AS 2018 569
Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità
Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM)
Modifica del 10 gennaio 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 settembre 20151 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) è modificata come segue:
Art. 1 lett. abis La presente ordinanza disciplina: abis. i contributi per progetti pilota internazionali;
Titolo prima dell’art. 17a Capitolo 2a: Contributi per progetti pilota internazionali
Art. 17a Principi 1 La SEFRI può assegnare contributi per progetti pilota internazionali con i quali possono essere raccolte informazioni per elaborare le basi necessarie all’ulteriore sviluppo strategico delle modalità di promozione della Confederazione nell’ambito della mobilità internazionale nel settore dell’educazione. I contributi sono assegnati soltanto se i progetti pilota esulano dai confini dei programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù secondo il capitolo 2.
2 Sono considerati progetti pilota internazionali quelli che:
a. servono a sperimentare modelli di promozione nei settori della mobilità e della cooperazione internazionali in materia di educazione; e
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b. ai quali partecipano partner da Paesi che non sono associati ai programmi dell’UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù.
Art. 17b Condizioni per l’assegnazione di contributi I contributi per progetti pilota internazionali sono assegnati soltanto se: a. il progetto è importante per la Svizzera sotto il profilo della politica dell’educazione e apporta un valore aggiunto rispetto alle misure esistenti; b. il progetto non è sostenuto con aiuti finanziari dell’UE né con fondi pubblici secondo il capitolo 2; c. il responsabile di progetto fornisce una propria prestazione; d. il progetto è co-gestito e coordinato da un’istituzione od organizzazione di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera in grado di garantire che i contributi siano impiegati in maniera efficiente e con un onere amministrati- vo contenuto; e. il progetto si svolge sulla base di convenzioni concluse tra le istituzioni od organizzazioni partecipanti.
Art. 17c Priorità I progetti pilota internazionali da sostenere sono selezionati sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza: a. il progetto fornisce un contributo all’ulteriore sviluppo del sistema educativo svizzero; b. il progetto crea sinergie per la promozione di scambi e mobilità a livello na- zionale; c. il progetto tiene conto delle esigenze specifiche di un determinato settore dell’educazione; d. il progetto è gestito da partner svizzeri provenienti da diverse regioni lingui- stiche.
Art. 17d Calcolo e durata dei contributi
1 Un contributo copre al massimo il 60 per cento dei costi di un progetto pilota
internazionale. 2 I contributi sono calcolati in modo che nessun progetto pilota internazionale riceva più del 50 per cento dei mezzi finanziari a disposizione ogni anno.
3 La durata massima di un contributo è 24 mesi.
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Art. 17e Domande
1 Le domande devono essere inoltrate alla SEFRI.
2 La SEFRI può delegare all’agenzia nazionale di cui all’articolo 14 i seguenti
compiti: a. assistenza nella presentazione della domanda; b. preparazione dei documenti inoltrati in vista della decisione della SEFRI; c. esecuzione del progetto dopo la decisione della SEFRI.
Art. 17f Rapporto e valutazione 1 I responsabili di progetto presentano periodicamente rapporto alla SEFRI sui pro- getti sostenuti. Nei rapporti rendono conto del raggiungimento degli obiettivi, delle misure attuate e dei mezzi finanziari impiegati. 2 La SEFRI valuta regolarmente i progetti basandosi sui rapporti dei responsabili di progetto. Verifica in particolare il valore aggiunto che le misure e gli approcci speri- mentati generano per i partecipanti e i partner svizzeri.
II
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.
2 Ha effetto sino al 31 dicembre 2020; dopo tale data tutte le modifiche in essa
contenute decadono.
10 gennaio 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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