AS 2018 741
Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa
Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Modifica dell’8 dicembre 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni 1 In tutta l’ordinanza «autorità degli stranieri» e «autorità cantonale degli stranieri» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «autorità della mi- grazione», rispettivamente «autorità cantonale della migrazione». 2 Nell’articolo 72 capoverso 2 «autorità competente in materia di stranieri» è sosti- tuito con «autorità della migrazione». 3 Nell’articolo 82 capoversi 2, 3 e 5 «autorità cantonali competenti in materia di migrazione» è sostituito con «autorità cantonali della migrazione».
Titolo prima dell’art. 23 Sezione 2 Formazione e formazione continua
Art. 23, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 3 Condizioni per la formazione e la formazione continua (art. 27 LStr)
1 L’esistenza dei mezzi finanziari necessari per una formazione o una formazione
continua può in particolare essere comprovata mediante: 2 Le condizioni personali (art. 27 cpv. 1 lett. d LStr) sono in particolare adempite se non vi sono precedenti soggiorni e procedure di domanda oppure altre circostanze che lascino presagire che la prevista formazione o formazione continua serva esclu-
1 RS 142.201
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sivamente a eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri. 3 I corsi di formazione o di formazione continua sono autorizzati di regola per una durata massima di otto anni. Sono possibili deroghe per corsi di formazione o di formazione continua mirati.
Art. 24 cpv. 1–3 1 Le scuole che offrono corsi di formazione o di formazione continua per stranieri devono garantire una formazione o una formazione continua confacenti e il rispetto del programma d’insegnamento. Le competenti autorità possono limitare a scuole riconosciute l’ammissione in vista di una formazione o di una formazione continua.
2 Il programma d’insegnamento e la durata della formazione o della formazione
continua devono essere stabiliti. 3 La direzione della scuola deve confermare che il candidato possiede la formazione e le conoscenze linguistiche necessarie per seguire la formazione o la formazione continua prevista.
Art. 25 cpv. 4 4 I mezzi finanziari sono considerati sufficienti se superano l’importo che autorizze- rebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 6 ottobre 20062 sulle prestazioni com- plementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC).
Art. 38, rubrica e frase introduttiva Formazione e formazione continua con attività accessoria (art. 30 cpv. 1 lett. g LStr)
Lo straniero che assolve una formazione o una formazione continua presso un’università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autoriz- zato al più presto dopo sei mesi dall’inizio della formazione a esercitare un’attività accessoria se:
Art. 50, rubrica e frase introduttiva Riammissione in Svizzera dopo un soggiorno all’estero a scopo di lavoro o di formazione continua Lo straniero che ha soggiornato provvisoriamente all’estero per conto del suo datore di lavoro o allo scopo di seguire una formazione professionale continua per una durata massima di quattro anni può ottenere un permesso di dimora se:
2 RS 831.30
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Art. 56 cpv. 3 3 Uno straniero può ottenere una sola volta il permesso di soggiorno di breve durata per una formazione o una formazione continua (art. 23 e 24), per un soggiorno come impiegato alla pari (art. 48) oppure come praticante (art. 42). Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.
Art. 82 cpv. 8–11 8 Allo scopo di accertare il diritto al soggiorno, gli organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari comunicano alle autorità cantonali della migra- zione i dati riguardanti il versamento ai cittadini stranieri delle seguenti prestazioni complementari di cui all’articolo 3 capoverso 1 LPC3: a. prestazione complementare annua; b. rimborso di spese di malattia e d’invalidità di cui all’articolo 14 capoverso 6 LPC, se i rimborsi complessivi superano i 6000 franchi per anno civile.
9 I dati da comunicare conformemente al capoverso 8 sono il cognome, il nome, la
data di nascita, la cittadinanza e l’indirizzo dei cittadini stranieri nonché l’importo delle prestazioni complementari. La notifica va effettuata entro 20 giorni: a. dal primo versamento mensile della prestazione complementare annua; b. dal superamento dell’importo totale del rimborso delle spese di malattia e d’invalidità di cui al capoverso 8 lettera b. 10 I capoversi 8–9 non si applicano ai rifugiati e agli apolidi riconosciuti in possesso di un permesso di dimora nonché alle persone ammesse provvisoriamente o in possesso di un permesso di domicilio.
11 Qualora disponga di non prorogare o di revocare un permesso di soggiorno di
breve durata o un permesso di dimora sulla base dei dati ottenuti in applicazione del capoverso 8, l’autorità cantonale della migrazione lo comunica agli organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari entro 20 giorni dal passaggio in giudicato della decisione.
Art. 91b Disposizione transitoria della modifica dell’8 dicembre 2017 Se continuano ad essere versate, soggiacciono parimenti all’obbligo di comunica- zione previsto nell’articolo 82 capoversi 8 e 9 le prestazioni complementari di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera a LPC4 concesse prima dell’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza. La comunicazione deve essere effettuata entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente modifica.
3 RS 831.30 4 RS 831.30
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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018.
8 dicembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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