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AS 2018 5083

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità

Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)

Modifica del 30 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 56 Locali per gli organi d’esecuzione L’Ufficio federale incarica compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG) di acquistare o costruire, a carico dei conti ordinari dell’AI, i locali per gli organi d’esecuzione dell’assicurazione per l’invalidità, se a lungo termine ne risultano risparmi sui costi d’esercizio. Questi locali fanno parte degli attivi dell’assicurazione per l’invalidità.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

30 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 831.201

2018-3089 5083

Assicurazione per l’invalidità. O RU 2018

5084

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