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AS 2018 707

AS 2018 707

Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

Modifica del 5 febbraio 2018

L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e con la Segreteria di Stato dell’economia, visto l’articolo 84 dell’ordinanza del 5 giugno 20151 sui prodotti chimici (OPChim), ordina:

I Gli allegati 2, 3 e 4 OPChim sono modificati secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.

5 febbraio 2018 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler

1 RS 813.11

2017-3104 707

O sui prodotti chimici RU 2018

Allegato 2 (art. 2 cpv. 5, 3, 6 cpv. 2 e 4, 14 cpv. 1 lett. b, 20 cpv. 1, 43 cpv. 1, 84 lett. a)

Elenco delle prescrizioni tecniche determinanti

N. 1, nota a piè di pagina Alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e preparati si applicano gli allegati I–VII del regolamento UE-CLP2.

N. 2 lett. a, nota a piè di pagina, e lett. b Per determinare le proprietà di sostanze e preparati è necessario eseguire esami: a. secondo i metodi di prova stabiliti nel regolamento (CE) n. 440/20083; oppure b. secondo le linee guida sui test per prodotti chimici dell’OCSE (OECD Guidelines for the Testing of Chemicals) nella versione del 9 ottobre 2017 4; oppure

N. 7

7 Disposizione transitoria della modifica del 5 febbraio 2018

Le sostanze nuovamente classificate o nuovamente elencate nell’allegato VI del regolamento UE-CLP dal regolamento (UE) 2017/7765 (10° ATP) e i preparati che le contengono, la cui classificazione ed etichettatura non adempiono i requisiti del suddetto regolamento, possono essere forniti fino al 30 novembre 2018.

2 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/776, GU L 116 del 5.5.2017, pag. 1. 3 Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/735, GU L 112 del 28.2.2017, pag. 1. 4 Le linee guida dell’OCSE sui test per i prodotti chimici possono essere consultate gratui- tamente all’indirizzo: www.oecd-ilibrary.org > environment > Book series > oecd- guidelines-for-the-testing-of-chemicals. 5 Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, versione della GU L 116 del 5.5.2017, pag. 1.

O sui prodotti chimici RU 2018

Allegato 3 (art. 70 cpv. 1 e 84 lett. b)

Nota a piè di pagina nel titolo

Elenco delle sostanze estremamente problematiche (elenco delle sostanze candidate)6

6 L’elenco delle sostanze candidate non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente all’indirizzo www.anmeldestelle.admin.ch > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Diritto in materia di prodotti chimici > Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim). Fa stato la versione del 1° marzo 2018, che contiene 174 sostanze.

O sui prodotti chimici RU 2018

Allegato 4 (art. 2 cpv. 5, 25, 26 cpv. 2, 27 cpv. 2 lett. b, 47 cpv. 1 e 84 lett. c)

Fascicolo tecnico

N. 3 lett. a, nota a piè di pagina Occorre fornire le seguenti informazioni sulla sostanza: a. i dati conformemente all’allegato VI punto 2 del regolamento UE-REACH7;

7 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/706, GU L 104 del 20.4.2017, pag. 8.

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