AS 2018 573
Ordinanza sulla protezione degli animali
Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)
Modifica del 10 gennaio 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
1 Intutto l’atto normativo, eccettuato l’articolo 175 e l’allegato 5 numero 27,
«equino» e «cavallo» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «equide». 2 In tutto l’atto normativo «impianto di macellazione» e «azienda di macellazione» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «macello».
Art. 1 Concerne soltanto il testo francese
Art. 2 cpv. 1 lett. b (Concerne soltanto il testo francese), e 3 lett. p, q, v e w
3 Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per:
p. equidi: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony asini, muli e bardotti; q. Abrogata v. animali geneticamente modificati: animali il cui materiale genetico nelle cel- lule germinali è stato modificato con tecniche di modificazione genetica secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del 9 maggio 20122 sull’impiego confi-
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nato in un modo non riscontrabile in condizioni naturali in seguito a incrocio o ricombinazione naturale; w. decapodi: crostacei del sottordine Pleocyemata, eccettuati gli ordini parziali Stenopodidea e Caridea.
Art. 17 lett. e e kbis Sui bovini sono inoltre vietate le pratiche seguenti: e. interventi invasivi sulla lingua, sul frenulo linguale, al setto nasale o sul mu- so per evitare disturbi comportamentali quali la suzione reciproca o l’arroto- lamento della lingua; kbis. l’impiego di dispositivi a scarica elettrica per calmare temporaneamente l’animale;
Art. 22, rubrica e cpv. 3 e 4 Pratiche vietate sui cani e obbligo di notifica in caso di deroghe al divieto di accorciamento 3 I detentori di cani devono notificare al servizio specializzato cantonale le seguenti caratteristiche dei cani: a. orecchie o coda recise nei cani importati a titolo di trasloco di masserizie; b. orecchie o coda recise per motivi medici; c. coda corta congenita. 4 Il servizio specializzato cantonale inserisce le caratteristiche nella banca dati di cui all’articolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 19663 sulle epizoozie (LFE).
Art. 23 cpv. 1 lett. f e g
1 Per quanto riguarda i pesci e i decapodi è inoltre vietato:
f. il trasporto di decapodi vivi direttamente su ghiaccio o in acqua ghiacciata; g. la detenzione fuori dall’acqua di decapodi che vivono in acqua.
Art. 24 lett. f È inoltre vietato: f. realizzare e gestire parchi accessibili al pubblico con conigli, piccoli roditori e pulcini in occasione di manifestazioni.
3 RS 916.40
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Titolo prima dell’art. 30a Sezione 5: Trattamento degli animali in occasione di manifestazioni
Art. 30a Obblighi delle persone coinvolte 1 Le manifestazioni devono essere pianificate e svolte in modo tale che gli animali coinvolti non siano esposti a rischi che superano quelli derivanti dalla natura della manifestazione e che siano evitati dolori, sofferenze, lesioni o un sovraffaticamento.
2 Gli organizzatori devono in particolare provvedere affinché:
a. sia previsto un elenco aggiornato nel quale figurano per ciascun partecipante l’indirizzo, le specie animali, il numero e, se prevista, l ’identificazione degli animali; b. lo svolgimento della manifestazione permetta agli animali fasi adeguate di riposo e recupero; e c. gli animali messi alla prova in modo eccessivo dalla situazione vengano adeguatamente ricoverati e assistiti in modo opportuno. 3 Se gli animali vengono accuditi dagli organizzatori, questi ultimi devono designare un numero sufficientemente elevato di persone in grado di provvedere all’accu- dimento e un responsabile. Il responsabile deve essere una persona esperta e sempre raggiungibile durante la manifestazione.
4 I partecipanti devono in particolare provvedere affinché:
a. partecipino alla manifestazione soltanto animali sani e il loro benessere sia garantito; b. non partecipino alla manifestazione animali allevati in base a obiettivi di al- levamento non ammessi (art. 25 cpv. 2); e c. gli animali giovani ancora in lattazione vengano esposti soltanto con la ma- dre. 5 Se gli organizzatori apprendono che il partecipante non adempie gli obblighi di cui al capoverso 4 devono adottare i provvedimenti necessari. 6 L’elenco di cui al capoverso 2 lettera a deve essere presentato, su richiesta, all’autorità competente.
Art. 30b Superamento delle dimensioni minime per un breve periodo 1 Alle manifestazioni è possibile tenere gli animali in ricoveri e in parchi che dero- gano lievemente alle dimensioni minime di cui agli allegati 1 e 2 per una durata massima di quattro giorni. Se giornalmente gli animali vengono tenuti in movimento o allenati in modo sufficiente è possibile tenerli in tali ricoveri e parchi per una durata massima di otto giorni. 2 I requisiti per gli impianti e l’illuminazione dei ricoveri e dei parchi devono co- munque essere rispettate e il clima deve essere adeguato agli animali.
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Art. 35 cpv. 4 lett. b
4 Per l’impiego di gioghi elettrici vigono le disposizioni seguenti:
b. possono essere impiegati soltanto per le vacche e per i bovini femmina di età superiore a 18 mesi;
Art. 39 cpv. 3 3 I bovini da ingrasso di età superiore a cinque mesi non possono essere tenuti esclu- sivamente in box ad area unica con lettiera profonda. La detenzione deve garantire l’usura degli zoccoli.
Art. 59 cpv. 4 e 5 4 Dopo lo svezzamento da parte della madre gli equidi devono essere tenuti in grup- po fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all’inizio della loro utilizzazione regolare. 5 Gli equidi tenuti in gruppo devono potersi evitare o ritirare; non è necessario prevedere la possibilità di evitarsi e di ritirarsi per i puledri svezzati e gli animali giovani fino all’inizio della loro utilizzazione regolare, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età. Nelle scuderie non possono esserci vicoli ciechi.
Art. 61 cpv. 4 4 Agli equidi che non sono utilizzati devono essere concesse ogni giorno almeno due ore di uscita.
Art. 66 cpv. 3 lett. e
3 Occorre inoltre prevedere:
e. per i piccioni domestici: la possibilità di bagnarsi con acqua fresca almeno una volta a settimana.
Art. 74 cpv. 5 e 6 5 Il detentore del cane deve notificare l’inizio dell’addestramento dei cani per i servizi di difesa all’autorità competente secondo l’articolo 16 capoverso 1 OFE4. 6 L’autorità competente inserisce l’inizio dell’addestramento dei cani per i servizi di difesa nella banca dati secondo l’articolo 30 capoverso 2 LFE5.
Art. 76 cpv. 6 6 L’impiego di mezzi per impedire agli animali di emettere versi ed esprimere dolore è vietato.
4 RS 916.401 5 RS 916.40
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Art. 76a Offerta di cani 1 Chiunque offre pubblicamente cani deve fornire per iscritto le informazioni se- guenti: a. il nome, il cognome e l’indirizzo dell’offerente; b. il Paese di provenienza del cane; c. il Paese di allevamento. 2 I gestori delle piattaforme Internet e gli editori dei quotidiani provvedono alla completezza dei dati.
Art. 77 Responsabilità dei detentori o degli addestratori di cani Chiunque detiene o addestra un cane deve adottare provvedimenti affinché esso non costituisca un pericolo per le persone e gli animali. La responsabilità per i cani da protezione del bestiame di cui all’articolo 10quater dell’ordinanza del 29 febbraio 19886 sulla caccia è valutata tenendo conto del loro impiego a scopo di difesa contro animali estranei.
Art. 80
1 I gatti tenuti da soli devono avere un contatto quotidiano con le persone o un
contatto visivo con i conspecifici.
2 I parchi devono essere conformi ai requisiti di cui all’allegato 1 tabella 11.
3 I gatti possono essere tenuti in gabbie di detenzione individuale di cui all’allegato 1 tabella 11 numero 2 per al massimo tre settimane. 4 I gatti tenuti in tali gabbie devono potersi muovere al di fuori della gabbia almeno cinque giorni a settimana. Devono almeno disporre di un’unità di detenzione di cui all’allegato 1 tabella 11 numero 1. 5 I gatti maschi non possono essere tenuti in gabbie di cui al capoverso 3 nell’inter- vallo tra un accoppiamento e l’altro.
Art. 89 lett. c e f La detenzione da parte di privati degli animali selvatici seguenti è soggetta ad auto- rizzazione: c. ornitorinchi, echidna istrici, armadilli, formichieri, istrici, bradipi, pangolini; f. tartarughe marine (Cheloniidae, Dermochelyidae), testuggini giganti delle Galapagos e delle Seychelles (Chelonoidis nigra, Dipsochelys spp.), testug- gini dagli speroni (Geochelone [Centrochelys] sulcata), tartarughe alligatore (Chelydridae), tartarughe collo di serpente (Chelidae), tartarughe Pelomedu- sidae (Pelomedusidae), tartarughe dal guscio molle di grossa taglia (Amyda cartilaginea, Aspideretes nigricans, Chitra spp., Pelochelys spp., Rafetus spp., Trionyx triunguis), podocnemididi di grossa taglia (Podocnemis expan-
6 RS 922.01
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sa), geoemididi asiatiche di grossa taglia (Batagur borneensis, Orlitia bor- neensis); tutti i coccodrilli (Crocodylia); tuatara (Sphenodon spp.); iguane terrestri delle Galapagos (Conolophus spp.), iguane marine (Amblyrhynchus cristatus); iguane, tegu e varani che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre un metro, Varanus mitchelli, Varanus semiremex; elodermi (Heloderma); tutti i camaleonti (Chamaeleonidae); idrosauri (Hydrosaurus spp.); draghi volanti (Draco spp.), diavoli spinosi (Moloch horridus); ser- penti giganti che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre tre metri, eccettuato il Boa constrictor;
Art. 90 cpv. 3 lett. a
3 Non sono considerate detenzioni professionali di animali selvatici:
a. i vivai per pesci commestibili di acqua dolce utilizzati nella ristorazione;
Art. 92 cpv. 1 lett. h 1 Per le specie animali seguenti, l’autorità cantonale può rilasciare l’autorizzazione soltanto se la perizia di uno specialista indipendente e riconosciuto comprova che i parchi e le attrezzature previste consentono una detenzione adeguata degli animali: h. tartarughe marine (Cheloniidae, Dermochelyidae), testuggini giganti delle Galapagos e delle Seychelles (Chelonoidis nigra, Dipsochelys spp.), testug- gini dagli speroni (Geochelone [Centrochelys] sulcata); tutti i coccodrilli (Crocodylia); tuatara (Sphenodon spp.); iguane terrestri delle Galapagos (Conolophus spp.), iguane marine (Amblyrhynchus cristatus), iguane cornute (Cyclura spp.); camaleonti, eccettuato il Chamaeleo calyptratus; draghi vo- lanti (Draco spp.), diavoli spinosi (Moloch horridus); serpenti marini (Hydrophiinae);
Art. 94 cpv. 1 1 Per la domanda è necessario utilizzare il modello di formulario dell’USAV di cui all’articolo 209a capoverso 2.
Art. 95 cpv. 2
2 È possibile derogare lievemente ai requisiti minimi di cui all’allegato 2:
a. durante una tournée: nei parchi in cui si trovano animali che con frequenza e regolarità sono addestrati nel maneggio, allenati o presentati in pubblico, nel caso in cui le dimensioni limitate di alcuni luoghi non consentano di soddi- sfare tali requisiti; b. nei parchi in cui gli animali sono tenuti solo per un breve periodo.
Art. 101 lett. d ed e Necessita di un’autorizzazione cantonale chiunque:
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d. Abrogata e. Concerne soltanto il testo francese
Art. 101a Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione L’autorizzazione può essere rilasciata solo se: a. i locali, i parchi e gli impianti sono adeguati alle specie e al numero degli animali, sono conformi allo scopo dell’attività e non consentono la fuga de- gli animali; b. l’attività è organizzata in maniera confacente e documentata adeguatamente; c. il personale soddisfa i requisiti di cui all’articolo 102.
Art. 101b cpv. 1 e 3 lett. d 1 Per la domanda è necessario utilizzare il modello di formulario dell’USAV di cui all’articolo 209a capoverso 2 e capoverso 3. 3 L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri per quanto riguarda:
d. i requisiti e le responsabilità del personale;
Art. 101c Autorizzazione per la cura a titolo professionale degli unghioni o degli zoccoli 1 L’autorizzazione per la cura a titolo professionale degli unghioni dei bovini o degli zoccoli degli equidi è valida per tutta la Svizzera. 2 La domanda deve essere presentata all’autorità del Cantone di domicilio del richie- dente.
Art. 102 cpv. 1, 2 lett. c e d nonché 4 e 5 1 Nelle pensioni o nei rifugi per animali e nelle altre forme di accudimento profes- sionale gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali. 2 Nei seguenti casi è sufficiente che la persona responsabile dell’accudimento abbia conseguito una formazione di cui all’articolo 197: c. e d. Abrogate 4 Chi cede animali secondo l’articolo 101 lettera c deve aver conseguito una forma- zione di cui all’articolo 197.
5 Concerne soltanto il testo francese
Art. 103 lett. b–d Per il commercio o la pubblicità con animali, la persona responsabile dell’accudi- mento deve:
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b. nel commercio specializzato di animali: essere un guardiano di animali o aver conseguito l’attestato federale di capacità secondo l’articolo 38 della legge federale del 13 dicembre 20027 sulla formazione professionale (LFPr) in impiegato del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializ- zato di animali, integrato da una formazione di cui all’articolo 197; c. nelle aziende che esercitano il commercio di bestiame secondo l’articolo 20 capoverso 2 LFE8: essere titolare della patente di commerciante del bestia- me; d. per le manifestazioni commerciali e per la pubblicità: essere titolare di un attestato di competenza;
Art. 108 Registro di controllo dell’effettivo degli animali Le aziende che commerciano animali devono tenere un registro di controllo per tutte le specie di animali selvatici di cui agli articoli 89 e 92 capoverso 1 nonché per conigli, cani e gatti domestici; a seconda delle specie deve contenere dati relativi all’aumento e alla diminuzione dell’effettivo. È necessario indicare la data, il nume- ro, la causa dell’aumento dell’effettivo, la provenienza e la causa della diminuzione dell’effettivo.
Art. 111 cpv. 2 2 Chiunque vende a titolo professionale parchi per animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare per scritto informazioni sulla detenzione adeguata per la specie animale nonché sulle basi giuridiche corrispondenti.
Art. 122 cpv. 2 2 Per la domanda è necessario utilizzare il modello di formulario dell’USAV di cui all’articolo 209a capoverso 2.
Art. 123 Animali geneticamente modificati 1 I discendenti di linee o ceppi con animali geneticamente modificati sono considera- ti animali geneticamente modificati, salvo se è dimostrato che non presentano la modificazione genetica del genitore. 2 Gli animali il cui materiale genetico nelle cellule germinali è stato modificato con tecniche di ricombinazione degli acidi nucleici sono soggetti alle stesse disposizioni previste per gli animali geneticamente modificati, anche se non sono state inserite sequenze di acidi nucleici ottenute al di fuori della cellula.
7 RS 412.10 8 RS 916.40
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Art. 129 Designazione delle persone responsabili 1 In ciascun istituto o laboratorio deve essere designato un incaricato della protezio- ne degli animali; deve essere garantita la supplenza. 2 In ciascun istituto o laboratorio deve essere designato un capounità per gli esperi- menti sugli animali. 3 Per ogni esperimento sugli animali deve essere designato un responsabile d’esperi- mento; deve essere garantita la supplenza. Se vengono designati più responsabili d’esperimento, la loro sfera di competenze deve essere definita in modo inequivoca- bile.
Art. 129a Competenze dell’incaricato della protezione degli animali L’incaricato della protezione degli animali garantisce che: a. le domande di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali siano com- plete; b. nelle domande di autorizzazione siano in particolare esplicitati sufficiente- mente i dati per la valutazione dell’indispensabilità secondo l’articolo 137.
Art. 129b Requisiti per l’incaricato della protezione degli animali 1 L’incaricato della protezione degli animali deve aver conseguito un titolo universi- tario che fornisca conoscenze di base in anatomia, fisiologia, zoologia, etologia, genetica e biologia molecolare nonché igiene e biostatistica e aver seguito una formazione concernente la direzione di esperimenti su animali di cui all’articolo 197. 2 I presupposti per essere ammessi alla formazione di cui all’articolo 197 sono il conseguimento della formazione come «persona che esegue esperimenti» nonché un’esperienza lavorativa triennale nel campo della sperimentazione animale.
Art. 132 cpv. 1 1 Il responsabile d’esperimento deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 129b.
Art. 134 cpv. 1
1 Le persone che eseguono esperimenti devono aver conseguito una formazione di
cui all’articolo 197 nell’esecuzione di esperimenti.
Art. 142 cpv. 1 lett. e 1 Le autorizzazioni per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti sono rilasciate se: e. l’incaricato della protezione degli animali, il direttore del centro di detenzio- ne di animali da laboratorio, il responsabile d’esperimento e le persone che eseguono l’esperimento soddisfano i requisiti previsti; e
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Art. 149 cpv. 3
3 I membri devono dimostrare di aver seguito, sull’arco di quattro anni, quattro
giorni di formazione continua su temi della formazione teorica secondo gli artico- li 132 o 134.
Art. 150 Formazione e formazione continua del personale impiegato nel commercio e nel trasporto di bestiame 1 Nelle imprese di commercio e di trasporto di bestiame, gli autisti, il personale che accudisce gli animali e uno dei responsabili del servizio di trasporto, quale un agente di trasporto o un membro della direzione, devono aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197. La formazione deve essere specifica per le mansioni svolte. 2 Chiunque trasporta animali a titolo professionale deve provvedere alla formazione e alla formazione continua dei collaboratori.
Art. 152 cpv. 1 lett. e
1 L’autista deve:
e. al momento della consegna degli animali a unghia fessa e degli animali tra- sportati al macello, annotare per scritto il tempo di percorrenza e la durata del trasporto.
Art. 157 cpv. 1 e 2 1 Gli animali possono essere guidati, condotti, caricati o scaricati soltanto da persone esperte o sufficientemente istruite. Queste ultime devono trattare gli animali con riguardo. 2 Durante il trasporto, gli animali devono essere accompagnati da personale esperto o sufficientemente istruito che, se necessario, li abbeveri e li foraggi. Il personale controlla regolarmente gli animali e provvede affinché si riposino debitamente.
Art. 160 cpv. 1 1 Gli equidi devono essere legati durante il trasporto; sono eccettuati gli animali giovani fino all’inizio della loro utilizzazione regolare, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età. È vietato legarli a cavezze di corda, a cavezze annodate oppure alle briglie.
Art. 165 cpv. 1 lett. h
1 I mezzi di trasporto devono soddisfare i requisiti seguenti:
h. sulle aperture posteriori dei veicoli e dei rimorchi utilizzati per il trasporto di bovini, suini, ovini e caprini deve essere collocata una griglia;
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Art. 177 cpv. 1, 1bis e 2, parte introduttiva 1 Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto da persone esper- te. 1bis Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l’esperienza pratica nell’uccisione di animali sotto la guida e la supervi- sione di uno specialista e che uccidono regolarmente animali.
2 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 177a Abrogato
Art. 178 Obbligo di stordimento Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto dopo essere stati storditi. Se non è possibile praticare lo stordimento, occorre provvedere a tutte le misure necessarie per ridurre al minimo dolori, sofferenze e ansietà.
Art. 178a Deroghe all’obbligo di stordimento
1 L’uccisione di animali vertebrati o decapodi senza stordimento è ammessa:
a. durante la caccia; b. nell’ambito di misure consentite di lotta contro i parassiti; c. se il metodo di uccisione usato fa cadere l’animale, immediatamente e senza dolori o sofferenze, in uno stato di insensibilità e di incoscienza.
2 L’uccisione delle rane senza stordimento è inoltre ammessa se gli animali, al
momento della macellazione, sono decapitati in stato di refrigerazione e se la testa viene distrutta immediatamente. 3 I feti negli incubatoi e i pulcini possono essere uccisi soltanto con metodi a effetto rapido, quali la triturazione o l’impiego di un’adeguata miscela di gas. I pulcini vivi non possono essere ammassati l’uno sull’altro.
Art. 179 Uccisione corretta
1 La persona che esegue l’uccisione deve adottare le precauzioni necessarie per
garantire un trattamento rispettoso dell’animale e uno svolgimento senza ritardi dell’uccisione. Deve sorvegliare l’operazione di uccisione fino al sopraggiungere della morte. 2 Il metodo di uccisione scelto deve portare con certezza alla morte dell’animale.
3 Dopo aver consultato le autorità cantonali, l’USAV può stabilire i metodi di ucci- sione ammessi per determinate specie animali o per particolari scopi.
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Art. 179a Metodi di stordimento ammessi
1 Sono ammesse le seguenti procedure di stordimento:
a. per equidi: – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello; b. per bovini: – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello, – pistola pneumatica per la quale è garantito che l’aria compressa non penetra nella scatola cra- nica, – elettronarcosi; c. per suini: – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello, – elettronarcosi, – esposizione al biossido di carbonio; d. per ovini e caprini: – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello, – elettronarcosi; e. per conigli: – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello, – stordimento per commozione cerebrale, – elettronarcosi; f. per pollame: – elettronarcosi, – forte colpo rintuzzato sulla testa, – proiettile captivo, – appropriata miscela di gas; g. per ratiti: – proiettile captivo nel cervello, – elettronarcosi; h. per selvaggina – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello; d’allevamento biungulata: i. per pesci: – forte colpo rintuzzato sulla testa, – dislocazione del collo, – elettronarcosi, – distruzione meccanica del cervello; j. per decapodi: – elettronarcosi, – distruzione meccanica del cervello. 2 Dopo aver consultato le autorità cantonali, l’USAV può ammettere altri metodi di stordimento.
