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AS 2018 697

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali

Modifica del 10 gennaio 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 maggio 20171 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 10 Sezione 2: Disposizioni speciali per i cereali e gli alimenti per animali

Art. 10 cpv. 1 e 4

1 Sottostà all’obbligo di costituire scorte chi:

a. importa o immette in commercio per la prima volta sul territorio svizzero i cereali menzionati nell’allegato 5 numero 1; b. importa gli alimenti per animali menzionati nell’allegato 5 numero 2 o, in veste di trasformatore, li immette in commercio per la prima volta sul territo- rio svizzero. 4 Non sottostanno all’obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie gli importatori, i mugnai e i trasformatori che, per anno civile, importa- no o immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero quantitativi inferiori al quantitativo soglia menzionato nell’allegato 5 numero 3.

Art. 11 Obblighi di notifica 1 I mugnai che immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero le merci menzionate nell’allegato 5 numero 1 devono informarne senza indugio Réser- vesuisse e notificare a quest’ultima periodicamente il tipo e il quantitativo di merci immesse in commercio.

1 RS 531.215.11

2017-2331 697

Costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali. O RU 2018

2 I trasformatori di alimenti per animali che immettono in commercio per la prima volta sul territorio svizzero le merci menzionate nell’allegato 5 numero 2 devono informarne senza indugio Réservesuisse e notificare a quest’ultima periodicamente il tipo e il quantitativo di merci immesse in commercio. 3 In vista della conclusione, della modifica o dell’annullamento di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie, Réservesuisse informa l’UFAE del contenuto delle notifiche di cui ai capoversi 1 e 2.

4 L’UFAE emana le necessarie istruzioni.

II Gli allegati 1–5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.

10 gennaio 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 1 (art. 2 cpv. 1 e art. 5)

Zucchero

N. 2

2 Quantitativi soglia per la conclusione di un contratto per la

costituzione di scorte obbligatorie Designazione della merce Quantitativo

Tipi di zucchero secondo il numero 1 3600 tonnellate

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Allegato 2 (art. 2 cpv. 1 e art. 5)

Caffè

N. 2

2 Quantitativi soglia per la conclusione di un contratto

per la costituzione di scorte obbligatorie Designazione della merce Quantitativo

Caffè, non torrefatto 500 tonnellate Caffè torrefatto 650 tonnellate

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Allegato 3 (art. 2 cpv. 1 e art. 5)

Riso

N. 2

2 Quantitativi soglia per la conclusione di un contratto

per la costituzione di scorte obbligatorie Designazione della merce Quantitativo

Tipi di riso secondo il numero 1 1000 tonnellate

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Allegato 4 (art. 2 cpv. 1 e art. 5)

Oli e grassi commestibili

N. 2

2 Quantitativi soglia per la conclusione di un contratto

per la costituzione di scorte obbligatorie Designazione della merce Quantitativo per l’esenzione dall’obbligo contrattuale

Tipi di oli e grassi commestibili secondo il numero 1: Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi 1500 tonnellate o macinati; semi e frutti oleosi, anche frantu- mati, per la fabbricazione di oli e di grassi commestibili, mediante spremitura o estrazione Grassi e oli animali per l’alimentazione 1000 tonnellate umana: grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503; Oli vegetali, greggi, purificati o raffinati, ma non modificati chimicamente, per l’alimen- tazione umana; Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, intere- sterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, per l’alimentazione umana; Margarina: miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516, per l’alimentazione umana

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Allegato 5 (art. 2 cpv. 1 e art. 5)

Cereali e alimenti per animali

N. 3

3 Quantitativi soglia per la conclusione di un contratto

per la costituzione di scorte obbligatorie

3.1 Cereali

È esonerato dall’obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie chi, per anno civile: – come importatore, importa meno di 2000 t di merci secondo l’allegato 5 numero 1; – come mugnaio, immette in commercio meno di 800 t di merci secondo l’allegato 5 numero 1.

3.2 Alimenti ricchi di energia e di proteine

È esonerato dall’obbligo di concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie chi, per anno civile: – come importatore, importa meno di 4000 t di merci secondo l’allegato 5 numero 2; – come trasformatore, immette in commercio meno di 10 000 t di merci secondo l’allegato 5 numero 2.

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