AS 2018 747
Ordinanza sul personale federale
Ordinanza sul personale federale (OPers)
Modifica dell’8 dicembre 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 22 cpv. 4 4 I posti vacanti nei generi di professioni con un tasso di disoccupazione superiore alla media conformemente all’articolo 53a dell’ordinanza del 16 gennaio 19912 sul collocamento devono essere annunciati al servizio pubblico di collocamento.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018.
8 dicembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr