AS 2018 521
AS 2018 521
Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)
Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
Modifica del 18 ottobre 2017 (RU 2017 6307; RS 641.201)
Art. 63 cpv. 1
Invece di:
1 La deduzione dell’imposta precedente fittizia è ammessa unicamente se vengono
acquistati beni mobili accertabili a un prezzo complessivo.
Leggasi: 1 La deduzione dell’imposta precedente fittizia è ammessa se vengono acquistati a un prezzo complessivo unicamente beni mobili accertabili.
30 gennaio 2018 Cancelleria federale
2018-0155 521
O sull’IVA. Correzione RU 2018