AS 2018 715
AS 2018 715
Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Modifica del 5 febbraio 2018
L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e la Segreteria di Stato dell’economia, visto l’allegato 1.10 numero 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), ordina:
I L’allegato 1.10 ORRPChim è modificato come segue:
N. 1 cpv. 1 1 Le sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione di cui all’alle- gato XVII appendici 1–6 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento UE- REACH)2 nonché le sostanze e i preparati che contengono sostanze di questo tipo non possono essere forniti al grande pubblico se il loro contenuto in massa supera il valore soglia determinante di cui all’allegato I punto 1.1.2.2 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento UE-CLP)3.
1 RS 814.81
2 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la re- strizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le so- stanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1510, GU L 224 del 31.8.2017, pag. 110.
3 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/776, GU L 116 del 5.5.2017, pag. 1.
2017-3105 715
O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2018
N. 4 Disposizione transitoria della modifica del 5 febbraio 2018 Le sostanze nuovamente elencate nell’allegato XVII appendici 1–6 del regolamento UE-REACH dal regolamento (UE) 2017/15104 nonché le sostanze e i preparati che contengono sostanze di questo tipo possono essere forniti al grande pubblico fino al 31 agosto 2018.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.
5 febbraio 2018 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler
4 Regolamento (UE) 2017/1510 della Commissione, del 30 agosto 2017, recante modifica delle appendici dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la re- strizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze CMR, GU L