AS 2018 761
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Rifinitrice di prodotti d'orologeria/Rifinitore di prodotti d'orologeria con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Rifinitrice di prodotti d’orologeria/Rifinitore di prodotti d’orologeria con attestato federale di capacità (AFC)
del 19 gennaio 2018
49707 Rifinitrice di prodotti d’orologeria AFC/
Rifinitore di prodotti d’orologeria AFC Oberflächenveredlerin Uhren und Schmuck EFZ/ Oberflächenveredler Uhren und Schmuck EFZ Termineuse en habillage horloger CFC/ Termineur en habillage horloger CFC
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:
Sezione 1: Oggetto, orientamento e durata
Art. 1 Profilo professionale e orientamenti 1I rifinitori di prodotti d’orologeria di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e com- portamenti: a. organizzano e preparano il lavoro in base ai documenti e in funzione delle direttive, avendo cura di rispettare le misure di salute e sicurezza sul lavoro, nonché le norme di tutela ambientale durante l’uso delle macchine, dei pro- dotti specifici e in generale nelle loro attività quotidiane, cosa di cui tengono conto anche nell’elaborazione delle procedure operative;
RS 412.101.221.56
2017-2506 761
Formazione professionale di base Rifinitrice/Rifinitore di prodotti d’orologeria RU 2018
b. eseguono operazioni manuali di preparazione e rifinitura delle superfici sui pezzi rispettando le procedure operative o altri documenti di produzione e avendo cura di rispettare gli standard produttivi e qualitativi previsti nel set- tore; c. realizzano operazioni manuali e lavorazioni alle macchine in micromecca- nica per fabbricare supporti, utensili o piccoli pezzi. Realizzano inoltre ope- razioni di diamantatura; d. realizzano operazioni manuali complesse di preparazione e rifinitura delle superfici su pezzi complessi e dall’elevato valore aggiunto; e. realizzano operazioni di preparazione e rifinitura delle superfici su macchine CNC per la rifinitura.
2 La formazione di rifinitore di prodotti d’orologeria di livello AFC prevede i
seguenti orientamenti: a. alta orologeria; b. controllo numerico4.
3 L’orientamento è riportato nel contratto di tirocinio.
Art. 2 Durata e inizio
1 La formazione professionale di base dura tre anni.
2 Ai titolari del certificato federale di formazione pratica di politore CFP è convali- dato il primo anno della formazione professionale di base. 3 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.
Sezione 2: Obiettivi ed esigenze
Art. 3 Principi 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.
2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche,
sociali e personali. 3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.
4 CNC = Computerized Numerical Control
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Art. 4 Competenze operative 1 La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le com- petenze operative seguenti: a. organizzazione e preparazione del lavoro:
1. attuare le misure di salute e sicurezza sul lavoro,
2. attuare le misure di tutela ambientale,
3. redigere una procedura operativa,
4. organizzare il lavoro,
5. applicare misure per migliorare la produttività e la qualità;
b. realizzazione delle operazioni manuali di preparazione e rifinitura delle superfici:
1. realizzare le operazioni di preparazione della superficie,
2. realizzare le operazioni di rifinitura della superficie,
3. controllare il risultato delle operazioni eseguite;
c. realizzazione di operazioni manuali e di lavorazioni alle macchine in micro- meccanica:
1. fabbricare pezzi,
2. fabbricare utensili, pezzi e supporti,
3. realizzare operazioni di diamantatura,
4. realizzare operazioni semplici con macchine a controllo numerico per la
rifinitura; d. realizzazione delle operazioni manuali complesse di preparazione e rifini- tura:
1. realizzare operazioni manuali complesse di preparazione delle superfici,
2. realizzare operazioni manuali complesse di rifinitura delle superfici;
e. realizzazione delle operazioni di preparazione e rifinitura delle superfici con macchine a controllo numerico:
1. avviare una produzione su macchine CNC per la rifinitura,
2. realizzare operazioni di preparazione delle superfici su macchine CNC
per la rifinitura,
3. realizzare operazioni di rifinitura delle superfici su macchine CNC per
la rifinitura. 2 Lo sviluppo delle competenze operative nei campi di competenze operative a, b e c è obbligatorio per tutte le persone in formazione. Il campo di competenze operative d ed e è vincolante come segue a seconda dell’orientamento: a. campo di competenze operative d: per l’orientamento «alta orologeria»; b. campo di competenze operative e: per l’orientamento «controllo numerico».
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Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente
Art. 5 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi). 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione. 3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici. 4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di forma- zione.
5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette
persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento
Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.
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Art. 7 Scuola professionale 1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 lezio- ni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:
Insegnamento 1° anno 2° anno 3° anno Totale
a. Conoscenze professionali – organizzazione e preparazione 140 130 100 370 del lavoro – realizzazione delle operazioni manuali 60 50 50 160 di preparazione e rifinitura del- le superfici – realizzazione delle operazioni manuali 0 20 50 70 e delle lavorazioni alle macchine in micromeccanica Totale conoscenze professionali 200 200 200 600 b. Cultura generale 120 120 120 360 c. Educazione fisica 40 40 40 120 Totale delle lezioni 360 360 360 1080
2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro compe- tenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiun- gimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.
3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del
27 aprile 20065 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella forma- zione professionale di base. 4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento. 5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.
5 RS 412.101.241
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Art. 8 Corsi interaziendali
1 I corsi interaziendali comprendono 30 giornate di otto ore.
2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti su due corsi come segue:
Anno Corso Campi di competenze operative Durata
1 Corso 1 Organizzazione e preparazione del lavoro 10 giorni
Realizzazione delle operazioni manuali e delle lavorazioni alle macchine in micromeccanica
3 Corso 2 Realizzazione delle operazioni manuali e delle lavorazioni 20 giorni
alle macchine in micromeccanica orientamento
3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svol- gere corsi interaziendali.
Sezione 5: Piano di formazione
Art. 9 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di forma- zione6 della competente organizzazione del mondo del lavoro.
2 Il piano di formazione:
a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
1. il profilo professionale,
2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
3. il livello richiesto per la professione;
b. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente; c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione delle fonti.
6 Il piano del 19 gennaio 2018 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professione A–Z.
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Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda
Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti: a. attestato federale di capacità di rifinitore di prodotti d’orologeria AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; b. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del rifinitore di prodotti d’orologeria AFC e almeno quattro anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certifi- cato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una
seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.
5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di
persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.
Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni
Art. 12 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione
dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.
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Art. 13 Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le deci- sioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor- date e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti con- traenti e all’autorità cantonale.
Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura gene- rale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.
Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali 1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze al termine di ogni corso interazien- dale. 2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.
Sezione 8: Procedure di qualificazione
Art. 16 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione profes- sionale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza professionale nel campo del
rifinitore di prodotti d’orologeria AFC o ha frequentato in questo ambi- to una formazione non formalizzata riconosciuta dal Cantone, e
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3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di
qualificazione.
Art. 17 Oggetto Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.
Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale 1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti: a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di
16 ore. Vale quanto segue:
1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della
formazione professionale di base,
2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere
le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e
dei corsi interaziendali,
4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative
sottoelencati con le ponderazioni seguenti: Voce Campi di competenze operative Ponderazione
1 Organizzazione e preparazione del lavoro 50 %
Realizzazione delle operazioni manuali di preparazione e rifinitura delle superfici
2 Orientamento 50 %
b. «conoscenze professionali», della durata di tre ore. Vale quanto segue:
1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della
formazione professionale di base,
2. il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende
tutti i campi di competenze operative; c. «cultura generale». A questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20067 sulle prescrizioni minime in materia di cul- tura generale nella formazione professionale di base. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.
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Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note
1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.
2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma
delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione. Vale la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 40 per cento; b. conoscenze professionali: 20 per cento; c. cultura generale: 20 per cento; d. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento. 3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 50 per cento; b. nota relativa ai corsi interaziendali: 50 per cento. 4 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagel- le semestrali. 5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei due controlli delle competenze.
Art. 20 Ripetizioni 1 Laripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. 2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento
delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note. 4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interazien- dali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripete l’ultimo corso intera- ziendale valutato, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fa stato soltanto la nuova nota.
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Art. 21 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare) 1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secon- do la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione. 2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 50 per cento; b. conoscenze professionali: 30 per cento; c. cultura generale: 20 per cento.
Sezione 9: Attestazioni e titolo
Art. 22 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC). 2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmen- te protetto di «rifinitrice di prodotti d’orologeria AFC»/«rifinitore di prodotti d’oro- logeria AFC». 3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualifi- cazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’arti- colo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.
Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione
Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della politura 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della forma- zione delle professioni della politura è composta da: a. cinque a sette rappresentanti della Convenzione padronale dell’industria oro- logiera svizzera; b. uno o due rappresentanti dei docenti di materie professionali; c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
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2 Per la composizione vale inoltre quanto segue:
a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi; b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate; c. gli orientamenti sono rappresentati.
3 La Commissione si autocostituisce.
4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di forma- zione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della for- mazione professionale di base; b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica; c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione; d. esprime un parere:
1. riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti,
2. riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione profes-
sionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali 1 È responsabile dei corsi interaziendali la Convenzione padronale dell’industria orologiera svizzera. 2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Canto- ni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interazien- dali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi. 3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali. 4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.
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Sezione 11: Disposizioni finali
Art. 25 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza della SEFRI del 15 dicembre 20108 sulla formazione professionale di base Rifinitrice di prodotti d’orologeria/Rifinitore di prodotti d’orologeria con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.
Art. 26 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni 1 Le persone che hanno iniziato la formazione di rifinitore di prodotti d’orologeria prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2022. 2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per rifini- tore di prodotti d’orologeria entro il 31 dicembre 2022 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto. 3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–22) si applicano dal 1° gennaio 2021.
Art. 27 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.
19 gennaio 2018 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer Direttore supplente
8 RU 2011 287
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