Art. 179b Stordimento 1 Gli animali devono essere storditi in modo che cadano il più rapidamente possibile e senza dolori o sofferenze in uno stato di insensibilità e di incoscienza che si protrae fino alla morte. 2 Se è impiegato un apparecchio di stordimento meccanico o elettrico, gli animali devono essere posizionati in modo tale che l’apparecchio possa essere applicato e utilizzato senza difficoltà, con precisione e per la durata necessaria.
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3 Le attrezzature per immobilizzare gli animali non devono arrecare loro dolori o lesioni evitabili e devono garantire che gli animali destinati alla macellazione, eccet- tuato il pollame, siano storditi in piedi o in posizione eretta. 4 Tranne in caso di macellazione rituale, il pollame deve essere stordito prima del dissanguamento.
Art. 179c Apparecchi e impianti di stordimento 1 Gli apparecchi e gli impianti di stordimento devono essere controllati per verificar- ne il funzionamento tutti i giorni lavorativi, almeno una volta all’inizio del lavoro e, se necessario, puliti più volte al giorno. Gli apparecchi di ricambio devono essere tenuti pronti per l’impiego. 2 Durante l’attività, il funzionamento degli apparecchi e degli impianti di stordimen- to deve essere controllato verificando l’efficacia dello stordimento in modo da individuare ed eliminare immediatamente i difetti tecnici che causano errori. 3 La manutenzione degli apparecchi e degli impianti di stordimento, il controllo del loro funzionamento e l’eliminazione dei difetti devono essere documentati.
Art. 179d Dissanguamento 1 Il dissanguamento deve essere effettuato sezionando o incidendo i vasi sanguigni principali nella regione del collo. Deve avvenire il più rapidamente possibile dopo lo stordimento e finché l’animale è incosciente.
2 Fino al sopraggiungere della morte per dissanguamento, gli animali soggetti
all’obbligo di stordimento di cui all’articolo 21 LPAn devono trovarsi in uno stato di incoscienza e di insensibilità. 3 Se il dissanguamento di animali storditi è ritardato, lo stordimento di altri animali va immediatamente sospeso. 4 Dopo il taglio effettuato per dissanguare l’animale, non possono essere eseguite altre operazioni di macellazione se non dopo la morte dell’animale.
5 Dopo lo stordimento i pesci possono essere eviscerati anziché dissanguati.
Titolo prima dell’art. 179e Sezione 2: Responsabilità al momento della macellazione e trattamento degli animali nei macelli
Art. 179e Responsabilità nel macello 1 Il gestore del macello è responsabile del rispetto della legislazione sulla protezione degli animali. In particolare emana istruzioni di lavoro per: a. il trattamento degli animali nelle stalle di sosta; b. lo stordimento degli animali;
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c. il dissanguamento degli animali; d. l’istruzione del personale del macello. 2 Su richiesta, mette a disposizione degli organi esecutivi le istruzioni di lavoro.
3 Nei macelli in cui annualmente sono macellati oltre 1500 unità di macellazione di bovini, ovini, caprini, suini o equidi oppure oltre 150 000 capi di pollame o di coni- gli deve essere designato un incaricato della protezione degli animali. 4 L’incaricato della protezione degli animali è autorizzato a emanare istruzioni. Controlla il rispetto della legislazione sulla protezione degli animali ed è in partico- lare responsabile di: a. presentare al gestore del macello un rapporto sulle questioni inerenti alla protezione degli animali; b. istruire il personale del macello affinché adotti provvedimenti per garantire un trattamento rispettoso degli animali; c. annotare i provvedimenti adottati nel macello per migliorare la protezione degli animali.
Titolo prima dell’art. 180 Abrogato
Art. 183 Abrogato
Sezione 3 (art. 184–187) Abrogata
Titolo prima dell’art. 188 Sezione 3: Coordinamento dei compiti di controllo nei macelli
Titolo prima dell’art. 189 Capitolo 9: Formazione e formazione continua in materia di detenzione di animali Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 189 Scopo della formazione e della formazione continua
1 La formazione e la formazione continua dispensano le conoscenze necessarie a
garantire una detenzione adeguata degli animali nonché un trattamento responsabile e rispettoso degli stessi.
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2 La formazione e la formazione continua sono trasmesse in modo specifico tenendo conto delle specie o categorie animali con esigenze simili a livello di detenzione o trattamento.
Art. 190 Obbligo di formazione continua 1 Devono seguire corsi di formazione continua per almeno quattro giorni sull’arco di quattro anni: a. i guardiani di animali; b. gli incaricati della protezione degli animali, i responsabili d’esperimento e le persone che eseguono gli esperimenti, nonché i direttori dei centri di deten- zione di animali da laboratorio; c. le persone che offrono corsi di formazione per detentori di animali ricono- sciuti dall’USAV; d. gli impiegati del commercio al dettaglio nel commercio specializzato di animali. 2 Devono seguire un corso di formazione continua per almeno un giorno sull’arco di tre anni: a. gli autisti delle imprese di commercio e di trasporto di bestiame, il personale che accudisce gli animali e uno dei responsabili del servizio di trasporto, quale un agente di trasporto o un membro della direzione; b. il personale del macello che si occupa degli animali vivi; c. le persone che effettuano a titolo professionale la cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli degli equidi. 3 Il DFI disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione continua.
Art. 191, rubrica e cpv. 1 e 3 Formazione e formazione continua ordinate dall’autorità cantonale 1 Qualora vengano rilevate carenze a livello di alimentazione, accudimento o cura degli animali o altre violazioni alla legislazione sulla protezione degli animali, l’autorità cantonale può obbligare i detentori di animali, il personale o le aziende che accudiscono gli animali a seguire corsi di formazione o formazione continua. 3 I costi relativi alla formazione o alla formazione continua supplementare sono a carico delle aziende o dei detentori di animali.
Art. 192 cpv. 1 lett. a
1 Ai sensi della presente ordinanza si intendono per formazioni riconosciute:
a. una formazione specialistica professionale o universitaria;
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Art. 194 Professioni agricole
1 Ai sensi della presente ordinanza si intende per formazione agricola:
a. una formazione professionale di base nel campo professionale «agricoltura e professioni agricole» con un certificato federale di formazione pratica di cui all’articolo 37 LFPr9 o un attestato federale di capacità di cui all’articolo 38 LFPr; b. una formazione professionale superiore nelle professioni di cui alla lettera a; c. una formazione presso una scuola universitaria professionale o un’università nelle professioni di cui alla lettera a; d. una formazione equivalente per una professione specifica nel settore agrico- lo. 2 Alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 lettera a è equiparata qualsiasi altra formazione professionale di base con un certificato federale di forma- zione pratica o un attestato federale di capacità, integrati da: a. un corso di formazione in ambito agricolo concluso, disciplinato in modo unitario dai Cantoni in collaborazione con l’organizzazione del mondo del lavoro determinante; o b. un’attività pratica comprovata di gestore, cogestore o impiegato in un’azienda agricola per almeno tre anni.
Titolo prima dell’art. 199 Sezione 3: Riconoscimento e organizzazione delle formazioni e delle formazioni continue
Art. 199 cpv. 1 e 4 1 L’USAV riconosce le formazioni di cui all’articolo 197 e i corsi di cui all’arti- colo 198 capoverso 2. Pubblica la lista delle formazioni riconosciute. 4 L’autorità cantonale riconosce la formazione continua nell’ambito della sperimen- tazione animale.
Art. 200 cpv. 1, 2, 5 e 6
1 La domanda di riconoscimento di una formazione di cui all’articolo 197 o di un
corso di cui all’articolo 198 capoverso 2 deve essere presentata all’USAV in forma elettronica corredata della documentazione e del piano di studio. 2 La documentazione deve contenere dati sugli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione nonché sulla formazione e l’esperienza professionale del personale docente. Per le formazioni di cui all’articolo 197 deve inoltre contenere dati sull’esame.
9 RS 412.10
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Protezione degli animali. O RU 2018
5 Per la domanda di rinnovo del riconoscimento deve essere presentata la documen- tazione di cui al capoverso 2 e dimostrata la frequentazione della formazione conti- nua di cui all’articolo 190 capoverso 1. 6 L’USAV può vietare il rilascio degli attestati di formazione di cui all’articolo 193 capoverso 1 lettere b e c alle persone che offrono le formazioni di cui all’articolo 197 o i corsi di cui all’articolo 198 capoverso 2, se l’loro esecuzione è in contraddi- zione con la legislazione sulla protezione degli animali o se differisce considerevol- mente dalla documentazione presentata con la domanda di riconoscimento.
Art. 200a Riconoscimento di qualifiche estere
1 L’USAV decide in merito all’equipollenza delle formazioni estere secondo gli
articoli 197 e 198. 2 Le persone che dispongono di una qualifica professionale estera prima di esercitare un’attività per la quale la presente ordinanza prevede una formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 o un diploma specifico devono far riconoscere il loro diploma: a. dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione per un diploma federale secondo la LFPr10 o un diploma secondo la legge federale del 30 settembre 201111 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero; b. dall’autorità competente per altri diplomi12. 3 Per le persone che possono far valere l’allegato III dell’Accordo del 21 giugno 199913 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone oppure l’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 196014 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) rimangono salve le disposizioni della legge federale del 14 dicembre 201215 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.
Art. 201 Organizzazione delle formazioni e delle formazioni continue specialistiche 1 Le imprese addette al trasporto professionale di animali organizzano, in collabora- zione con le associazioni di categoria, corsi di formazione e formazione continua per il trasporto di animali. 2 I macelli organizzano, in collaborazione con le associazioni di categoria, corsi di formazione e formazione continua sul trattamento degli animali da macello.
10 RS 412.10 11 RS 414.20 12 L’elenco delle autorità competenti è disponibile su: www.sbfi.admin.ch > Formazione > Riconoscimento dei diplomi esteri. 13 RS 0.142.112.681 14 RS 0.632.31 15 RS 935.01
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3 Gli istituti e i laboratori di sperimentazione animale organizzano, in collaborazione con le associazioni di categoria, corsi di formazione e formazione continua sul trattamento degli animali da laboratorio e sull’esecuzione e direzione degli esperi- menti. 4 Il servizio specializzato cantonale garantisce la formazione e la formazione conti- nua degli organi di esecuzione competenti per la circolazione stradale.
Art. 202 cpv. 1
1 Le formazioni di cui all’articolo 197 devono concludersi con un esame.
Art. 203 cpv. 1 1 Chiunque impartisce ai detentori di animali una formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera b o c sulla detenzione e il trattamento degli animali deve aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197 e aver maturato almeno tre anni di esperienza con la specie animale in questione. La formazione deve concludersi con un esame. Il DFI emana il regolamento d’esame.
