AS 2018 717
Ordinanza sulla cartella informatizzata del paziente
Ordinanza sulla cartella informatizzata del paziente (OCIP)
Modifica del 31 gennaio 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 marzo 20171 sulla cartella informatizzata del paziente è modifi- cata come segue:
Art. 28 cpv. 1 e 2 1 Gli organismi che certificano le comunità, le comunità di riferimento e i portali di accesso devono essere riconosciuti per quanto concerne l’audit e la certificazione di sistemi di gestione: a. dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) secondo l’ordinanza del 17 giugno 19962 sull’accreditamento e sulla designazione; b. da un organismo d’accreditamento estero membro dell’European Coopera- tion for Accreditation; c. da un organismo d’accreditamento riconosciuto dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale. 2 Gli organismi che certificano gli emittenti di strumenti d’identificazione devono essere riconosciuti per l’audit e la certificazione di prodotti, processi e servizi da un organismo di cui al capoverso 1 lettere a, b o c.
Art. 41 cpv. 1 lett. b n. 2 1 Le comunità e le comunità di riferimento inseriscono i seguenti dati nel servizio di ricerca di dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute: b. per i professionisti della salute: