, farmacia ospedaliera o drogheria non necessita di un’autorizzazione d’esercizio di Swissmedic per il commercio all’ingrosso di medi- camenti, svolto occasionalmente nel Cantone in cui ha sede, con altri titolari di un’autorizzazione di dispensazione cantonale. Se i medicamenti sono distribuiti a più di cinque clienti l’anno o se la distribuzione è delegata a terzi, è necessaria un’autorizzazione d’esercizio di Swissmedic. 3 Per le attività di commercio all’ingrosso secondo il capoverso 2, le norme GDP di cui all’allegato 4 si applicano per analogia. 4 Le attività di commercio all’ingrosso secondo il capoverso 2 devono essere notifi- cate alle autorità cantonali competenti.
Sezione 3: Autorizzazione di commercio all’estero
Art. 21 Presupposti
1 Chi richiede un’autorizzazione di commercio all’estero deve dimostrare che:
a. dispone di un efficace sistema di garanzia della qualità chimico-farmaceutica e la direzione e il personale dei singoli settori interessati vi partecipano atti- vamente; b. ha a disposizione un responsabile tecnico di cui all’articolo 23; c. l’organizzazione aziendale è adatta allo scopo; d. è disponibile un sistema di documentazione con le istruzioni di lavoro, le de- scrizioni dei procedimenti e i verbali in merito alle operazioni rilevanti delle attività; e. sono rispettati gli obblighi di diligenza secondo l’articolo 22.
2 Swissmedic può precisare requisiti e dettagli tecnici.
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3 L’autorizzazione non dà il diritto di conferire mandati di fabbricazione.
Art. 22 Obblighi di diligenza 1 La persona che detiene un’autorizzazione secondo l’articolo 21 è responsabile del corretto svolgimento del commercio di medicamenti nonché della tracciabilità degli acquisti e delle vendite. 2 Si assicura che il fornitore e il destinatario siano autorizzati a effettuare le procedu- re che svolgono. Deve essere in grado di dimostrarlo. 3 Acquisisce in particolare i documenti intesi ad attestare la qualità dei medicamenti, e quelli che rendono conto almeno della data della transazione, della quantità, del numero di partita, della data di scadenza e della denominazione esatta del medica- mento nonché del nome e dell’indirizzo del fornitore e del destinatario, e conserva questi documenti. 4 Anche durante il trasporto, provvede affinché siano rispettate le condizioni di stoccaggio entro i limiti stabiliti dal fabbricante o sull’imballaggio. Deve essere in grado di documentarlo. 5 Al momento di ogni fornitura, comunica al destinatario il fabbricante originale e il numero di partita originale della merce fornita. 6 Inoltra al destinatario o al fornitore tutte le informazioni importanti sulla qualità e sulla sicurezza dei medicamenti o pertinenti per le autorità che le sono state comuni- cate dal fornitore o dal destinatario. 7 Appronta una procedura efficace per eventuali ritiri di medicamenti dal mercato.
Art. 23 Vigilanza tecnica e responsabile tecnico 1 Il responsabile tecnico esercita la vigilanza tecnica diretta sull’azienda e garantisce in particolare il corretto svolgimento del commercio di medicamenti.
2 È autorizzato a emanare istruzioni nel suo campo d’attività.
3 Assicura la sua supplenza con specialisti sufficientemente qualificati.
4 Se l’azienda interrompe la sua attività commerciale o se ne presume un’imminente interruzione, il responsabile tecnico deve notificare i fatti a Swissmedic senza indu- gio. 5 Deve disporre della formazione, delle conoscenze tecniche e dell’esperienza neces- sarie ed essere affidabile. 6 Decide in piena autonomia rispetto alla direzione dell’azienda e non può entrare a far parte di un organo di vigilanza della stessa. Swissmedic può rilasciare un’autorizzazione anche alle aziende che, a causa delle piccole dimensioni, non sono in grado di mettere in atto tale separazione delle funzioni. 7 Sempreché l’estensione e la natura dell’azienda consentano l’esercizio dell’attività in un rapporto di lavoro a tempo parziale, le responsabilità sono disciplinate per scritto ed è stabilito il tempo di presenza minimo nell’azienda.
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8 Swissmedic può precisare ulteriori dettagli, segnatamente il tempo di presenza
minimo in azienda del responsabile tecnico e i requisiti riguardanti la formazione e l’esperienza.
Sezione 4 Autorizzazione all’esercizio di un’attività di mediatore o di agente
Art. 24 Presupposti 1 Chi richiede un’autorizzazione all’esercizio di un’attività di mediatore o di agen- te deve dimostrare che: a. dispone di un efficace sistema di garanzia della qualità e che la direzione e il personale dei singoli settori interessati vi partecipano attivamente; b. ha a disposizione un responsabile tecnico secondo l’articolo 26; c. l’organizzazione aziendale è adatta allo scopo; d. è disponibile un sistema di documentazione che contempla istruzioni di la- voro, descrizioni dei procedimenti e verbali in merito alle operazioni rilevan- ti; e. sono rispettati gli obblighi di diligenza secondo l’articolo 25.
2 Swissmedic può precisare requisiti e dettagli tecnici.
3 L’autorizzazione non dà il diritto di conferire mandati di fabbricazione.
Art. 25 Obblighi di diligenza
1 La persona che detiene un’autorizzazione secondo l’articolo 24 assicura che il
fornitore e il destinatario siano autorizzati a effettuare le procedure che svolgono. Deve essere in grado di dimostrarlo. 2 Assicura che i medicamenti non provengano dal traffico illegale e non siano desti- nati a scopi illeciti. 3 Inoltra al destinatario o al fornitore tutte le informazioni importanti sulla qualità e sulla sicurezza dei medicamenti, nonché quelle pertinenti per le autorità, che le sono state comunicate dal fornitore o dal destinatario, in particolare quelle concernenti eventuali ritiri di medicamenti dal mercato. 4 Gli agenti devono inoltre conservare le copie dei documenti relativi alla conclusio- ne degli affari.
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Art. 26 Vigilanza tecnica e responsabile tecnico 1 Il responsabile tecnico esercita la vigilanza tecnica diretta sull’azienda e garantisce in particolare il rispetto degli obblighi di diligenza in seno all’azienda.
2 È autorizzato a emanare istruzioni nel suo campo d’attività.
3 Assicura la sua supplenza con specialisti sufficientemente qualificati.
4 Se l’azienda interrompe la sua attività commerciale o se ne presume un’imminente interruzione, il responsabile tecnico deve notificare i fatti a Swissmedic senza indu- gio. 5 Deve disporre della formazione, delle conoscenze tecniche e dell’esperienza neces- sarie ed essere affidabile. 6 Decide in piena autonomia rispetto alla direzione dell’azienda e non può entrare a far parte di un organo di vigilanza della stessa. Swissmedic può rilasciare un’autorizzazione anche alle aziende che, a causa delle piccole dimensioni, non sono in grado di mettere in atto tale separazione delle funzioni. 7 Sempreché l’estensione e la natura dell’azienda consentano l’esercizio dell’attività in un rapporto di lavoro a tempo parziale, le responsabilità sono disciplinate per scritto ed è stabilito il tempo di presenza minimo nell’azienda.
8 Swissmedic può precisare ulteriori dettagli, segnatamente il tempo di presenza
minimo in azienda del responsabile tecnico e i requisiti riguardanti la formazione e l’esperienza.
Sezione 5: Disposizioni particolari per il sangue e gli emoderivati
Art. 27 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione al prelievo di sangue 1 Chi richiede un’autorizzazione al prelievo di sangue per trasfusioni o per la fabbri- cazione di medicamenti secondo l’articolo 34 LATer deve dimostrare che: a. i presupposti dell’articolo 3 sono soddisfatti; b. il responsabile tecnico adempie i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 e possiede una formazione universitaria in medicina o in scienze naturali e l’esperienza scientifica e medica necessaria per il prelievo di sangue; c. il prelievo di sangue avviene secondo le norme GMP di cui all’allegato 1; d. gli obblighi di diligenza di cui agli articoli 28–38 sono rispettati.
2 Swissmedic può precisare requisiti e dettagli tecnici.
Art. 28 Responsabile dell’emovigilanza 1 Chi detiene un’autorizzazione per attività con sangue ed emoderivati labili deve designare una persona responsabile dell’emovigilanza.
2 La persona responsabile deve essere un medico e avere le relative conoscenze
tecniche.
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3 Ha l’obbligo, conformemente agli articoli 61 e 65 OM6, di notificare effetti indesi- derati dei medicamenti. 4 Swissmedic può riconoscere quale persona responsabile anche persone con un’altra formazione professionale, sempreché possano dimostrare di possedere sufficienti conoscenze ed esperienze. 5 La persona responsabile non deve obbligatoriamente fare parte dell’impresa, ma le sue responsabilità devono in ogni caso essere disciplinate per scritto.
Art. 29 Idoneità a donare il sangue
1 L’idoneità a donare il sangue deve essere valutata da un medico diplomato con
esperienza nelle trasfusioni di sangue o da una persona formata per tale attività e subordinata alla vigilanza di un medico diplomato. 2 Prima del prelievo i donatori devono essere informati esaurientemente in merito alla donazione di sangue e al rischio di un’infezione causata da importanti agenti patogeni, in modo tale che rinuncino a donare il sangue qualora dalla loro donazione di sangue possa scaturire un rischio d’infezione per terzi.
3 Per il rimanente le informazioni concernenti la donazione sono disciplinate
nell’allegato 5 numero 3.
4 Devono essere esclusi come donatori in particolare:
a. le persone nelle quali è stata comprovata un’infezione da HIV; b. le persone malate di AIDS o che manifestano sintomi indicanti una tale ma- lattia; c. le persone con comportamenti a rischio quanto all’HIV; d. i partner sessuali delle persone secondo le lettere a–c; e. le persone che presentano un rischio specifico d’infezione ai prioni; f. le persone alle quali sono stati trapiantati espianti animali. 5 La valutazione dell’idoneità a donare il sangue è disciplinata per il rimanente nell’allegato 5 numero 1.
Art. 30 Obbligo di test 1 Di ogni prelievo di sangue utilizzato per trasfusioni o per la fabbricazione di emo- derivati labili deve essere esaminato un campione conformemente ai requisiti del procedimento relativo ai test di cui all’allegato 5 numero 2. 2 I test devono avvenire mediante metodi o procedimenti adeguati convalidati con- formemente allo stato della scienza e della tecnica e idonei per l’esame del sangue dei donatori e del plasma. 3 Prima di procedere a trasfusioni di sangue o di preparati di eritrociti, occorre verificarne la compatibilità con il ricevente mediante metodi adeguati.
6 RS 812.212.21
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Art. 31 Test idonei e relativo procedimento 1 Se i test vengono effettuati all’estero, bisogna fornire la prova che corrispondono allo stato della scienza e della tecnica. 2 Swissmedic può precisare requisiti e dettagli tecnici riguardo all’esecuzione dei test e dei procedimenti relativi ai test. 3 Nell’effettuare test sul sangue o sugli emoderivati labili per trasfusioni o per la fabbricazione di medicamenti devono essere rispettate le norme della buona prassi di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 29 aprile 20157 concernente i laboratori di microbiologia.
Art. 32 Procedura in caso di esito positivo del test 1 Se il risultato di un test di screening risulta ripetutamente reattivo, il sangue prele- vato non deve essere utilizzato né per la trasfusione né per la produzione di emode- rivati. 2 Se nel caso di trasfusione autologa gli ulteriori test di conferma sono negativi oppure nel caso in cui i test previsti nell’allegato 5 numero 2.2 lettera d differiscano dalla norma, il medico curante decide in merito alla trasfusione.
Art. 33 Comunicazione al donatore 1 L’esito positivo del test può essere comunicato al donatore solamente se è stato confermato mediante metodi adeguati. 2 La comunicazione dell’esito positivo del test al donatore deve essere accompagna- ta da un’offerta di consulenza e assistenza.
3 Il donatore può chiedere che l’esito del test non gli sia comunicato.
Art. 34 Caratterizzazione 1 Il sangue, gli emoderivati labili e i relativi campioni devono essere caratterizzati conformemente alle norme GMP e alle norme della Buona Prassi di cui all’allega- to 1 dell’ordinanza del 29 aprile 20158 concernente i laboratori di microbiologia. 2 In caso di trasfusione autologa l’etichetta deve inoltre indicare il nome del donato- re e quest’ultimo è tenuto a firmarla immediatamente prima del prelievo. 3 Gli emoderivati destinati a trasfusione autologa devono essere conservati separa- tamente dai prodotti per trasfusione allogenica.
Art. 35 Registrazione e tracciabilità 1 La persona che detiene un’autorizzazione per attività connesse al trattamento di sangue e di emoderivati labili deve registrare tutte le operazioni significative per la
7 RS 818.101.32 8 RS 818.101.32
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sicurezza, in particolare il prelievo, la fabbricazione e la liberazione delle partite, la fornitura, la distruzione e il ritiro di sangue o di emoderivati labili. 2 Essa deve assicurare che possa venire rintracciato il percorso del sangue o degli emoderivati labili fino ai dati della persona che ha donato il sangue. A tal fine, a ogni prelievo di sangue è attribuito un numero che consente in ogni momento di assegnare inequivocabilmente il prelievo al donatore, alla sua anamnesi, a tutti gli emoderivati fabbricati con tale prelievo e a tutti i documenti concernenti tali emode- rivati.
3 A ogni prelievo di sangue devono essere verbalizzati integralmente i dati seguenti:
a. data e identificazione del prelievo e del donatore; b. indicazioni riguardo alla decisione in merito all’idoneità a donare il sangue ed eventualmente il motivo della mancata accettazione di un donatore; c. esiti dei test e loro interpretazione. 4 Ogni verbale deve essere firmato da una persona autorizzata dal sistema di gestio- ne della qualità.
Art. 36 Conservazione e consegna dei dati 1 Se la persona che detiene un’autorizzazione per attività con sangue ed emoderivati labili rinuncia all’attività commerciale prima della scadenza del termine di conser- vazione secondo l’articolo 40 LATer, i dati da conservare devono essere consegnati a Swissmedic oppure, qualora si tratti di istituti del Servizio di trasfusione della Croce Rossa Svizzera, a quest’ultimo. 2 Swissmedic o il Servizio di trasfusione della Croce Rossa Svizzera distruggono i dati una volta scaduto il termine di conservazione.
Art. 37 Provvedimenti cautelari 1 La persona che detiene un’autorizzazione per attività con sangue ed emoderivati labili deve prendere immediatamente i provvedimenti cautelari necessari se constata che: a. al momento del prelievo il donatore non ha soddisfatto i criteri di idoneità; b. i test per le malattie trasmissibili non sono stati effettuati nel modo prescrit- to; c. il donatore ha presentato una sieroconversione o si è ammalato di una malat- tia trasmissibile con il sangue; d. dopo la trasfusione la persona che ha ricevuto il sangue sviluppa un’infezione che potrebbe essere ricondotta a un donatore; e. la raccolta di sangue o la fabbricazione di emoderivati labili presentano gravi vizi riguardo alle norme GMP di cui all’allegato 1. 2 Le misure prese a seguito di accertamenti secondo il capoverso 1 lettere b–e vanno notificate a Swissmedic.
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O sull’autorizzazione dei medicamenti RU 2018
3 Le misure prese a seguito di accertamenti secondo il capoverso 1 lettere c e d
possono contenere chiarimenti riguardanti prelievi precedenti e altri donatori. 4 In caso di chiarimenti di cui al capoverso 3, le istituzioni che impiegano sui pazien- ti sangue ed emoderivati labili devono trasmettere su richiesta ai fabbricanti le informazioni rilevanti per l’impiego di emoderivati labili e per la conclusione della procedura di tracciabilità.
Art. 38 Misure di sicurezza supplementari 1 Il sangue o gli emoderivati labili possono essere utilizzati per trasfusioni allogeni- che solamente se i leucociti sono stati rimossi con un procedimento convalidato conformemente allo stato della scienza e della tecnica. 2 Il plasma può essere utilizzato per trasfusioni allogeniche solo se, oltre alla misura di sicurezza secondo il capoverso 1 e ai test secondo l’articolo 30: a. è stato immagazzinato per quattro mesi e se, scaduto il termine, un nuovo test del donatore ha dato un risultato negativo (plasma in quarantena); oppu- re b. è stato sottoposto a un procedimento per l’inattivazione o l’eliminazione di virus. 3 In Svizzera i concentrati piastrinici possono essere utilizzati soltanto se il rischio di contaminazione batterica è ridotto da appropriate misure. 4 I prelievi per trasfusioni autologhe non impiegati non possono essere usati né per trasfusioni allogeniche né per la produzione di emoderivati.
Capitolo 3: Procedura di autorizzazione
Art. 39 Rilascio dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione è rilasciata se:
a. la richiesta è completa; b. ogni sede aziendale del richiedente soddisfa tutti i presupposti rilevanti per le attività richieste. 2 Swissmedic non entra nel merito della richiesta se contro il responsabile tecnico di cui agli articoli 5, 6, 17, 18, 23 o 26 è pendente un procedimento penale e se su tale base Swissmedic giunge alla conclusione che non sono più soddisfatti i presupposti di una vigilanza tecnica sufficiente. 3 Se contro un responsabile tecnico è in corso un procedimento penale per violazione della LATer o della legge del 3 ottobre 19519 sugli stupefacenti, Swissmedic può sospendere la relativa autorizzazione.
4 Può richiedere un estratto del casellario giudiziale.
9 RS 812.121
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5 Al richiedente è rilasciata un’unica autorizzazione che comprende tutte le attività richieste in conformità con la LATer e con la presente ordinanza.
Art. 40 Contenuto dell’autorizzazione L’autorizzazione menziona in particolare il responsabile tecnico, le attività autoriz- zate e le sedi aziendali. Non è trasferibile né ad altre persone né ad altre sedi azien- dali.
Art. 41 Modifiche
1 La persona che detiene un’autorizzazione deve presentare, per ogni modifica
inerente al contenuto della stessa, una richiesta a Swissmedic, corredata della neces- saria documentazione. 2 Essa deve notificare, fornendo tutte le indicazioni necessarie allo scopo, le modifi- che sostanziali apportate a impianti, equipaggiamento o procedimenti che servono per la fabbricazione, il controllo, l’importazione, l’esportazione, il commercio all’ingrosso, il commercio all’estero di medicamenti o per le attività di mediatore o di agente relative ai medicamenti, nella misura in cui tali modifiche potrebbero influenzare la qualità. 3 Swissmedic si pronuncia in merito alla richiesta di cui al capoverso 1 e fa valere entro 30 giorni, se del caso, obiezioni riguardo a modifiche secondo il capoverso 2.
Art. 42 Controllo periodico 1 L’adempimento di tutti i requisiti per mantenere l’autorizzazione è verificato mediante ispezioni periodiche. 2 Qualora i requisiti non siano più adempiuti o il loro adempimento non possa essere verificato, segnatamente a causa del mancato esercizio delle attività autorizzate per più di dodici mesi, Swissmedic può revocare l’autorizzazione in tutto o in parte.
Art. 43 Disciplinamento di dettagli Swissmedic può precisare i dettagli della procedura di autorizzazione.
Capitolo 4: Autorizzazione per l’importazione, l’esportazione, il transito e il commercio all’estero
Art. 44 Importazione singola di medicamenti immunologici omologati o non soggetti all’obbligo di omologazione o di sangue ed emoderivati
1 Chi importa in Svizzera i seguenti medicamenti omologati o non soggetti
all’obbligo di omologazione necessita di un’autorizzazione per ogni singola spedi- zione: a. medicamenti immunologici;
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b. sangue ed emoderivati.
2 Non è necessaria alcuna autorizzazione per l’importazione singola di:
a. allergeni; b. sangue omologato o non soggetto all’obbligo di omologazione ed emoderi- vati che:
1. sono importati in situazioni di urgenza medica o per trasfusione auto-
loga,
2. non sono destinati a essere impiegati sull’uomo, oppure
3. dispongono di una liberazione ufficiale delle partite da parte di
un’autorità di controllo appartenente alla rete europea di rilascio dei certificati di controllo (Official Control Authority Batch Release; rete OCABR); c. medicamenti immunologici omologati o non soggetti all’obbligo di omolo- gazione, sempreché per la partita da importare sia stata presentata una libe- razione ufficiale delle partite di un’autorità di controllo appartenente alla re- te OCABR. 3 Per la protezione della salute, Swissmedic può sottoporre singoli medicamenti immunologici omologati o non soggetti all’obbligo di omologazione o il sangue e gli emoderivati a un obbligo di autorizzazione per l’importazione singola a titolo tem- poraneo o permanente, anche se è stata presentata una liberazione ufficiale delle partite di cui al capoverso 2 lettera b numero 3.
Art. 45 Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione La persona che richiede un’autorizzazione secondo l’articolo 44 capoverso 1 deve dimostrare che: a. dispone di un’autorizzazione per l’importazione di medicamenti; b. qualora si tratti di medicamenti pronti per l’uso destinati al mercato svizzero, dispone di un’omologazione; c. si assume la responsabilità dell’importazione sicura e legale dei medicamen- ti; d. la fabbricazione, l’importazione e il commercio all’ingrosso dei medicamen- ti sono conformi alle norme GMP di cui all’allegato 1 e alle norme GDP di cui all’allegato 4; e. in caso di sangue ed emoderivati per uso umano in aggiunta alle lettere a–d:
1. non è stata constatata la presenza di agenti patogeni né di loro indica-
tori,
2. gli esami sono effettuati su ogni singolo prelievo di sangue mediante
test che corrispondono allo stato della scienza e della tecnica,
3. sangue e plasma sono importati soltanto non miscelati, a meno che
Swissmedic non abbia eccezionalmente acconsentito a un’importazione miscelata,
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4. sono rispettati i requisiti previsti all’articolo 27 capoverso 1 lettera c e agli articoli 34, 35 e 37.
Art. 46 Procedura 1 La richiesta di rilascio dell’autorizzazione per l’importazione singola va indirizzata a Swissmedic, corredata della necessaria documentazione.
2 L’autorizzazione è valida un mese.
3 Il richiedente deve aver cura che detta autorizzazione sia presentata all’ufficio doganale al momento dell’importazione. 4 Al momento dell’imposizione doganale l’ufficio doganale oblitera l’autorizzazione e la spedisce a Swissmedic. 5 Le spedizioni di medicamenti senza l’autorizzazione per l’importazione singola di cui all’articolo 44 capoverso 1 sono respinte alla frontiera, con notifica a Swissme- dic.
Art. 47 Importazione singola di medicamenti immunologici per uso veterinario 1 La richiesta d’importazione singola di medicamenti immunologici per uso veteri- nario va indirizzata all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria conformemente all’articolo 46 capoverso 1. Per l’importazione singola di allergeni non è necessaria alcuna autorizzazione. 2 Il richiedente deve fare in modo che l’autorizzazione sia presentata all’ufficio doganale al momento dell’importazione. 3 Al momento dell’imposizione doganale l’ufficio doganale oblitera l’autorizzazione e la spedisce all’Istituto di virologia e di immunologia dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
Art. 48 Importazione da parte di singole persone di medicamenti pronti per l’uso non omologati Una singola persona può importare medicamenti pronti per l’uso non omologati in Svizzera purché si tratti di piccole quantità per uso personale. Fanno eccezione: a. i medicamenti che contengono organismi geneticamente modificati; b. i medicamenti destinati a essere utilizzati su animali da reddito; c. i vaccini, le tossine e i sieri per uso veterinario; d. gli espianti standardizzati conformemente all’ordinanza del 16 marzo 200710 sui trapianti, che sono stati geneticamente modificati.
10 RS 810.211
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Art. 49 Importazione da parte di specialisti di medicamenti pronti per l’uso non omologati 1 Un operatore sanitario che dispone di un’autorizzazione di dispensazione cantonale può importare in piccole quantità un medicamento per uso umano pronto per l’uso non omologato in Svizzera, sempreché: a. il medicamento sia destinato a un determinato paziente o a casi urgenti; b. il medicamento in questione sia omologato da un Paese che prevede un con- trollo dei medicamenti equivalente; e
c. in relazione al medicamento in questione:
1. in Svizzera non sia omologato alcun medicamento utilizzabile in alter-
nativa,
2. in Svizzera sia omologato ma non disponibile in commercio un medi-
camento utilizzabile in alternativa, oppure
3. non sia opportuno sostituirlo con un medicamento omologato e dispo-
nibile in Svizzera. 2 Un medico curante titolare di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della pro- fessione può importare in piccole quantità un medicamento per uso umano pronto per l’uso non omologato in Svizzera se: a. ha effettuato un’analisi dei rischi per confermare l’appropriatezza dell’utilizzo e ne ha notificato le conclusioni alle autorità cantonali compe- tenti prima dell’importazione; e b. il medicamento:
1. soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a e c, nonché
2. è autorizzato nel quadro di una sperimentazione clinica da un Paese che
prevede un controllo dei medicamenti equivalente. 3 Il farmacista che detiene la responsabilità farmaceutica in una farmacia ospedaliera può importare in piccole quantità medicamenti per uso umano pronti per l’uso destinati ad approvvigionare la sua clientela se sono soddisfatti i presupposti di cui al capoverso 1 lettere b e c oppure i presupposti di cui ai capoversi 1 lettera c e 2 lettere a e b. 4 Gli specialisti di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettere b e c LATer titolari di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione possono, nel quadro della loro competenza in materia di dispensazione, importare in piccole quantità medica- menti per uso umano pronti per l’uso non soggetti a prescrizione e non omologati in Svizzera, sempreché siano soddisfatti i presupposti di cui al capoverso 1. 5 Prima dell’importazione la persona che importa il medicamento deve verificare nei singoli casi che sussistano i presupposti necessari di cui ai capoversi 1–4 ed assicu- rarsi che i medicamenti siano trasportati conformemente alle norme GDP di cui all’allegato 4.
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6 Tiene un registro sul controllo di cui al capoverso 5 e sulla data del controllo e sull’importazione, nel quale annotare il tipo, la quantità e lo scopo d’utilizzo dei medicamenti per uso umano importati. 7 L’importazione di medicamenti veterinari da parte di operatori sanitari è discipli- nata dall’articolo 7 dell’ordinanza del 18 agosto 200411 sui medicamenti veterinari.
Art. 50 Medicamenti utilizzabili per l’esecuzione di esseri umani 1 Chi esporta medicamenti utilizzabili per l’esecuzione di esseri umani necessita per ogni fornitura di un’autorizzazione di Swissmedic.
2 Chi commercia tali medicamenti all’estero necessita per ogni fornitura di
un’autorizzazione di Swissmedic. 3 Un’autorizzazione di cui ai capoversi 1 e 2 può essere rilasciata se il richiedente:
a. conferma a Swissmedic che in base agli accertamenti effettuati non vi sono indizi che i medicamenti in questione siano utilizzati per l’esecuzione di es- seri umani; e b. presenta una dichiarazione del destinatario in cui quest’ultimo si impegna a non utilizzare egli stesso o tramite terzi i medicamenti per l’esecuzione di esseri umani.
4 Swissmedic pubblica un elenco dei medicamenti utilizzabili per l’esecuzione di
esseri umani. Nel fare ciò, tiene conto del diritto vigente nell’UE, in particolare degli atti delegati o degli atti di esecuzione emanati dalla Commissione europea confor- memente al regolamento (CE) n. 1236/200512.
Art. 51 Transito Il transito di medicamenti pericolosi per la salute è vietato.
Capitolo 5: Autorizzazione temporanea dell’uso di medicamenti secondo l’articolo 9b capoverso 1 LATer
Art. 52 Presupposti
1 Un’autorizzazione temporanea dell’uso di medicamenti secondo l’articolo 9b
capoverso 1 LATer può essere rilasciata a un promotore di sperimentazioni cliniche autorizzate in Svizzera se quest’ultimo: a. conferma che il medicamento è identico a quello usato nel quadro di almeno una sperimentazione clinica autorizzata in Svizzera;
11 RS 812.212.27
12 Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al
commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, versione della GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.
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b. giustifica ogni divergenza rispetto all’ultimo protocollo autorizzato e defini- sce le condizioni d’uso del medicamento; c. giustifica i motivi della mancata inclusione dei pazienti nella sperimenta- zione clinica; d. motiva che sia presumibile un considerevole beneficio terapeutico; e. dimostra che in Svizzera non è omologato alcun medicamento alternativo equivalente; f. propone una durata dell’autorizzazione e la giustifica; g. indica e giustifica i centri di trattamento e il numero di pazienti previsto; h. presenta un progetto di testo informativo per i pazienti; e i. ha ottenuto il preavviso sui punti b–h da parte della commissione d’etica che ha autorizzato la sperimentazione di riferimento o della commissione d’etica direttiva in caso di sperimentazione clinica multicentrica.
2 Se la richiesta riguarda l’uso di un medicamento testato su pazienti che hanno
reagito positivamente durante una sperimentazione clinica, il medicamento dovrà essere usato conformemente al protocollo della sperimentazione clinica. Devono essere rispettati i presupposti di cui al capoverso 1 lettere a e d–i. 3 Tale autorizzazione include l’importazione dei medicamenti interessati, ivi inclusa l’importazione singola di medicamenti immunologici, di sangue o di emoderivati.
Art. 53 Procedura di rilascio e rinnovo dell’autorizzazione 1 La richiesta è presentata a Swissmedic corredata dei documenti elencati nell’alle- gato 6.
2 Swissmedic può richiedere informazioni supplementari.
3 Informa la commissione d’etica della sua decisione e, se del caso, delle sue deci- sioni successive.
Art. 54 Oneri 1 Il promotore notifica a Swissmedic tutte le modifiche essenziali che hanno riper- cussioni sul medicamento o sul suo utilizzo, per analogia, secondo l’articolo 34 capoverso 3 dell’ordinanza del 20 settembre 201313 sulle sperimentazioni cliniche. 2 Notifica a Swissmedic tutti gli effetti indesiderati e i fenomeni di cui all’articolo 59 LATer.
3 Trasmette annualmente a Swissmedic un rapporto sulla sicurezza.
Art. 55 Revoca 1 Se necessario per tutelare la salute dei pazienti, Swissmedic può revocare l’auto- rizzazione.
13 RS 810.305
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2 La notifica di una decisione definitiva di Swissmedic che respinge la domanda di autorizzazione per l’immissione in commercio del medicamento comporta la revoca dell’autorizzazione.
3 Se Swissmedic autorizza l’immissione in commercio, l’autorizzazione temporanea
dell’uso del medicamento termina al momento della messa a disposizione effettiva dello stesso. Il promotore informa Swissmedic del momento della messa a disposi- zione effettiva.
Capitolo 6: Esecuzione Sezione 1: Ispezioni
Art. 56 Requisiti degli ispettorati Gli ispettorati che effettuano ispezioni secondo la presente ordinanza devono dispor- re di un sistema di gestione della qualità conforme alle norme internazionali ricono- sciute ed essere accreditati.
Art. 57 Requisiti degli ispettori 1 Gli ispettori devono possedere, nel settore di loro competenza, un’adeguata forma- zione universitaria completa o una qualifica equivalente nonché esperienza pratica e seguire corsi di formazione continua. 2 Devono essere indipendenti dalle imprese che ispezionano. Se tale non è il caso, l’ispettore deve ricusarsi.
Art. 58 Riconoscimento degli ispettorati 1 Swissmedic controlla e verifica se gli ispettorati dei Cantoni, ai quali sono delegate ispezioni secondo l’articolo 60 LATer, soddisfano i requisiti menzionati negli artico- li 56 e 57.
2 Riconosce gli ispettorati che rispondono a questi requisiti.
Art. 59 Obbligo di notifica dei Cantoni I Cantoni notificano a Swissmedic i cambiamenti avvenuti in seno ai propri ispetto- rati.
Art. 60 Ordine di effettuare ispezioni
1 L’autorità competente può, in ogni momento, ordinare o effettuare essa stessa
ispezioni in Svizzera se lo ritiene necessario. 2 Swissmedic può ispezionare, a spese dell’importatore, fabbricanti di medicamenti all’estero e aziende all’estero che commerciano all’ingrosso medicamenti. Ne in- forma precedentemente l’importatore.
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3 Negli Stati con i quali la Svizzera ha concluso una convenzione sul reciproco
riconoscimento dei sistemi di controllo GMP, Swissmedic effettua ispezioni sola- mente in casi eccezionali giustificati e dopo avere interpellato l’autorità sanitaria estera competente.
Art. 61 Rilascio di certificati Su richiesta dell’azienda ispezionata in Svizzera o all’estero ai sensi dell’articolo 60, Swissmedic può rilasciare un certificato attestante la conformità dell’azienda alle norme della Buona prassi riconosciute in Svizzera.
Art. 62 Competenze degli ispettori L’ispettore può: a. esigere dall’impresa che deve ispezionare una descrizione aggiornata dello stabilimento sotto forma di un Site Master File; b. accedere a ogni parte di uno stabilimento con o senza preavviso e, sempre- ché sia necessario, effettuare riprese fotografiche; c. copiare documenti, compresi dati memorizzati su supporti elettronici o fa- centi parte di un sistema informatico; d. prelevare campioni di medicamenti, materie prime, prodotti intermedi, mate- riali di imballaggio o utilizzati nella produzione; e e. adottare tutte le misure immediate necessarie.
Art. 63 Direttive relative al sistema d’ispezione svizzero Swissmedic, previa consultazione degli ispettorati designati dai Cantoni, emana direttive intese a garantire una prassi unitaria nel sistema d’ispezione svizzero.
Sezione 2: Collaborazione fra Swissmedic e altre autorità
Art. 64 Collaborazione fra Swissmedic e i Cantoni
1 Swissmedic e le autorità cantonali collaborano nel quadro dei loro compiti di
controllo e possono in particolare scambiarsi informazioni confidenziali.
2 Si informano reciprocamente in merito:
a. al rilascio, alla modifica, alla sospensione o alla revoca di un’autorizzazione d’esercizio; b. alle misure adottate; c. alle ispezioni.
3 Le autorità cantonali trasmettono a Swissmedic le informazioni di cui sono a
conoscenza e che indicano la presenza di vizi di qualità o di sicurezza.
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O sull’autorizzazione dei medicamenti RU 2018
4 Swissmedic può sostenere gli ispettorati dei Cantoni nel perfezionamento e nella formazione continua dei loro ispettori.
Art. 65 Collaborazione con le autorità doganali 1 L’imposizione doganale all’atto dell’importazione, dell’esportazione e del transito è retta dalle disposizioni della legislazione doganale.
2 Le autorità doganali forniscono a Swissmedic informazioni sull’importazione,
sull’esportazione e sul transito di medicamenti. 3 Swissmedic può incaricare le autorità doganali di fermare medicamenti per ulterio- ri chiarimenti e di raccogliere campioni.
Sezione 3: Protezione dei dati e informazione del pubblico
Art. 66 Trattamento di dati personali Gli organi competenti per l’esecuzione sono autorizzati a trattare i dati personali di cui necessitano per adempiere tutti i compiti loro attribuiti dalla presente ordinanza, ivi compresi: a. i dati concernenti lo stato di salute rilevati in relazione con la sorveglianza del mercato da parte delle autorità, nel caso di sangue ed emoderivati (art. 39, 58 e 59 LATer); b. i dati relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali essenziali per esaminare domande di autorizzazione, segnatamente per valutare se un re- sponsabile tecnico è adatto a questo compito specifico.
Art. 67 Gestione di sistemi d’informazione 1 Swissmedic è responsabile della gestione sicura dei suoi sistemi d’informazione e della legalità del trattamento dei dati. 2 Per ogni sistema d’informazione emana un regolamento sul trattamento dei dati, in cui stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza e la prote- zione dei dati trattati. 3 Se delega compiti a terzi, assicura per contratto il rispetto della protezione dei dati.
Art. 68 Diritti d’accesso 1 I collaboratori di Swissmedic ottengono l’accesso online ai sistemi d’informazione per quanto necessario all’adempimento del loro rispettivo compito. 2 Gli accessi ai sistemi d’informazione possono essere verbalizzati. I dati verbaliz- zati sono conservati al massimo per due anni.
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Art. 69 Conservazione e distruzione dei dati Swissmedic conserva i dati personali nei suoi sistemi d’informazione per al massimo dieci anni. Li distrugge non appena non sono più necessari per l’adempimento del mandato.
Art. 70 Informazione del pubblico sulle autorizzazioni Swissmedic pubblica regolarmente gli elenchi contenenti le informazioni confor- memente all’allegato 7.
Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 71 Modifica degli allegati 1 Il Dipartimento federale dell’interno può adeguare gli allegati della presente ordi- nanza ai più recenti sviluppi a livello internazionale o nel campo della tecnica. 2 Esso procede agli adeguamenti che possono rivelarsi ostacoli tecnici al commercio d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricer- ca.
Art. 72 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 8.
Art. 73 Disposizioni transitorie 1 Le autorizzazioni secondo il diritto anteriore restano valide al massimo fino alla loro scadenza. La domanda di rinnovo di un’autorizzazione deve essere presentata spontaneamente a Swissmedic, corredata della necessaria documentazione, almeno sei mesi prima della sua scadenza. Eventuali modifiche dell’autorizzazione devono essere richieste nell’ambito di una domanda di rinnovo.
2 Le domande di autorizzazione di mediatori e agenti devono essere presentate a
Swissmedic al più tardi entro il 30 giugno 2019. Le attività possono proseguire fino alla decisione di Swissmedic. 3 Le domande di autorizzazione presentate prima del 1° gennaio 2019 sono esamina- te e approvate secondo il diritto anteriore.
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Art. 74 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
2 L’articolo 20 capoversi 2–4 entra in vigore il 1° gennaio 2020.
14 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 1 (art. 4 cpv. 2, 7 cpv. 2, 13 cpv. 2 lett. a, 27 cpv. 1 lett. c, 37 cpv. 1 lett. e, 46 lett. e)
Norme internazionali della Buona prassi di fabbricazione
1. Quali norme della Buona prassi di fabbricazione (Good Manufacturing
Practice; GMP) sono applicabili le seguenti disposizioni: a. Direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell’8 ottobre 200314, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbrica- zione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso uma- no in fase di sperimentazione; b. Direttiva 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 199115, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari; c. Guida per la buona prassi di fabbricazione, medicinali per uso umano e medicinali per uso veterinario della Commissione Europea (EudraLex, volume 4)16; d. Principi e linee direttrici della Buona prassi di fabbricazione secondo la Convenzione dell’8 ottobre 197017 per il riconoscimento reciproco delle ispezioni concernenti la fabbricazione di prodotti farmaceutici.
2. Disposizioni particolari per i mangimi medicati: Direttiva 90/167/CEE del
Consiglio, del 26 marzo 199018, che stabilisce le condizioni di preparazione, d’immissione sul mercato e di utilizzazione di mangimi medicati nella Co- munità. 3. Disposizioni particolari per il sangue e gli emoderivati labili: linee direttrici di Buone prassi secondo l’appendice alla Raccomandazione R (95) 15 del Consiglio d’Europa del 12 ottobre 199519 su preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti.
14 Versione della GU L 262 del 14.10.2003, pag. 22.
15 Versione della GU L 228 del 17.8.1991, pag. 70.
16 Il testo di questa guida può essere ottenuto presso l’Associazione svizzera di normalizza- zione (snv); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.o consultato all’indirizzo https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4_en. 17 RS 0.812.101. Il testo di questi principi e di queste linee direttrici può essere richiesto al Segretariato PIC/S, casella postale 5695, CH-1211 Ginevra 11 o consultato all’indirizzo Internet: www.picscheme.org.
18 Versione della GU L 92 del 7.4.1990, pag. 42.
19 La raccomandazione può essere richiesta al Consiglio d’Europa, F-67075 Strasburgo (www.coe.int) o consultata all’indirizzo www.edqm.eu/en/blood-transfusion-guide.
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O sull’autorizzazione dei medicamenti RU 2018
Allegato 2 (art. 4 cpv. 2, 8 cpv. 3)
Norme della Buona prassi di fabbricazione di medicamenti in piccole quantità
Quali norme della Buona prassi di fabbricazione di medicamenti in piccole quantità sono applicabili le disposizioni dei capitoli 20.1. e 20.2. della Pharmacopoea Helve- tica20 (Ph. Helv.).
20 La Pharmacopoea Helvetica è pubblicata da Swissmedic e può essere acquistata presso l’UFCL, Vendita pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.pubblicazionifederali.admin.ch, alle condizioni previste dall’ordinanza del 19 no- vembre 2014 sugli emolumenti per le pubblicazioni; RS 172.041.11.
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O sull’autorizzazione dei medicamenti RU 2018
Allegato 3 (art. 8 cpv. 1–3)
Analisi dei rischi per la fabbricazione di medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere a-cbis LATer
1 Calcolo del fattore di rischio
Il fattore di rischio deve essere calcolato per i singoli medicamenti. Se dalla molti- plicazione dei fattori di cui al numero 2 scaturisce un valore inferiore a 100, invece di un’autorizzazione di Swissmedic è necessaria un’autorizzazione di fabbricazione cantonale.
2 Criteri
Fattore
1. Genere di applicazione:
a. Applicazione parenterale 5 b. Applicazione oftalmica in chirurgia o in caso di lesioni traumatiche 4 c. Applicazione inalativa 4 d. Applicazione enterale o topica con esigenze di sterilità 4 e. Applicazione enterale 3 f. Applicazione oftalmica sull’occhio non leso 1 g. Applicazione topica 1
2. Quantità prodotta annualmente:
a. Medicamenti liquidi in unità d’imballaggio o di applicazione correnti, in litri
1. Più di 2000 5
2. 1000–2000 4 3. 500–999 3 4. 100–499 2
5. Meno di 100 1
b. Medicamenti solidi, numero di pezzi
1. Più di 120 000 5
2. 60 000–120 000 4 3. 30 000–59 999 3 4. 6000–29 999 2
5. Meno di 6000 1
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O sull’autorizzazione dei medicamenti RU 2018
Fattore
c. Medicamenti semisolidi (supposte), numero di pezzi
1. Più di 40 000 5
2. 20 000–40 000 4 3. 10 000–19 999 3 4. 2000–9999 2
5. Meno di 2000 1
d. Medicamenti semisolidi (unguenti, creme ecc.) in grammi
1. Più di 200 000 5
2. 100 000–200 000 4 3. 50 000–99 999 3 4. 10 000–49 999 2
5. Meno di 10 000 1
e. Gocce per gli occhi, in litri
1. Più di 200 5
2. 100–200 4 3. 50–99 3 4. 10–49 2
5. Meno di 10 1
3. Rischio intrinseco del principio attivo:
a. Rischio elevato 5 b. Rischio medio 3 c. Rischio basso 1
Per classificare il rischio di un principio attivo sono valutati almeno i seguenti crite- ri: cancerogenicità, mutagenicità, tossicità ambientale, rischio di allergie, margine terapeutico, unità di dosaggio, stabilità in caso di esposizione a luce e ossigeno, oscillazioni della temperatura, variazioni del pH, qualità farmaceutica, conformità alla farmacopea.
4. Processo di fabbricazione:
a. Fabbricazione asettica 5 b. Fabbricazione con sterilizzazione finale 4 c. Soluzione e miscelazione 3 d. Diluizione 2 e. Travaso di medicamenti non sterili 1
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O sull’autorizzazione dei medicamenti RU 2018
Fattore
5. Rapporto quantitativo: medicamenti fabbricati per conto terzi – medicamenti
fabbricati per la dispensazione alla propria clientela: a. Esclusivamente per conto terzi 5 b. Prevalentemente per conto terzi (rapporto: circa 2:1) 4 c. Equilibrato (rapporto: circa 1:1) 3 d. Prevalentemente per la propria clientela (rapporto: circa 1:2) 2 e. Esclusivamente per la propria clientela 0,2
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O sull’autorizzazione dei medicamenti RU 2018
Allegato 4 (art. 13 cpv. 2 lett. e, 15 cpv. 2, 17 cpv. 2, 45 lett. d)
Norme internazionali della Buona prassi di distribuzione
Quali principi della Buona prassi di distribuzione (Good Distribution Practice; GDP) sono applicabili le seguenti disposizioni: a. linee guida della Commissione europea, del 5 novembre 201321, sulle buone pratiche di distribuzione dei medicinali per uso umano; b. disposizioni particolari per i principi attivi farmaceutici: linee guide della Commissione europea per le norme di Buona prassi di fabbricazione per i medi- cinali ad uso umano e veterinario (EudraLex, volume 4) parte II22; c. disposizioni particolari per i mangimi medicati: direttiva 90/167/CEE23 che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizza- zione dei foraggi medicinali nella Comunità.
21 Comunicazione della Commissione europea, GU C 343 del 23.11.2013, pag. 1.
22 Questo testo è disponibile solo in inglese alla pagina
http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index_en.htm
23 Versione della GU L 92 del 7.4.1990, pag. 42.
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Allegato 5 (art. 29 cpv. 3 e 5, 30 cpv. 1, 32 cpv. 2)
Idoneità a donare il sangue, procedimento relativo ai test e informazione in relazione alle donazioni di sangue
1 Valutazione dell’idoneità a donare il sangue
Raccomandazione R (95) 15 del Consiglio d’Europa del 12 ottobre 199524 su prepa- razione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti, incluse le appendici.
2 Requisiti del procedimento relativo ai test
2.1 Di ogni prelievo di sangue deve essere esaminato un campione non miscela-
to per rivelare la presenza dei virus HIV 1 e 2, del virus dell’epatite B (HBV), del virus dell’epatite C (HCV) e del treponema pallidum.
2.2 In occasione dei test deve essere determinato quanto segue:
a. anticorpi contro lo HIV 1 e 2 (anticorpi anti-HIV 1+2); b. antigene di superficie del virus dell’epatite B (HBsAg) oppure anticorpi contro l’antigene core del virus dell’epatite B (anticorpi anti-HBc); c. anticorpi contro il virus dell’epatite C (anticorpi anti-HCV); d. anticorpi contro il treponema pallidum; e. virus HI (HIV-1) mediante una tecnica appropriata di amplificazione degli acidi nucleici; f. virus dell’epatite B (HBV) mediante una tecnica appropriata di amplifi- cazione degli acidi nucleici; g. virus dell’epatite C (HCV) mediante una tecnica appropriata di amplifi- cazione degli acidi nucleici. 2.3 Per i prelievi per trasfusioni autologhe devono essere eseguiti soltanto i test di cui al numero 2.2 lettere a–d.
2.4 Per il plasma destinato al frazionamento, devono essere effettuati almeno i
test di cui al numero 2.2 lettere a–c.
2.5 Di ogni prelievo di sangue devono essere determinati il gruppo sanguigno A,
B, 0 e il fattore Rhesus D, fatta eccezione per il plasma destinato soltanto al frazionamento.
2.6 Per componenti, donatori o situazioni epidemiologiche particolari possono
essere necessari ulteriori test.
24 La raccomandazione può essere richiesta al Consiglio d’Europa, F-67075 Strasburgo (www.coe.int) o consultata all’indirizzo www.edqm.eu/en/blood-transfusion-guide.
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O sull’autorizzazione dei medicamenti RU 2018
3 Prescrizioni concernenti l’informazione
3.1 Le informazioni da fornire ai candidati donatori di sangue e di emoderivati
labili sono conformi alla raccomandazione R (95) 15 del Consiglio d’Europa del 12 ottobre 1995 sulla preparazione, uso e garanzia di qualità degli emo- componenti, compresi gli allegati.
