AS 2018 533
Ordinanza sulla cittadinanza svizzera
Ordinanza sulla cittadinanza svizzera (Ordinanza sulla cittadinanza, OCit)
Modifica del 17 gennaio 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 giugno 20161 sulla cittadinanza è modificata come segue:
Art. 15a Diritto di dimora degli stranieri della prima generazione (art. 24a LCit)
Il diritto di dimora è considerato acquisito ai sensi dell’articolo 24a capoverso 1 lettera a LCit in particolare mediante uno dei seguenti titoli di soggiorno: a. permesso di dimora o di domicilio; b. ammissione provvisoria; oppure c. carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) o permesso di dimora con attività lucrativa.
Art. 15b Documenti per rendere verosimile il diritto di dimora (art. 24a LCit) 1 I seguenti documenti sono atti a rendere verosimile il diritto di dimora di uno straniero della prima generazione: a. estratto del registro degli abitanti dei Comuni e dei Cantoni; b. estratto del sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) della SEM o dei sistemi precedenti: registro centrale degli stranieri (RCS) e siste- ma automatizzato di registrazione delle persone (AUPER); c. estratto dei sistemi d’informazione sulla migrazione dei Comuni e dei Can- toni; oppure d. estratto del sistema d’informazione Ordipro del DFAE.
1 RS 141.01
2017-1955 533
O sulla cittadinanza RU 2018
2 Se il titolo di soggiorno richiesto non è comprovato chiaramente da un estratto di cui al capoverso 1, alla domanda occorre allegare altri documenti atti a dimostrare il diritto di dimora dello straniero della prima generazione. Entrano in particolare in linea di conto i documenti seguenti: a. atti di autorità comunali e cantonali preposte alla migrazione o di autorità scolastiche; b. estratti o attestazioni del registro svizzero dello stato civile; c. attestazioni di autorità fiscali che uno dei nonni è stato assoggettato all’im- posta in seguito a un soggiorno in Svizzera.
Art. 27 cpv. 4
4 All’estero gli emolumenti devono essere versati nella valuta locale. Nei Paesi
senza valuta convertibile gli emolumenti possono essere riscossi in un’altra valuta previa intesa con il DFAE.
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2018.
17 gennaio 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
534