Lexipedia

AS 2018 525

Ordinanza del DFI concernente la manipolazione di materiale radioattivo

Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)

Ordinanza del DFI concernente la manipolazione di materiale radioattivo (MMRa)

del 26 aprile 2017 (RU 2017 4753; RS 814.554)

Invece di:

Art. 28 cpv. 6 6 Nelle installazioni per la tomografia computerizzata (CT), come la tomografia a emissione di positroni (PET/CT) o la tomografia computerizzata a emissione singola di fotoni (SPECT/CT), il locale di comando deve essere completamente separato e schermato dal locale di radiazione. Art. 39 cpv. 1, frase introduttiva 1 Il corpo dei pompieri competente deve essere informato per scritto sulla presenza, sull’ubicazione e su eventuali modifiche di materiali radioattivi esistenti nonché su un eventuale, particolare modo di procedere in caso di incendio. Devono essere indicati segnatamente:

Leggasi: Art. 28 cpv. 6 6 Nelle installazioni per la tomografia computerizzata (CT), come la tomografia a emissione di positroni (PET/CT) o la tomografia computerizzata a emissione singola di fotoni (SPECT/CT), il locale di comando deve essere completamente separato e schermato dal locale di radiazione fino al soffitto.

2018-0078 525

O del DFI concernente la manipolazione di materiale radioattivo. Correzione RU 2018

Art. 39 cpv. 1, frase introduttiva 1 Il corpo dei pompieri competente deve essere informato per scritto dal titolare della licenza sulla presenza, sull’ubicazione e su eventuali modifiche di materiali radioat- tivi esistenti nonché su un eventuale, particolare modo di procedere in caso di incen- dio. Devono essere indicati segnatamente:

30 gennaio 2018 Cancelleria federale

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