Art. 205 Requisiti per i centri di formazione
1 Le formazioni di cui all’articolo 203 possono essere offerte da:
a. un istituto di diritto pubblico; b. un’organizzazione incaricata dal servizio specializzato cantonale; c. un’altra organizzazione che dimostri di avere il personale docente qualificato per impartire tale formazione e un certificato ISO 29990:201016 oppure eduQua:201217 valido o una certificazione equivalente per istituzioni che si occupano di formazione degli adulti. 2 La certificazione di cui al capoverso 1 lettera c deve essere stata rilasciata da un organismo di certificazione per i sistemi di gestione accreditato secondo l’ordinanza del 17 giugno 199618 sull’accreditamento e sulla designazione.
Art. 206a lett. dbis Secondo l’articolo 28 capoverso 3 LPAn e se non è applicabile l’articolo 26 LPAn è punito chiunque, intenzionalmente o per negligenza: dbis. non adempie gli obblighi di informazione di cui all’articolo 76a capoverso 1;
Art. 209 cpv. 3–5 Abrogati
16 La norma menzionata può essere consultata e ottenuta presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch. 17 La norma menzionata può essere consultata e ottenuta presso la segreteria eduQua, Oerlikonerstrasse 38, 8057 Zurigo. 18 RS 946.512
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Protezione degli animali. O RU 2018
Art. 209a Modelli di formulario
1 L’USAV redige i modelli per i formulari previsti nella presente ordinanza.
2 Il modello di formulario per le domande di autorizzazione per detenzioni di ani- mali, per centri di detenzione di animali da laboratorio, per il commercio e la pub- blicità con animali nonché per la cessione di un numero di animali superiore a quello menzionato nell’articolo 101 lettera c contiene i dati seguenti: a. la persona responsabile e il suo domicilio o sede sociale; b. l’indirizzo e lo scopo della detenzione di animali; c. le specie animali e il numero di animali; nel caso del commercio: le specie animali e il volume del commercio; d. le dimensioni, il numero e la configurazione delle unità di detenzione; e. le attrezzature e la densità di occupazione dei locali e dei parchi; f. l’effettivo e la formazione del personale che accudisce gli animali; g. per la pubblicità: le circostanze precise e la durata dell’impiego degli ani- mali; h. per i centri di detenzione di animali da laboratorio: la detenzione di linee o ceppi con mutazioni patologiche e di altri animali che necessitano di un accudimento e di una cura particolari. 3 Il modello di formulario per le domande di autorizzazione per servizi di accudi- mento e di cura contiene i dati seguenti: a. la persona responsabile e il suo domicilio o sede sociale; b. lo scopo del servizio offerto, il luogo in cui è fornito, il genere di locali e parchi, nonché il genere e la dotazione dei veicoli per il trasporto; c. le specie animali, nonché il genere e il numero dei servizi; d. il numero e la formazione delle persone che forniscono il servizio.
Art. 215, rubrica e cpv. 1 Aziende che commerciano animali, detenzioni e allevamenti professionali di animali da compagnia, pensioni o rifugi per animali
1 L’autorità cantonale controlla le aziende che commerciano animali almeno una
volta all’anno. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l’intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a tre anni al massimo. Le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commerciano animali nonché l’impiego di animali nella pubblicità devono essere controllati a campione.
Art. 225a cpv. 2 lett. c Concerne soltanto il testo francese
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Protezione degli animali. O RU 2018
Art. 225b Disposizioni transitorie della modifica del 10 gennaio 2018 1 Fino al 28 febbraio 2019 per le detenzioni di piccioni domestici già esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica i requisiti di cui all’allegato
1 tabella 9-3 sono retti dal diritto anteriore.
2 Fino al 28 febbraio 2019 per le detenzioni di pesci a scopi ornamentali già esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica i requisiti di cui all’allegato 2 tabella 8 sono retti dal diritto anteriore.
3 Le persone che offrono formazioni specialistiche non legate a una professione
riconosciute prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che per la conclu- sione di tali formazioni non dovevano svolgere esami, dal 1° marzo 2019 devono svolgere gli esami finali. I piani d’esame devono essere presentati all’USAV entro il 31 agosto 2018 secondo la procedura di cui all’articolo 200.
4 Le formazioni specialistiche non legate a una professione iniziate entro il
28 febbraio 2018 possono essere concluse secondo il diritto anteriore.
II Gli allegati 1–3 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.
10 gennaio 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Protezione degli animali. O RU 2018
Allegato 1 (art. 10)
Requisiti minimi per la detenzione di animali domestici
Osservazioni 4 e 7 sulla tabella 7 – Equidi 4 Devono essere predisposte strutture che permettano ai cavalli di evitarsi e di ritirarsi; tali strutture non sono necessarie per i puledri svezzati e gli animali giovani fino all’inizio della loro utilizzazione regolare, al massimo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età. 7 Per i gruppi composti da 2–5 puledri svezzati e animali giovani fino all’inizio della loro utilizzazione regolare, al massimo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età, la superficie minima dell’area d’uscita corrisponde a quella prevista per 5 di tali animali.
Tabella 9-1: Pollame domestico
Tab. 9-1 Pollame domestico Categoria animale Pulcini Animali giovani Galline ovaiole, animali Animali da riproduttori ingrasso
Settimana di vita Fino al termine della Dall’11a all’inizio della Dall’inizio della deposizione 10a deposizione delle uova delle uova
1 Impianti di stabulazione
11 Attrezzature di foraggiamento e abbeveramento, per animale
111 Lunghezza disponibile alla mangiatoia nel foraggiamento manuale cm 3 10 16 –
112 Lunghezza disponibile alla mangiatoia o al nastro nel foraggiamento cm 3 6 8 21 meccanico
113 Canale della mangiatoia circolare automatica cm 2 3 3 1,51
114 Canale di abbeveratoi laterali cm 1 2 2,5 11
115 Canale di abbeveratoi circolari cm 1 1,5 1,5 11
116 Abbeveratoi a galleggiante, 1 per (n) animali, minimo 2 per ogni unità n 15 15 15 151 di detenzione
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Tab. 9-1 Pollame domestico Categoria animale Pulcini Animali giovani Galline ovaiole, animali Animali da riproduttori ingrasso
Settimana di vita Fino al termine della Dall’11a all’inizio della Dall’inizio della deposizione 10a deposizione delle uova delle uova
117 Abbeveratoi a coppa con acqua a libera disposizione2, 1 per (n) n 30 25 25 30 animali
12 Posatoi
121 Lunghezza dei posatoi, per animale cm 8 11 14 –
122 Distanza orizzontale fra i posatoi3 cm 25 25 30 –
13 Luogo di deposizione delle uova
131 Nidi individuali: 1 nido per (n) animali Animali – – 5 –
132 Superficie nei nidi collettivi4: 1 m2 per (n) animali Animali – – 100 –
14 Superfici calpestabili5
141 Altezza libera sopra la superficie6 cm 50 50 50 501
142 Larghezza minima cm 30 30 30 30
143 Pendenza massima del suolo % 12 12 12 0
Tab. 9-1 Pollame domestico Categoria Pulcini Animali giovani Galline ovaiole, animali riprodut- Animali da animale tori ingrasso
Settimana Fino al termine Dall’11a all’inizio della deposizione delle Fino a 2 kg Oltre 2 kg di vita della 10a uova
2 Superficie calpestabile per animale7 in unità di
detenzione con
21 fino a 150 animali: numero (n) animali/m2 n 14 9,3 7 6 –
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Protezione degli animali. O RU 2018
Tab. 9-1 Pollame domestico Categoria Pulcini Animali giovani Galline ovaiole, animali riprodut- Animali da animale tori ingrasso
Settimana Fino al termine Dall’11a all’inizio della deposizione delle Fino a 2 kg Oltre 2 kg di vita della 10a uova
22 oltre 150 animali: numero (n) animali/m2 n 15 Superficie grigliata: 16,4 Superficie grigliata: 12,5 – Superficie con lettiera: 10,3 Superficie con lettiera: 3,5
3 Superficie calpestabile per animale7 in unità di
detenzione8 con
31 fino a 20 animali: peso totale/m2 kg – – – – 15
32 21–40 animali: peso totale/m2 kg – – – – 20
33 41–80 animali: peso totale/m2 kg – – – – 25
34 oltre 80 animali: peso totale/m2 kg – – – – 30
4 Superfici calpestabili per il pollame riproduttore, cm2 – – 1400 1400 –
per animale
Tabella 9-3 Piccioni domestici
Tab. 9-3 Piccioni domestici Parco internoa),b) Parco con parte anteriore Requisiti particolari apertaa),c)
Razze Superficie minima Parco esternoa),d) Superficie minima per animale per animale (m2 (m2
Piccioni durante la cova e l’allevamento senza possibilità di volare Gre) 0,2 obbligatorio 0,35 1) 2) 3) liberamente all’esterno ogni giorno Pie) 0,25 obbligatorio 0,45 1) 2) 3) Altri piccioni e animali giovani senza possibilità di volare liberamente Gre) 0,15 obbligatorio 0,25 1) 3) all’esterno ogni giorno Pie) 0,2 obbligatorio 0,3 1) 3) Piccioni durante la cova e l’allevamento con possibilità di volare libe- Gre) 0,3 – 0,35 1) 2) 3) ramente all’esterno ogni giorno Pie) 0,375 – 0,45 1) 2) 3)
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Protezione degli animali. O RU 2018
Tab. 9-3 Piccioni domestici Parco internoa),b) Parco con parte anteriore Requisiti particolari apertaa),c)
Razze Superficie minima Parco esternoa),d) Superficie minima per animale per animale (m2 (m2
Altri piccioni e animali giovani con possibilità di volare liberamente Gre) 0,2 – 0,25 1) 3) all’esterno ogni giorno Pie) 0,25 – 0,3 1) 3)
Osservazioni sulla tabella 9-3 – Piccioni domestici a) Questi parchi devono avere un’altezza minima di 1,8 m. b) Il parco interno deve avere una superficie di base di almeno 2 m 2. È considerata superficie di base la superficie con l’altezza minima richiesta. c) Il parco con parte anteriore aperta è composto da un parco esterno e da un parco interno integrato. La superficie di base del parco con parte anteriore aperta deve essere lunga almeno 3 m e larga almeno 1 m. In almeno un terzo della superficie di base le pareti devono essere chiuse su tre lati. La copertura non deve superare il 50 %. d) Il parco esterno deve essere pari ad almeno il 75 % di quello interno e tuttavia lungo almeno 3 m e largo almeno 1 m. Deve essere accessibile durante il giorno. La copertura non deve superare il 50 %. e) Razze grandi (Gr): misura dell’anello 7–9; razze piccole (Pi): misura dell’anello 10–13.
Requisiti particolari 1) Nel parco interno e nel parco interno integrato è necessario un posatoio sopraelevato per ciascun piccione. Sono considerate posatoio in particolare assi per sedersi in scaffali o sui muri, posatoi singoli o celle in scaffali. Nel parco esterno i posatoi sopraelevati possono essere collocati anche a diverse altezze. 2) Per ciascuna coppia da allevamento è necessaria 1 cella con installato un nido, ad esempio una ciotola. 3) La superficie minima delle celle è di 0,2 m2 per le razze piccole e di 0,3 m2 per le razze grandi. Le celle con la superficie minima possono essere considerate superficie di base per il calcolo della densità di occupazione ma al massimo per il 100 % della superficie di base prevista senza celle. Tale tipo di celle è considerato posatoio per due piccioni. Le celle con superfici più piccole sono considerate soltanto nido e posatoio.
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Protezione degli animali. O RU 2018
Tabella 10 Cani domestici Cani adulti
Fino a 20 kg 20–45 kg Oltre 45 kg
1 Box
11 Altezza m 2 2 2
12 Superficie di base fino a 2 cani m2 4 8 10
13 Superficie di base per ogni cane in più m2 2 4 5
2 Canile1
21 Altezza m 1,8 1,8 1,8
22 Superficie di base per 1 cane m2 6 8 10
23 Superficie di base per 2 cani m2 10 13 16
24 Superficie di base per ogni cane in più m2 3 4 6
3 Se durante il giorno i cani sono tenuti all’aperto in gruppo, con possibilità di ritirarsi, e se vengono portati in box singoli soltanto per riposare e dormire, le superfici dei box devono avere almeno le dimensioni seguenti:
31 Superficie di base per 1 cane m2 2,2 4,3 5
Osservazione sulla tabella 10 – Cani domestici 1 Se una cagna deve essere tenuta nel canile con la sua cucciolata, fino allo svezzamento deve avere a disposizione, oltre alla superficie del canile, anche un box sempre accessibile di almeno 2 m2 se il suo peso è inferiore ai 20 kg, di 4 m2 se il suo peso è compreso tra 20 e 45 kg, di 5 m2 se il suo peso è superiore ai 45 kg.
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Protezione degli animali. O RU 2018
Tabella 11 Gatti domestici Gatti adulti
Requisiti supplementari
1 Unità di detenzione1
11 Altezza m 2,0 Superfici di riposo sopraelevate, possibilità di
12 Superficie di base2 fino a 4 gatti m2 7,0 ritirarsi, adeguate possibilità di arrampicarsi, di limare gli artigli, di soddisfare le loro esigenze 13 Superficie di base per ogni gatto in più m2 1,7 comportamentali. Per gruppi fino a 5 animali: un contenitore per escrementi per ogni gatto. Per gruppi da 6 animali e oltre: un contenitore per escrementi ogni 2 gatti se è pulito più volte al giorno oppure se i gatti hanno la possibilità di uscire all’aperto, altrimenti un contenitore per escrementi per ogni gatto.
2 Gabbie per la detenzione individuale per al massimo 3
settimane:
21 Superficie m2 1,0 m2 di superficie calpestabile su tre
livelli al massimo, di cui almeno 0,5 m2 di superficie di base.
22 Altezza m 1 m su almeno il 35 % della
superficie di base.
Osservazioni sulla tabella 11 – Gatti domestici 1 È indicato il numero massimo ammesso di gatti per unità di superficie. Gli animali giovani possono essere tenuti nello stesso spazio fino allo svezzamento.
2 Il rapporto fra lunghezza e larghezza può essere al massimo di 2:1.
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Protezione degli animali. O RU 2018
Allegato 2 (art. 10)
Requisiti minimi per la detenzione di animali selvatici (con o senza autorizzazione)
Tabella 1 – Parchi per mammiferi N. 45 e 46
Parchi per mammiferi Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in Requisiti particolari piùa)
Numero Parco esternoa) Parco internoa) Esterno Interno
Specie animali (n) Superfi- Volume Superficieb) Volume cieb) m2 m3 m2 m3 m2 m2
45 Degu 5 – – 0,5 0,35 – 0,2 40) 41) 44) 45) 46) 47)
46 Cincillà d) 2 – – 0,5 0,75 – 0,2 39) 41) 42) 43) 44) 45) 46)
47)
Requisito particolare 44 sulla tabella 1 Requisiti particolari 44) Foraggio grezzo come fieno o paglia; miscele di semi per criceti e topi.
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Protezione degli animali. O RU 2018
Tabella 2 Parchi per uccelli N. 1–4 e 29 Parchi per uccelli Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in piùa) Locale Requisiti interno particolari
Numero Parco esterno Volierab) Parco esterno Volierab) Per animalec)
Specie animali (n) Superficied) Superficied) Volume Superficie Superficie Superficie m2 m2 m3 m2 m2 m2
1 Struzzo comune e) 2 1100 – – 200 f, – 6 1) 3) 24)
3 1600 800 m
2 Nandù e) 6 500 – – 50 – – 1) 3) 24)
3 Casuarii e) 2 300 – – – – 10 2) 3) 4) 24)
26)
4 Emù e) 2 500 – – 100 – – 1) 3) 24) 25)
26)
29 Quaglie, Coturnix japonica h) 6 – 0,5 0,25 – 0,045 – 19) 22) 23) 27)
Requisiti particolari 3 e 27 sulla tabella 2 Requisiti particolari 3) Al posto di uno spazio interno è sufficiente un riparo o un’unità di detenzione. Il riparo o l’unità di detenzione deve offrire posto contemporaneamente a tutti gli animali, rimanere asciutto e offrire una superficie di riposo riparata dal vento. 27) A partire dalla 3a settimana di vita la parte di griglia non deve superare il 50% della superficie del parco che soddisfa l’altezza minima. Almeno la metà della superficie complessiva deve essere cosparsa di un materiale adatto (p. es. pula, segatura). Nel parco devono essere previsti la possibilità di fare un bagno di polvere, sufficienti nascondigli e, per le galline ovaiole, la possibilità di deporre indisturbate le uova in un nido o in un nascondiglio. I nidi devono essere alti almeno 16 cm e avere una superficie di 20 x 20 cm. Devono essere in parte coperti e cosparsi di materiale adatto. Per i gruppi di oltre 10 animali devono essere disponibili per ogni parco almeno 2 dispositivi di alimentazione e di abbeveraggio.
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Protezione degli animali. O RU 2018
Rettili Osservazioni preliminari A. In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra animali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve basarsi sulla lun- ghezza del corpo dell’esemplare detenuto. Per lunghezza del corpo si intende, nel caso dei sauri e dei coccodrilli, la lunghezza della testa e del tronco, nel caso delle tartarughe la lunghezza del carapace (lunghezza in linea retta senza tener conto della curvatura) e nel caso dei serpenti la lunghezza complessiva. La dimensione del parco è indicata nella tabella all’unità «lunghezza del corpo» (LC). Se diversi ani- mali di taglia differente sono tenuti in gruppo, l’unità determinante per il calcolo della dimensione del parco secondo la tabella è la lun- ghezza del corpo dell’animale più grande. Se dal calcolo risulta un valore superiore a 2,2 m si può limitare, per motivi pratici, l’altezza ri- chiesta del parco a 2,2 m. In questo caso la superficie del parco deve essere ingrandita proporzionalmente in modo da rispettare il volume minimo del parco. B. È necessario tener conto delle esigenze particolari di ogni specie animale per quel che riguarda la temperatura (ectotermia), l’umidità dell’aria e la luce. Informazioni dettagliate sono disponibili nella letteratura più recente in materia di terraristica e nelle informazioni tecni- che dell’USAV. C. I parchi per i rettili in grado di difendersi (come le tartarughe azzannatrici e le tartarughe alligatore), per i rettili velenosi (come gli eloder- mi e i serpenti velenosi), i boidi e i sauri di grossa taglia devono essere allestiti e gestiti tenendo in debita considerazione gli aspetti legati alla sicurezza. I parchi devono essere dotati di chiusure di sicurezza (lucchetti, catenacci ecc.). Le detenzioni di animali aperte al pubblico devono essere munite di vetri di sicurezza e di rifugi o strutture in cui rinchiudere gli animali. D. Gli animali possono essere tenuti temporaneamente in parchi più piccoli in caso di quarantena, per il trattamento di una malattia o di un infortunio, per l’adattamento, per la riproduzione e l’allevamento, per il letargo dovuto all’inverno o al freddo nonché per l’estivazione. E. È indicata la profondità dell’acqua nel punto più basso del bacino. Per alcune specie devono inoltre essere disponibili settori meno pro- fondi.
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Protezione degli animali. O RU 2018
Tabella 5 Rettili Parchi per rettili Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari
Numero Terreno Bacino Parco Terreno Bacino
Specie animali (n) Superficieb) Superficieb) Profondità Altezza Superficie Superfi- LC LC LC LC LC cie LC
Testudinidi (Testudinidae) 1 Testuggini giganti delle Galapagos e delle Seychel- a) 2 8×4 – – – 2×2 – 1) 2) 3) 5) 6) 7) les (Chelonoidis nigra, Dipsochelys spp.) 12) 26)
2 Testuggini dagli speroni a) 2 8×4 – – – 2×2 – 1) 3) 5) 6) 7) 9)
(Geochelone [Centrochelys] sulcata) 12) 26)
3 Testuggini tropicali e subtropicali 2 8×4 – – – 2×2 – 5) 9) 12) determi-
(Astrochelys spp., Chelonoidis carbonaria, nate specie 1) 3) 7) C. chilensis, C. denticulata, Chersina angulata, 26) Geochelone elegans, G. platynota, Gopherus spp., Homopus spp., Indotestudo spp., Kinixys spp., Malacochersus tornieri, Manouria spp., Psammobates spp., Pyxis spp., Stigmochelys pardalis, Testudo kleinmanni)
4 Testuggini europee 2 8×4 – – – 2×2 – 1) 4) 5) 7) 9) 26)
(Testudo graeca, T. hermanni, T. marginata, T. horsfieldii)
Chelidridi (Chelydridae)
5 Tartaruga alligatore a) 2 – 4×3 1 – – 2×2 3) 5) 9) 12) 18) 21)
(Macroclemys temminckii) 5a Tartaruga azzannatrice a) 2 2×2 4×3 1 – – 2×2 3) 5) 9) 12) 18) de- (Chelydra spp.) terminate specie 4)
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Protezione degli animali. O RU 2018
Parchi per rettili Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari
Numero Terreno Bacino Parco Terreno Bacino
Specie animali (n) Superficieb) Superficieb) Profondità Altezza Superficie Superfi- LC LC LC LC LC cie LC
Tartarughe dal guscio molle (Trionychidae) 6 Tartarughe dal guscio molle di grossa taglia a) 2 2×2 5×3 2 – – 2×2 3) 5) 7) 9) 18) (Amyda cartilaginea, Aspideretes nigricans, Chitra spp., Pelochelys spp., Rafetus spp., Trionyx triunguis) 7 Tartarughe dal guscio molle di piccola e media taglia 2 2×2 5×3 2 – – 2×2 3) 5) 7) 9) 18) (Amydia spp. [esclusa A. cartilaginea], Apalone spp., determinate specie Cyclanorbis spp., Cycloderma spp., Dogaia 4) subplana, Lissemys spp., Nilssonia spp., Palea steindachneri, Pelodiscus spp.)
Kinosternidi (Kinosternoidea) 8 Tartarughe del fango e tartarughe muschiate 2 2×2 4×3 1 – 1×1 2×2 3) 5) 9) determi- (Claudius angustatus, Dermatemys mawii, Kinoster- nate specie 4) 26) non spp., Staurotypus sarvinii, Sternotherus spp.)
Geoemididi (Geoemydidae) 8a Geoemididi asiatiche di grossa taglia a) 2 2×2 5×3 2 – 1×1 3×1 3) 5) 18) (Batagur borneensis, Orlitia borneensis)
Emididi (Emydidae)
9 Tartarughe ornamentali e dipinte 2 2×2 5×3 2 – 1×1 2×2 3) 5) 9) 18) 26)
(Actinemys marmorata, Chrysemys spp., Clemmys determinate specie guttata, Deirochelys spp., Emydoidea blandingii, 4) Emys spp., Glyptemys spp., Graptemys spp., Mala- clemys terrapin, Pseudemys spp., Trachemys spp.)
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Numero Terreno Bacino Parco Terreno Bacino
Specie animali (n) Superficieb) Superficieb) Profondità Altezza Superficie Superfi- LC LC LC LC LC cie LC
9a Tartaruga scatola 2 8×4 – – – 2×2 – 1) 4) 5) 7) 9) 26) (Terrapene spp.)
Pleurodira (Pleurodira)
10 Pelomedusidi (Pelomedusidae) a) 2 2×2 4×2 1 – 1×1 1×1 3) 5) 9) 18) 26)
(Pelomedusa spp., Pelusios spp.) 11 Tartarughe collo di serpente (Chelidae) a) 2 2×2 5×3 2 – – 2×2 3) 5) 9) 18) 26) (Acanthochelys spp., Chelodina spp., Chelus fimbriata, Elseya spp., Elusor macrurus, Emydura spp., Hydromedusa spp., Mesoclemmys spp., Myuchelys spp., Phrynops spp., Platemys platycephala, Pseudemydura umbrina, Rheodytes leukops, Rhinemys rufipes) 12 Podocnemidi di grossa taglia (Podocnemidae) a) 2 2×2 4×2 1 – – 1×1 3) 5) 9) 18) 26) tartaruga Arrau (Podocnemis expansa) 12a Podocnemidi di piccola e media taglia 2 2×2 4×2 1 – – 1×1 3) 5) 9) 26) (Podocnemidae) (Erymnochelys madagascariensis, Peltocephalus dumeriliana, Podocnemis spp. [esclusa P. expansa])
Camaleonidi (Chamaeleonidae)
13 Camaleonti arboricoli a) 1 5x3 – – 5 2×2 – secondo la specie
(Bradypodion spp., Chamaeleo spp. [escluso 1) 3) 4) 5) 8) 9) C. namaquensis], Calumma spp., Furcifer spp., 13) 15) 26) Kinyongia spp., Nadzikambia spp.)
14 Camaleonte terricolo a) 1 6×4 – – 3 2×2 – 1) 3) 4) 5) 9) 13)
(Chamaeleo namaquensis) 15) 26)
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Numero Terreno Bacino Parco Terreno Bacino
Specie animali (n) Superficieb) Superficieb) Profondità Altezza Superficie Superfi- LC LC LC LC LC cie LC
15 Camaleonti nani terricoli a) 1 6×4 – – 4 2×2 – 3) 5) 9) 15)
(Brookesia spp., Rhampholeon spp., Rieppeleon spp.)
Iguanidi (Iguanidae)
16 Iguana verde a) 2 4×3 – – 4 2×2 – 2) 3) 5) 8) 9) 12)
(Iguana spp.) 26) 17 Iguane terrestri di grossa taglia (adulti > 1 m a) 2 5×4 – – 2 2×2 – 3) 5) 7) 8) 9) 12) lunghezza complessiva) 26) (Conolophus spp., Ctenosaura acanthura, C. pectinata, C. similis, Cyclura spp.) 17a Anolidi 2 6×6 – – 8 2×2 – 3) 5) 8) 9) 26) (Anolis spp.)
Agamidi (Agamidae)
18 Idrosauri a) 2 5×3 4×2 1 5 2×2 – 3) 5) 8) 9) 26)
(Hydrosaurus spp.)
19 Fisignati 2 5×3 2×2 1 5 2×2 – 3) 5) 8) 9) 26)
(Physignatus spp.)
20 Anfiboluri 2 5×4 – – 4 2×2 – 3) 5) 8) 9) 26)
(Pogona spp.) determinate specie 4) 13)
21 Calotes 2 5×4 – – 5 2×2 – 3) 5) 8) 9) 26)
(Calotes spp.)
22 Gonocefalo 2 5×4 – – 5 2×2 – 3) 5) 8) 9) 26)
(Gonocephalus spp.)
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Specie animali (n) Superficieb) Superficieb) Profondità Altezza Superficie Superfi- LC LC LC LC LC cie LC
23 Uromastice 2 5×4 – – 3 2×2 – 3) 4) 5) 7) 9) 26)
(Uromastyx spp.) 23a Drago volante a) 2 20×8 – – 20 8×4 3) 5) 8) 9) 25) 26) (Draco spp.) 23b Diavolo spinoso a) 2 6×4 – – 3 2×2 3) 5) 9) 25) 26) (Moloch horridus)
Lucertole (Lacertidae) 24 Lucertola degli arbusti, ramarro occidentale e lucer- 2 6×4 – – 4 2×2 – 3) 5) 9) 26) deter- tola di Tenerife minate specie 4) (Lacerta spp., Gallotia spp.) 13) 24a Lucertola muraiola 2 8×4 – – 6 2×2 – 5) 8) 9) 26) (Podarcis spp.)
25 Lucertola vivipara, algiroide 2 8×4 – – 4 2×2 – 3) 13) determinate
(Zootoca vivipara, Algyroides spp.) specie 1) 4) 5) 9) 26)
Teiidi (Teiidae, Tejus)
26 Dracena della Guyana a) 2 3×3 2×2 0,5 3 1×1 – 3) 5) 8) 9) 12) 18)
(Dracaena spp., Crocodilurus spp.) 25) 26)
27 Tegu (Tupinambis spp.) a) 2 5×3 – – 3 2×2 – 3) 5) 7) 9) 12) 26)
determinate specie 4)
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Specie animali (n) Superficieb) Superficieb) Profondità Altezza Superficie Superfi- LC LC LC LC LC cie LC
Scincidi (Scincidae) 28 Tiliqua rugosa e scinco dalla lingua azzurra 2 7×4 – – 3 2×2 – 3) 4) 5) 9) 26) (Tiliqua spp.) 28a Scinchi di piccola e media taglia 2 7×4 – – 3 2×2 – 3) 5) 7) 9) deter- (Eumeces spp., Mabouya spp., Trachylepis spp.) minate specie 26)
29 Scinco delle isole Salomone 2 5×3 – – 5 2×2 – 3) 5) 8) 9)
(Corucia zebrata)
Gechi (Gekkota)
30 Gechi notturni arboricoli 2 6×2 – – 8 2×2 – 3) 5) 8) 9) deter-
(Diplodactylus spp. [determinate specie], minate specie 4) Hemidactylus spp., Oedura spp., Tarentola spp., Uroplates spp.)
31 Gechi notturni terricoli 2 6×6 – – 2 2×2 – 3) 5) 9) determina-
(Coleonyx spp., Diplodactylus spp. [determinate te specie 4) 7) specie], Eublepharis spp., Nephrurus spp.)
32 Gechi diurni 2 6×6 – – 8 2×2 – 3) 5) 8) 9) 26)
(Gonatodes spp., Lygodactylus spp., Phelsuma spp.)
Cordilidi (Cordylidae)
33 Cordili 2 5×3 – – 4 2×2 – 3) 5) 9) 26) deter-
(Cordylus spp., Hemicordylus spp., Pseudocordylus minate specie 4) 8) spp.) 13) 33a Platisauro 2 8×2 – – 5 2×1 – 3) 8) 9) 26) deter- (Platysaurus spp.) minate specie 4) 5) 13)
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Specie animali (n) Superficieb) Superficieb) Profondità Altezza Superficie Superfi- LC LC LC LC LC cie LC
34 Cordilo gigante 2 5×3 – – 3 2×2 – 3) 4) 5) 7) 9) 26)
(Cordylus giganteus)
Elodermi (Heloderma) – – –
35 Eloderma orrido a) 2 4×3 – – 3 2×2 – 3) 4) 5) 7) 9) 12)
(Heloderma horridum) 26) 35a Mostro di Gila a) 2 4×3 – – 2 2×2 – 3) 5) 7) 9) 12) 26) (Heloderma suspectum)
Varani (Varanidae) 36 Varani terricoli di grossa taglia provenienti dalle a) 2 5×3 – – 2 2×2 – 3) 5) 9) 12) 26) zone aride19 determinate specie 4) 6) 7) 8) 37 Varani terricoli di grossa taglia provenienti da zone a) 2 5×3 – – 2 2×2 – 2) 3) 5) 6) deter- semiaride e umide minate specie 7) 8) (Varanus bengalensis, V. komodoensis, V. nebulosus) 9) 12) 26) 38 Varani arboricoli di grossa taglia provenienti da a) 2 5×2 – – 5 2×2 – 2) 3) 5) 6) 8) 9) zone umide20 12) 26) 39 Varani semiacquatici di grossa taglia21 a) 2 5×3 2×2 0,5 2 2×2 1×1 2 3) 5) 6) 8) 9) 12) 18) 26)
19 Varanus albigularis, V. exanthematicus, V. giganteus, V. gouldii, V. griseus, V. nesterovi, V. panoptes, V. rosenbergi, V. spenceri, V. varius, V. yemenensis. 20 Varanus caerulivirens, V. cerambonensis, V. doreanus, V. dumerilii, V. finschi, V. indicus, V. jobiensis, V. juxtindicus, V. macraei, V. melinus, V. obor, V. rudicollis, V. salvadorii, V. spinulosus, V. yuwonoi. 21 Varanus bangonorum, V. cumingi, V. dalubhasa, V. marmoratus, V. niloticus, V. nuchalis, V. ornatus, V. palawanensis, V. rasmusseni, V. salvator, V. togianus.
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Numero Terreno Bacino Parco Terreno Bacino
Specie animali (n) Superficieb) Superficieb) Profondità Altezza Superficie Superfi- LC LC LC LC LC cie LC
40 Varano acquatico a) 2 2×2 3×2 0,5 2 1×1 1×1 2) 3) 5) 8) 9) 12)
(Varanus mertensi) 18) 26)
41 Varani erbivori di grossa taglia a) 2 5×3 – – 5 2×2 – 2) 3) 5) 6) 8) 9)
(Varanus mabitang, V. olivaceus) 12) 25) 26)
Pitonidi (Pythonidae) e boidi (Boidae)
42 Boidi di grossa taglia22 a) 2 1×0,5 – – 0,75 0,2×0,2 – 2) 3) 5) 10) 12)
determinate specie 4)
43 Anaconda a) 2 1×0,5 1×0,5 0,2 0,75 0,2×0,2 0,1×0,1 2) 3) 5) 12) 17) 18)
(Eunectes spp.) 43a Pitoni e boa di piccola e media taglia 2 1×0,5 – – 0,75 0,5×0,2 – 3) 5) 9) determina- (p. es. Boa constrictor, Epicrates cenchria, Morelia te specie 2) 8) spilota, Python curtus, P. regius) 43b Pitone verde e Corallus 2 1×0,5 – – 0,75 0,5×0,2 – 3) 5) 8) (Morelia viridis, Corallus spp.)
Colubridi (Colubridae) 44 Colubridi natricini dell’Asia a) 2 1×0,5 0,5×0,5 0,2 0,5 0,5×0,1 0,5×0,1 3) 5) 8) 11) 12) (Rhabdophis spp.) determinate specie 4)
45 Balanophis a) 2 1×0,5 – – 0,5 0,5×0,2 – 3) 5) 11) 12)
(Balanophis spp.)
22 Epicrates angulifer, Liasis olivaceus, L. oenpelliensis, L. papuanus, Morelia amethistina, M. boeleni, Python molurus, P. natalensis, P. reticulatus, P. sebae.
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Numero Terreno Bacino Parco Terreno Bacino
Specie animali (n) Superficieb) Superficieb) Profondità Altezza Superficie Superfi- LC LC LC LC LC cie LC
46 Colubridi pericolosi a) 2 1×0,5 – – 0,7 0,5×0,2 – 3) 5) 9) 11) 12)
(Boiga dendrophila, B. blandingii, Dispholidus determinate specie typus, Thelotornis spp.) 8) 23) 26)
Elapidi (Elapidae)
47 Elapidi terricoli a) 2 1×0,5 – – 0,5 0,5×0,2 – 3) 5) 11) 12) 23)
(p. es. Acanthophis spp., Aspidelaps spp., Naja spp., Pseudechis spp.)
48 Elapidi arboricoli a) 2 1×0,5 – – 0,7 0,5×0,2 – 3) 5) 8) 11) 12) 14)
(Dendroaspis spp. [escluso D. polylepis], 23) Pseudohaje goldii)
49 Elapidi di grossa taglia a) 2 1×0,5 – – 0,5 0,5×0,2 – 3) 5) 8) 11) 12) 14)
(Dendroaspis polylepis, Oxyuranus spp.) 23)
50 Cobra reale a) 2 1×0,5 – – 0,5 0,5×0,2 – 3) 5) 9) 11) 12) 14)
(Ophiophagus hannah) 23) 25) 51 Cobra d’acqua a) 2 0,5×0,3 1×0,5 0,4 0,5 0,5×0,1 0,5×0,1 3) 5) 9) 11) 12) 17) (Boulengerina annulata) 23)
52 Serpente di mare a) 2 – 2×1,5 0,7 – – 1×1 5) 12) 18) 20) 23)
(Laticauda spp.) determinate specie 21) 53 Serpente di mare dal ventre giallo a) 2 – 2×1 0,5 – – 1×1 5) 12) 18) 19) 20) (Pelamis spp.) 22) 23)
Viperidi (Viperidae)
54 Vipere terrestri a) 2 1×0,5 – – 0,5 0,5×0,2 – 5) 7) 9) 12) 23)
(Atractaspididae spp., Homoroselaps spp.)
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Numero Terreno Bacino Parco Terreno Bacino
Specie animali (n) Superficieb) Superficieb) Profondità Altezza Superficie Superfi- LC LC LC LC LC cie LC
55 Vipere e crotali terricoli, escluse specie sidewinder a) 2 1×0,5 – – 0,5 0,5×0,2 – 3) 5) 11) 12) 23) determinate specie 4) 13) 26)
56 Sidewinder e crotali23 a) 2 1,5×0,5 – – 0,5 0,5×0,2 – 3) 5) 11) 12) 23)
24) determinate specie 4)
57 Vipere e crotali arboricoli a) 2 1×0,5 – – 0,7 0,5×0,2 – 3) 5) 8) 12) 23)
determinate specie 13) 58 Mocassino acquatico a) 2 0,5×0,5 0,5×0,5 0,1 0,5 0,5×0,1 0,5×0,1 3) 4) 5) 11) 12) 23) (Agkistrodon piscivorus)
Coccodrilli (Crocodylia)
59 Coccodrilli24 a) 1 4×2 4×2 0,5 0,5 2×2 2×2 2) 3) 5) 6) 12) 18)
26) tutti gli animali giovani e gli animali adulti di determinate specie 11)
Rinocefali (Rhynchocephalia)
60 Tuatara a) 2 4×3 2×1 0,4 0,5 4×3 – 3) 5) 7) 9) 16)
(Sphenodon spp.)
23 Bitis peringueyi, B. schneideri, Cerastes spp., Crotalus cerastes, Eristicophis macmahoni, Pseudocerastes persicus. 24 Alligator spp., Caiman spp., Crocodylus spp., Gavialis spp., Mecistops spp., Melanosuchus spp., Osteolaemus spp., Paleosuchus spp., Tomistoma spp.
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Osservazioni sulla tabella 5 – Rettili a) Per la detenzione privata è necessaria un’autorizzazione secondo l’articolo 89. b) I dati stabiliscono sia il contenuto della superficie sia il rapporto fra lunghezza e larghezza della superficie minima.
Requisiti particolari 1) Possibilità supplementare di uscire all’aperto finché le condizioni meteorologiche lo consentono. 2) Determinate specie devono poter fare il bagno in un bacino o in una piscina riscaldabili di dimensioni sufficienti; ciò vale anche per i parchi utilizzati per separa- re gli animali. 3) La temperatura deve essere adeguata alle esigenze degli animali. Una parte più piccola del parco deve avere all’occorrenza una temperatura più alta e, a seconda della specie, una fonte termica per ogni capo affinché gli animali possano esporsi individualmente all’irraggiamento, salvo in caso siano tenuti all’aperto. 4) Le condizioni climatiche nel corso dell’anno devono essere regolate in modo da permettere il letargo dovuto all’inverno o al freddo oppure l’estivazione a tutte le fasce d’età. 5) La struttura sociale deve essere rispettata. In determinate circostanze gli animali devono essere tenuti da soli. 6) Per tutte le testuggini giganti, le testuggini dagli speroni, le tartarughe dal guscio molle, i varani e i coccodrilli: se ospita più animali, il parco deve poter essere suddiviso oppure devono esserci altri parchi idonei a separare gli animali. 7) Il suolo deve essere provvisto di un substrato cedevole in modo che gli animali possano scavare e, a seconda della specie, nascondersi. 8) In tutti i parchi devono esserci, a seconda della specie degli animali, possibilità per arrampicarsi in orizzontale o in verticale, p. es. alberi, rami della stessa grandezza del corpo degli animali oppure pareti di roccia. 9) Devono esserci possibilità di nascondersi. 10) Devono esserci superfici di riposo sopraelevate. 11) Devono esserci possibilità di nascondersi quali cavità negli alberi, buche nel terreno, cassoni, corteccia di sughero o simili che consentano tuttavia di osservare gli animali. 12) Costruzione solida del parco (terrario). 13) Durante la notte deve esserci un sensibile raffreddamento. 14) Devono esserci cassoni con apertura utilizzabili dall’esterno oppure altre modalità di separazione, anche in caso di detenzione individuale. 15) Il parco deve essere ben aerato; minimo 2 lati devono avere una recinzione in rete. 16) Deve esserci un impianto di climatizzazione; ciò vale anche per i bacini.
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17) Si può limitare la profondità del bacino a 0,6 m se dal calcolo risulterebbe un valore superiore. 18) Impianti di filtraggio di dimensioni sufficienti. 19) L’acquario deve avere gli angoli smussati. L’ideale sono i bacini circolari o con una forma ovale–cilindrica. 20) L’acquario deve disporre di una copertura volta a impedire la fuga. 21) A seconda della specie, detenzione in acqua dolce, salmastra o di mare, con un piccolo terreno. 22) Detenzione in un acquario con acqua di mare, senza terreno. 23) Se esistono sieri antiveleno per le specie detenute, occorre averne delle scorte oppure fare in modo che siano facilmente reperibili aderendo a un’apposita asso- ciazione. 24) Per determinate specie occorre predisporre punti in cui sia disponibile sabbia sfusa, fine e depolverizzata nella quale gli animali possono nascondersi. 25) Deve essere dimostrata la capacità di fornire una quantità sufficiente di cibo adeguato alla specie. 26) Per determinate specie attive di giorno occorre utilizzare lampade chiare (p. es. HQL, HQI o lampade comparabili) per illuminare i luoghi di riscaldamento, tranne nel caso in cui gli animali siano tenuti all’aperto o in parchi con irraggiamento solare diretto. Non è consentito utilizzare esclusivamente il riscaldamento a terra o lampade a raggi infrarossi.
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Tabella 6 Anfibi Osservazioni preliminari A. In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra animali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve basarsi sulla lun- ghezza del corpo dell’esemplare detenuto. La dimensione del parco si ottiene sommando le superfici stabilite per ogni singolo animale ed è indicata nella tabella all’unità «lunghezza del corpo» (LC). Per lunghezza del corpo si intende, nel caso degli anuri, la lunghezza comples- siva, nel caso degli urodeli, la lunghezza della testa e del tronco. B. È necessario tener conto delle esigenze particolari di ogni specie animale per quel che riguarda la temperatura (ectotermia) e l’umidità dell’aria. C. L’alimentazione per le larve degli anfibi deve essere costituita, a seconda della specie, da componenti vegetali o animali. D. L’alimentazione degli anfibi dopo la metamorfosi (giovani e adulti) deve essere costituita soprattutto da animali interi. Devono essere di buona qualità ed eventualmente arricchiti di vitamine e sali minerali. Devono inoltre poter essere ingeriti per intero.
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Anfibi Parchi per anfibi Per gruppi fino a n animalia) Per ogni animale in più Requisiti particolari
Numero Terreno Bacino Parco Terreno Bacino
Specie animali (n) Superficied) Superficied) Profondità Altezzab) Superficie Superficie LC LC LC LC LC LC
Ilidi (Hylidae), iperolidi (Hyperoliidae), rane cornute (Ceratophrydae) e racoforti (Rhacophoridae) 1 Rane provenienti da zone a clima temperato 2 10×5 – – 10 2×2 – 1) 3) determinate (Hyla arborea, H. cinerea, H. meridionalis, specie 2) 4) 6) 7) Rhacophorus dennysi) 2 Rane non terricole provenienti da zone climatiche 2 10×5 – – 10 2×2 – 1) 2) 3) determinate tropicali e subtropicali specie 5) 7) 9) (Agalychnis spp., Hyperolius spp., Dendropsophus spp., Trachycephalus spp., Polypedates spp.) 2a Rane terricole provenienti da zone climatiche 2 10×5 – – 4 2×2 – 1) 3) 8) determinate tropicali e subtropicali specie 7) 9) (p. es. Ceratophrys spp., Hypsiboas spp.)
Dendrobatidi (Dendrobatidae)
3 Dendrobatidi terricoli 2 25×15 – – 8 15×2 – 1) 3) 7) 9)
4 Dendrobatidi arboricoli 2 20×10 – – 25 10×2 – 1) 2) 3) 4) 9)
determinate specie 5) 7)
Pipidi (Pipidae)
5 Xenopus e rospo del Suriname delle acque tropicali 2 – 6×4 4 – – 2×2 1) 10)
(Pipa spp., Xenopus spp.)
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Parchi per anfibi Per gruppi fino a n animalia) Per ogni animale in più Requisiti particolari
Numero Terreno Bacino Parco Terreno Bacino
Specie animali (n) Superficied) Superficied) Profondità Altezzab) Superficie Superficie LC LC LC LC LC LC
5a Rana nana africana 2 – 12×6 8 – – 6×3 1) 10) (Hymenochirus spp.)
Ranidi (Ranidae)
6 Rane comuni 2 6×4 10×5 2 5 2×2 2×1 1) 3) determinate
(Lithobates spp., Pelophylax spp.) specie 6)
Rospi (Bufonidae) 7 Rospi provenienti da zone a clima temperato 2 6×4 – – 4 2×2 – 1) 3) 6) determinate (p. es. Bufo bufo, B. viridis, B. calamita) specie 2) 7) 8 Rospi provenienti da zone climatiche tropicali e 2 6×4 – – 4 2×2 – 1) 3) 7) determinate subtropicali specie 8) (p. es. Bufo alvarius, B. guttatus, B. mauretanicus, B. marinus, B. pardalis)
9 Rospo arboricolo tropicale 2 6×4 – – 8 2×2 – 1) 2) 3) 4) 7)
(Pedostibes spp.)
Salamandridi (Salamandridae)
10 Salamandra terrestre 2 10×4 – – 4 2×2 – 1) 3) determinate
(Salamandra spp.) specie 6) 7) 9) 11)
11 Tritoni 2 8×4 10×4 4 4 2×2 3×3 1) 3) 11) determi-
(Pachytriton spp., Taricha spp., Triturus spp.) nate specie 7) 9)
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Parchi per anfibi Per gruppi fino a n animalia) Per ogni animale in più Requisiti particolari
Numero Terreno Bacino Parco Terreno Bacino
Specie animali (n) Superficied) Superficied) Profondità Altezzab) Superficie Superficie LC LC LC LC LC LC
Salamandre giganti e criptobranchidi (Cryptobranchidae)
12 Salamandre giganti e salamandre alligatore c) 1 – 3×2 0,5 – – 3×2 3) 10) 12)
(Andrias spp., Cryptobranchus alleganiensis)
Ambistomatidi (Ambystomatidae) 13 Axolotl e altri ambistomatidi neotenici acquatici 2 – 4×2 2 – – 1×1 1 3) 10) 12) (Ambystoma spp. [forme neoteniche]) 13a Salamandre maculate e salamandre tigre 2 10×4 – – 4 2×2 – 1) 3) determinate (Ambystoma spp. [escluse le forme neoteniche]) specie 6) 7) 9) 11)
Sirenidi (Sirenidae)
14 Sirenidi 2 – 4×2 2 – – 1×1 1) 3) 10) 12)
(Siren spp., Pseudobranchus spp.)
Osservazioni sulla tabella 6 – Anfibi a) Gli animali possono essere tenuti temporaneamente in parchi più piccoli in caso di quarantena, per il trattamento di una malattia o di un infortunio, per l’adattamento, per la riproduzione e l’allevamento, nonché per il letargo dovuto all’inverno o al freddo. b) L’indicazione riguarda l’altezza media dei parchi; in certi punti essi possono essere più alti o più bassi. c) Per la detenzione privata è necessaria un’autorizzazione secondo l’articolo 89. d) I dati stabiliscono sia il contenuto della superficie sia il rapporto fra lunghezza e larghezza della superficie minima.
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Requisiti particolari 1) È possibile tenere insieme due animali; la detenzione a coppie non è tuttavia necessaria. Nel caso di specie solitarie è possibile tenere due animali compatibili in un parco di dimensioni minime. 2) Il parco deve offrire agli animali diverse possibilità di arrampicarsi, quali ad esempio piante, rami o pezzi di corteccia. 3) Il parco deve offrire agli animali la possibilità di nascondersi ad esempio attraverso buche, fessure o fogliame. 4) Il parco deve avere piante verdi sulle quali gli animali possono trattenersi. 5) Il parco deve avere bromelie o altre piante verdi con un’analoga struttura imbutiforme. 6) Gli animali devono poter trascorrere il letargo dovuto all’inverno o al freddo in un substrato cedevole dove sia possibile scavare. 7) Devono esserci una ciotola con acqua, un vaso riempito di acqua, piante riempite di acqua (p.es. bromelie) o un corso d’acqua. 8) Il suolo del parco deve essere costituito da un substrato cedevole dove sia possibile scavare, affinché gli animali possano andare in estivazione. 9) Elevata umidità dell’aria. 10) Il bacino per gli animali che vivono prevalentemente in acqua deve avere un’infrastruttura sufficiente e offrire loro possibilità di nascondersi. 11) Clima soggetto a forti variazioni stagionali. Forte calo della temperatura durante la notte. 12) Filtro o afflusso d’acqua fresca.
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Tabella 7 Requisiti minimi per la detenzione e il trasporto di salmonidi e ciprinidi commestibili e da ripopolamento Detenzione Trasporto
Salmonidia) Ciprinidia) Salmonidia) Ciprinidia)
1 Effettivob)
2 Effettivo massimo per metro cubo d’acqua kg 80c) 100 250 500
3 Qualità dell’acqua
4 Saturazione di ossigeno
5 – saturazione massima per cento 200 200 200 200
6 – saturazione minima per cento 60 60 60 60
7 Ossigeno libero minimo nelle acque che ospitano i pesci mg/l 5,0 3,5 5,0 3,5
8 Tenore massimo di ammoniaca mg/l 0,01 0,02 0,02 0,04
9 Tenore massimo di nitrito mg/l 1,5 1,5 1,5 1,5
10 pH 5,5-9,0 5,5-9,0 5,5-9,0 5,5-9,0
11 Temperatura massima °C 22 30 16 24
12 Variazione massima di temperatura in caso di trasferimento
13 – in acqua più fredda °C 3 3 3 3
14 – in acqua più calda °C 5 5 5 5
15 Privazione massima di cibod) giorno–gradi 100 280 100 280
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Osservazioni sulla tabella 7 a) Oltre ai requisiti minimi validi per i salmonidi e i ciprinidi occorre tenere conto delle esigenze particolari di ogni specie. b) L’effettivo deve essere determinato in modo da consentire l’osservanza a lungo termine di tutti i parametri relativi alla qualità dell’acqua. c) A condizioni motivate l’effettivo massimo di salmonidi per ciascun bacino può essere aumentato per massimo 14 giorni consecutivi fino a 100 kg/m3. d) A condizioni motivate la durata massima della privazione di cibo per i salmonidi può essere prolungata a massimo 200 giorno–gradi.
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Tabella 8 Requisiti minimi per la detenzione di pesci a scopi ornamentali Osservazioni preliminari A. Per calcolare i volumi minimi di acquari e stagni, per ogni classe di dimensione si deve moltiplicare la lunghezza attuale del corpo con il numero di litri corrispondente e con il numero di pesci. Il volume minimo in litri risulta dalla somma dei prodotti delle singole classi di dimensione. Per lunghezza del corpo (LC) si intende la distanza tra l’estremità anteriore della testa e l’attaccatura della pinna caudale. B. L’interno di un acquario non deve essere visibile direttamente da ogni lato. L’acquario deve essere allestito in modo adeguato alle esigenze dei pesci. Per i pesci devono esserci per lo meno una protezione visiva e adeguate possibilità di ritirarsi in alcune parti. C. Per gli acquari da interno deve essere rispettato il ritmo giorno/notte. D. La qualità dell’acqua deve essere adeguata alle esigenze dei pesci. E. Ai bacini per la detenzione di carpe koi nei commerci zoologici si applicano le prescrizioni per i ciprinidi della tabella 7 invece di quelle della tabella 8.
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Acquari e stagni Acquari a),b),c) Stagni a),b),c)
Classe di dimensione LC (in cm) Numero di litri per cm di pesce LC (in cm) Numero di litri per cm di pesce
1 fino a 5 0,5 fino a 10 2
2 fino a 10 0,75 fino a 20 2,5
3 fino a 15 1 fino a 30 5
4 fino a 20 1,25 fino a 40 7
5 fino a 30 1,75 fino a 50 9
6 fino a 40 2,25 fino a 60 11
7 oltre i 40 3 fino a 70 13
8 – – fino a 80 16
9 – – fino a 90 19
10 – – fino a 100 22
11 – – fino a 120 25
12 – – fino a 150 30
13 – – fino a 200 40
Osservazioni sulla tabella 8 – Acquari e stagni a) Oltre ai volumi minimi calcolati occorre tenere conto delle esigenze particolari di ciascuna specie di pesci. b) Oltre ai volumi minimi calcolati occorre tenere conto delle dimensioni minime del bacino seguenti: Lunghezza del bacino: min. 3× la lunghezza del corpo del pesce più grande Larghezza del bacino: min. 2× la lunghezza del corpo del pesce più grande Profondità dell’acqua: min. 1× la lunghezza del corpo del pesce più grande
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Allegato 3 (art. 10)
Requisiti minimi per la detenzione di animali da laboratorio
Osservazioni preliminari – Le osservazioni preliminari di cui all’allegato 2 si applicano anche all’allegato 3. – Gli impianti per esperimenti con pesci sono valutati nel singolo caso nell’ambito dell’autorizzazione di cui all’articolo 122. È consentito derogare alle dimensioni minime di cui all’allegato 2 qualora sia necessario per il rag- giungimento dell’obiettivo sperimentale e sia stato autorizzato. I requisiti per la detenzione dei pesci sono definiti individualmente per ciascun impianto.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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