3.2 Le informazioni da richiedere ai donatori per ogni donazione devono com-
prendere in particolare le seguenti indicazioni: a. i dati personali che identifichino univocamente il donatore, senza ri- schio di confusione, come pure dati necessari per contattarlo (identifi- cazione del donatore); b. stato di salute e antecedenti sanitari e medici del donatore, e segnata- mente i fattori suscettibili di contribuire a individuare ed escludere per- sone la cui donazione può costituire un rischio sanitario per i donatori stessi o un rischio di trasmettere malattie ad altri; c. firma del donatore sull’apposito questionario; d. firma della persona di cui al numero 3.3. 3.3 Lo stato di salute e antecedenti sanitari e medici del donatore devono essere raccolti da personale sanitario qualificato mediante un questionario o un’intervista personale.
3.4 Con la firma il donatore conferma che:
a. ha letto e compreso il materiale esplicativo fornito; b. ha avuto la possibilità di porre domande; c. ha ottenuto risposte soddisfacenti alle domande poste; d. ha dato il suo consenso informato a procedere con la donazione; e. è stato informato, nel caso di donazioni autologhe, che sangue ed emo- componenti donati possono non essere sufficienti per soddisfare il fab- bisogno trasfusionale; e f. riconosce in coscienza e in fede di avere fornito informazioni veritiere.
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Allegato 6 (art. 53 cpv. 1)
Documenti richiesti per la domanda di autorizzazione temporanea dell’uso di medicamenti secondo l’articolo 9b capoverso 1 LATer
1. Il modulo della domanda di autorizzazione temporanea dell’uso di medica-
menti, compreso il riferimento a una o più sperimentazioni cliniche approva- te dalla commissione d’etica competente e da Swissmedic;
2. una descrizione del progetto contenente una giustificazione dell’uso di me-
dicamenti al di fuori di sperimentazioni cliniche, compresa la valutazione ri- schi-benefici per i pazienti con riferimento al dossier per lo sperimentatore (Investigator’s Brochure; IB); 3. il dossier per lo sperimentatore di riferimento, aggiornato e contenente le in- dicazioni sulla valutazione dei rischi;
4. una conferma del promotore secondo cui il medicamento è identico a quello
utilizzato nella sperimentazione clinica di riferimento; 5. l’informazione fornita al paziente, concernente in particolare lo statuto spe- cifico del medicamento;
6. se del caso, le decisioni relative all’«uso compassionevole» adottate
dall’Agenzia europea dei medicinali o da un Paese che prevede un controllo dei medicamenti equivalente (art. 13 LATer), compresi eventuali oneri e la relativa motivazione; 7. la convenzione tra il promotore e il medico curante che definisce le rispetti- ve responsabilità;
8. il preavviso della commissione d’etica.
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Allegato 7 (art. 70)
Informazione al pubblico sulle autorizzazioni
Gli elenchi contengono le seguenti informazioni: a. nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione; b. siti aziendali; c. attività autorizzate; d. data dell’ultima ispezione; e. elenco dei medicamenti non pronti per l’uso ispezionati (principi attivi); f. stato della conformità GMP; g. numero di certificato GMP; h. data di emissione del certificato GMP; i. eventuali commenti.
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Allegato 8 (art. 72)
Abrogazione e modifica di altri atti normativi I L’ordinanza del 17 ottobre 200125 sull’autorizzazione dei medicamenti è abrogata.
II Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 27 novembre 200926 sull’IVA
Art. 49 lett. d Sono considerati medicinali: d. i medicamenti pronti per l’uso non omologati ai sensi degli articoli 48 e 49 capoversi 1–4 dell’ordinanza del 14 novembre 201827 sull’autorizzazione dei medicamenti come pure ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza del 18 agosto 200428 sui medicamenti veterinari.
2. Ordinanza del 25 maggio 201129 sulla dipendenza da stupefacenti
Art. 28 cpv. 2 lett. c
2 Sono necessarie le seguenti indicazioni:
c. per ottenere l’autorizzazione secondo il capoverso 1 lettera c va fornita la prova che sono rispettate le norme della Buona prassi di fabbricazione di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 14 novembre 201830 sull’autorizzazione dei medicamenti e le disposizioni sulle sperimentazioni cliniche previste nella legge del 15 dicembre 200031 sugli agenti terapeutici e l’ordinanza del 20 settembre 201332 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici;
25 RU 2001 3399, 2004 4037, 2006 2945, 2007 1469 1847 1961 5651, 2010 4031, 2011 2561, 2015 1497 1901, 2016 1171, 2017 2785 5935, 2018 3577 26 RS 641.201 27 RS 812.212.1 28 RS 812.212.27 29 RS 812.121.6 30 RS 812.212.1 31 RS 812.21 32 RS 810.305
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O sull’autorizzazione dei medicamenti RU 2018
3. Ordinanza del 21 settembre 201833 sui medicamenti
Art. 54 Il titolare dell’omologazione può smerciare medicamenti immunologici ad uso veterinario, ad eccezione degli allergeni, soltanto ai veterinari o alle autorità compe- tenti.
Art. 62a Obbligo di notificare ogni sospetto di traffico illegale Chi fabbrica o immette in commercio medicamenti deve notificare a Swissmedic, immediatamente o al più tardi entro 5 giorni, ogni sospetto di commercio illegale di medicamenti da parte di terzi che sia in relazione con la sua attività, con uno dei suoi prodotti o con un componente degli stessi.
4. Ordinanza del 18 agosto 200434 sui medicamenti veterinari
Art. 7 cpv. 3 3 L’importazione di medicamenti immunologici, ad eccezione degli allergeni, neces- sita di un’autorizzazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veteri- naria (USAV).
Art. 9 cpv. 4, secondo periodo Abrogato
5. Ordinanza del 5 settembre 201235 sulle indicazioni di quantità
Art. 1 cpv. 2 lett. b
2 La presente ordinanza non si applica:
b. agli imballaggi preconfezionati di medicamenti delle categorie di vendita A e B secondo gli articoli 41 e 42 dell’ordinanza del 21 settembre 201836 sui medicamenti, come anche della categoria di vendita C secondo l’articolo 25 dell’ordinanza del 17 ottobre 200137 sui medicamenti;
33 RS 812.212.21 34 RS 812.212.27 35 RS 941.204 36 RS 812.212.21 37 RU 2001 3420
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6. Ordinanza dell’11 dicembre 197838 sull’indicazione dei prezzi
Art. 5 cpv. 3 lett. j
3 L’indicazione del prezzo unitario non è obbligatoria:
j. per gli imballaggi preconfezionati di medicamenti delle categorie di dispen- sazione A e B secondo gli articoli 41 e 42 dell’ordinanza del 21 settembre
201839 sui medicamenti, come anche della categoria C secondo l’articolo 25
dell’ordinanza del 17 ottobre 200140 sui medicamenti;
38 RS 942.211 39 RS 812.212.21 40 RU 2001 3420
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