AS 2018 567
Codice penale
Codice penale (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete)
Modifica del 16 giugno 2017
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 23 giugno 20161; visto il parere del Consiglio federale del 23 settembre 20162, decreta:
I Il Codice penale3 è modificato come segue:
Art. 293 cpv. 1 e 3 1 Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un’au- torità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall’autorità conformemente alla legge, è punito con la multa. 3 L’atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si oppo- neva alla pubblicazione.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 16 giugno 2017 Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017 Il presidente: Jürg Stahl Il presidente: Ivo Bischofberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol