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AS 2018 521

AS 2018 521

Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)

Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)

Modifica del 18 ottobre 2017 (RU 2017 6307; RS 641.201)

Art. 63 cpv. 1

Invece di:

1 La deduzione dell’imposta precedente fittizia è ammessa unicamente se vengono

acquistati beni mobili accertabili a un prezzo complessivo.

Leggasi: 1 La deduzione dell’imposta precedente fittizia è ammessa se vengono acquistati a un prezzo complessivo unicamente beni mobili accertabili.

30 gennaio 2018 Cancelleria federale

2018-0155 521

O sull’IVA. Correzione RU 2018